Esonero dall’obbligo della scheda carburanti di cui al D.L. n. 70/2011: norma obsoleta

Il c.d. “Decreto Sviluppo” aveva previsto per i soggetti IVA che effettuano rifornimenti di carburante esclusivamente con carte di credito, carte di debito o prepagate l’esonero dall’utilizzo della consueta scheda.
Con Circolare n. 42/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la contabilizzazione dell’IVA a credito e del costo del carburante va effettuata tramite l’estratto conto bancario/carta di credito dal quale devono risultare gli elementi del singolo rifornimento (data, distributore, corrispettivo pagato).

Per effetto del riferimento all’utilizzo “esclusivo” di tali mezzi elettronici, in presenza anche di un solo pagamento per contanti è necessario documentare i rifornimenti con la scheda carburante.

Ora, considerato che dal 1° luglio 2018:
–  tutti gli acquisti di carburante dovranno essere pagati con carte di debito/credito/prepagate,
–  gli esercenti impianti stradali di distribuzione di carburante dovranno emettere fattura elettronica
–  è abrogata la scheda carburanti, può considerarsi obsoleta la disposizione contenuta nel D.L. n. 70/2001 e dalla collegata Circolare

Credito di imposta per distributori di carburante

Il comma 924 della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante viene riconosciuto un credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire del 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dell’articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973.
Le disposizioni di cui al comma 924 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento UE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
Il successivo comma 925 prevede che tale credito di imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Sintesi abolizione scheda carburante e disposizioni collegate

1) Pagamenti tracciabili
I soggetti titolari di partita IVA non potranno dedurre il costo di acquisto né detrarre la relativa IVA qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica.

2) Obbligo fattura elettronica
Gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte dei soggetti passivi IVA dovranno essere documentati esclusivamente dalla fattura elettronica.

3) Abolizione scheda carburante
Le spese di carburante per autotrazione saranno deducibili ai fini dei redditi e detraibili ai fini IVA, solamente se pagate utilizzando carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ciò comporta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante.

4) Credito di imposta
È previsto un credito di imposta, pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni con carta di credito, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24.

Il software gestionale Maestro gold e Maestro goldnet prevede la fatturazione elettronica non solo per le PA, ma anche tra privati: scarica le demo Maestro Gold e provalo gratis

Condividi questo post

Call Now Button