Gestione Fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche

La nuova normativa per la fatturazione elettronica è stata recepita completamente ed in maniera semplice ed intuitiva dal software gestionale di fatturazione elettronica Maestro; di seguito le nuove funzionalità:

FATTURA ELETTRONICA: le nuove specifiche tecniche 2022/2023

Adeguamento della fattura elettronica in presenza di dichiarazioni d’intento
Fattura elettronica per partite iva in regime forfettario
Scontrino Elettronico Virtuale e relativa stampa su carta termica
Multi-pagamento sullo scontrino fiscale
Modulo Gestione Commesse
Detrazione in fattura con sconto a Valore
Emissione Autofattura elettronica per acquisti di beni/servizi da fornitori esteri
Righe di dettaglio dei documenti estesi a 250 caratteri

Dal 2022 i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, avranno l’obbligo di indicare in fattura elettronica specifiche informazioni, pena il rigetto della fattura da parte dello SdI.

COME COMPILARE LA FATTURA ELETTRONICA

Attualmente la fattura elettronica emessa a seguito di dichiarazione d’intento deve riportare:

  • Nel campo 2.2.1.14 “natura” il codice specifico N3.5 “non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento”;
  • Gli estremi di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia Entrate da parte del cliente esportatore abituale.

Novità!

A partire dal 01.01.2022, nel file .xml della fattura elettronica dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento ricevuta, come di seguito specificato:

  • Nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” deve essere riportata la dicitura “Intento”;
  • Nel campo 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento ed il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure “/”;
  • Nel campo 2.2.1.16.4 “RiferimentoData” deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata da Agenzia Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO

Agenzia Entrate svolgerà una attività di controllo mediante l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal cliente esportatore abituale con le informazioni esposte in fattura elettronica dal fornitore.

Esito negativo:

nel caso l’attività di controllo effettuata con le modalità su esposte desse esito negativo, le dichiarazioni d’intento illegittimamente trasmesse saranno invalidate e verrà inibita al soggetto passivo la possibilità di emetterne ulteriori. L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà anche lo scarto della fattura elettronica trasmessa allo SdI.

SANZIONI

Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione, da parte del cliente esportatore abituale, della dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate prima di emettere la fattura elettronica, pena il versamento dell’Iva non applicata in fattura oltre a sanzione dal 100% al 200% dell’imposta stessa (art. 7 c. 4-bis del Dlgs 471/97).

 

NUOVI TIPI DI DOCUMENTI:

ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA CODICE TD02

FATTURA DIFFERITA di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) CODICE TD24

CESSIONE BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (ex art. 36, DPR n. 633/72) CODICE TD26

AUTOFATTURA TD20

NOTA DI CREDITO TD04

CODICI NATURA

Per quanto riguarda i codici natura, resta la codifica N1 per le operazioni escluse ex articolo 15.
Il codice N2 (non soggette), si sdoppia in N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72 e N2.2 non soggette – altri casi.
Il codice N3, destinato alle operazioni non imponibili, si spezza addirittura in sei casistiche diverse:

N3.1 non imponibili – esportazioni;
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Resta ferma la codifica N4 per le operazioni esenti, senza novità, così come non cambia la codifica N5 per i casi di regime del margine / IVA non esposta in fattura.

È invece una vera tempesta quella che riguarda il codice N6 (inversione contabile), che potrà assumere tutte le declinazioni possibili previste dalla complessa normativa IVA:

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
infine, N6.9 inversione contabile – altri casi.

E infine la codifica N7, che resta dedicata ai casi di IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72).

Oltre a tutto ciò, come si è detto, si amplia anche la codifica destinata ad identificare il tipo di documento trasmesso al Sistema di Interscambio. Ad esempio, la fattura per vendita di un cespite non potrà più essere trasmessa indicando semplicemente il tipo documento TD01, bensì occorrerà utilizzare la nuova specifica codifica dedicata TD26, così come saranno distinti da codifiche separate le fatture immediate e quelle differite. Infine, tutte le diverse tipologie di documento emesso ai fini di integrare l’IVA assolta sugli acquisti con meccanismo di inversione contabile, così come tutte le tipologie di autofattura vera e propria, saranno identificate da codici diversi, ma su questi aspetti torneremo in seguito.

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