Caro bollette contributi

È con il decreto 19 ottobre 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02/12/2022 n. 282) che il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare che detta le regole di accesso agli incentivi di sostegno per la riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche, sblocca  25 milioni del fondo filiere agricole, pesca e acquacoltura destinandolo alle imprese del settore florovivaistico.

Agea dovrà definire le modalità operative e la tempistica per la presentazione delle domande.

Soggetti interessati –

Sono soggetti beneficiari le imprese agricole che hanno come produzione primaria fiori e piante ornamentali, sono inscritte all’Inps e all’anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e possiedono un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici ATECO:

  • 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
  • 1.19.2;
  • 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

Entità degli aiuti e tipologia di risorse energetiche agevolate –

Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l’acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche:

  • energia elettrica;
  • gas metano;
  • G.P.L.;
  • gasolio;
  • biomasse utilizzate per la combustione in azienda;

risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell’anno 2021.

Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, a una durata semestrale. L’aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.

Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l’aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022.

Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l’ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo.

Contributo a fondo perduto –

Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell’ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui decreto in commento. L’aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data dell’entrata in vigore del decreto in commento e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.

Procedura di richiesta dell’aiuto –

Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto, anche di tipo precompilato, definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:

  • copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
  • copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
  • ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.

Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche utilizzando domande precompilate.

Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell’aiuto individuale avvalendosi del supporto del registro nazionale aiuti.

Il soggetto gestore, verificata la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, l’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, il soggetto gestore registra l’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell’aiuto e l’importo effettivamente spettante.

Il soggetto gestore eroga l’aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili. Al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire entro il 31 dicembre 2022 un pagamento in acconto pari al 90% del contributo spettante e ad erogare il 10% a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.

Agea effettua l’istruttoria delle domande, eroga le risorse previste ed effettua le opportune verifiche amministrative.

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