Finanziamenti fino a 25.000 euro: come richiederli

Con l’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 c.d. “Decreto Liquidità”, il Legislatore ha disciplinato le nuove modalità di accesso al credito mediante utilizzo del “Fondo di garanzia per le PMI”,istituito con la Legge n. 662/96.

La misura è ora rivolta a professionisti, autonomi ed imprese fino a 499 dipendenti che intendano richiedere
finanziamenti per un importo massimo fino a 5 milioni.

L’intervento si articola in tre diverse misure, ciascuna delle quali prevede requisiti, condizioni e coperture
differenti.

La prima riguarda le richieste di finanziamento fino a 25.000 euro, per le quali è prevista una copertura del
100% sul capitale erogato e un’istruttoria semplificata da parte della banca sui soli requisiti formali.

Le altre due, invece, riguardano le richieste di finanziamento fino a 800.000 euro e fino a 5 milioni di euro,
con percentuali di garanzia del Fondo PMI e la previsione di analisi economico-finanziarie da parte della
banca differenziate.

Quest’articolo si soffermerà sui prestiti fino a 25.000 euro, per i quali l’annunciata semplificazione delle procedure di richiesta ha comportato la corsa agli istituti di credito da parte di tutti i soggetti che più stanno soffrendo la grave crisi di liquidità generata dal lockdown dell’emergenza Covid-19.

Su tale strumento il Governo era già intervenuto, con l’art. 49 del Dl 18/2020 cd “Cura Italia”, nel tentativo di ampliare le misure agevolative volte alla concessione di finanziamenti a favore di Startup e piccole e medie imprese innovative mediante la concessione di una garanzia pubblica volta a ridurre il rischio di insolvenza nei confronti delle banche e quindi a facilitare l’accesso alle linee di credito da parte dei soggetti in sofferenza economica.

I soggetti ammessi

Per quanto riguarda le imprese, è necessario che le stesse siano iscritte al Registro imprese, mentre per i
professionisti il requisito è rappresentato dall’iscrizione ad ordini professionali o ad associazioni
professionali incluse nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico

Il merito creditizio

Per determinare il merito creditizio dobbiamo un’attimino rifarci ALLE NORME sul credito.

Secondo il diritto bancario, per credito deteriorato deve intendersi il credito per cui risulti una rata scaduta e non pagata da più di 90 giorni. L’art. 13, comma 1, lett. g), prevede che le garanzie non saranno concesse a chiunque abbia un credito “deteriorato” alla data del 31 gennaio 2020.

Tale vincolo tuttavia non è presente nella successiva lettera m), che tratta, come detto, i soli finanziamenti
per importi non superiori a 25.000 euro, dovendo quindi concludere che la garanzia del 100% verrà concessa
anche ai soggetti con rate arretrate.

Nella pratica, anche qualora il Fondo PMI autorizzi il rilascio della garanzia, che sarà pressoché automatico, spetterà alla banca poi decidere se erogare o meno il finanziamento, soprattutto nel caso in cui vi sia un precedente credito deteriorato vantato dal medesimo istituto.

In ogni caso, prima di procedere con l’erogazione delle somme, la banca aprirà una pratica di fido, seppur semplificata, con cui verificherà:
– l’iscrizione al Cerved del soggetto richiedente;
– la presenza di segnalazioni negative presso il CRIF;
– nel caso di soggetto già cliente correntista, il cd. “andamentale”, ossia se e come il soggetto abbia adempiuto alle proprie obbligazioni precedenti. Ciò in quanto la garanzia copre la sola quota capitale del finanziamento erogato.

il Decreto non deroga alle disposizioni ordinarie in materia di vigilanzabancaria, pertanto, sia le dichiarazioni del Presidente dell’ABI, sia la stessa circolare dell’ABI, fanno ritenere che, anche per il finanziamento under 25.000 di cui alla lettera m), la banca provvederà ad effettuare l’istruttoria, seppur minima e semplificata. Ciò potrebbe determinare anche valutazioni sui soci.

L’importo delle garanzie concesse dallo Stato ed i costi del finanziamento fino a 25000 euro

per importi fino a 25.000 euro, il prestito sarà coperto al 100% da garanzia da parte dello Stato;

ESEMPIO

Ipotizziamo che un soggetto ottenga un finanziamento per un importo pari a Euro 10.000, su cui verrà
applicato un tasso di interesse annuo dell’1,5%. Assumiamo quindi che il richiedente risulti insolvente a
partire dalla prima rata prevista dal piano di ammortamento. In tal caso, l’istituto di credito chiederà
l’intervento del Fondo di garanzia, il quale provvederà a rimborsare l’intera quota capitale, assumiamo, ad
esempio, dopo 12 mesi dall’erogazione. Tale rimborso non terrà conto dell’ulteriore credito vantato dalla
banca a titolo di interessi capitalizzati (pari a circa 463 euro su un periodo di tempo inizialmente stimato in
72 mesi), che rimarrebbero pertanto scoperti.
Questa è una delle ragioni per cui le banche, anche nei casi di garanzia pari al 100% della quota capitale,
effettueranno comunque una preventiva fase di istruttoria prima di procedere con l’accredito delle somme
garantite.

Vincoli di destinazione dei finanziamenti ottenuti

Una volta ottenuto il finanziamento da parte della banca, occorrerà prestare attenzione all’impiego che il
richiedente farà delle stesse in quanto è previsto che la banca possa effettuare controlli per verificarne il
corretto impiego.

Per le piccole e medie imprese si ritiene legittimo l’impiego delle somme nell’ambito dell’attività operativa. Ad esempio: liquidità, pagamento di stipendi, fornitori, etc…
Quasi certamente sarà ritenuto ammesso l’impiego delle somme per il pagamento di imposte, ritenute e contributi, mentre uno dei temi più dibattuti è quello del possibile utilizzo delle predette somme a copertura di scoperti precedenti. per i finanziamenti fino a 25.000 euro tale utilizzo dovrà essere documentato e attestato dal beneficiario o dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, prevedendo altresì la possibilità da parte della banca di poter effettuare delle verifiche durante il periodo di ammortamento.

Prestiti fino a 25.000 euro

Tra le misure di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto Liquidità ha previsto una particolare procedura per i nuovi finanziamenti di importi non superiori a 25.000 euro.

In particolare, per venire incontro alle esigenze di liquidità dei soggetti che più stanno subendo i danni generati dall’emergenza Covid-19, il Governo ha previsto una procedura semplificata per l’ottenimento della garanzia del 100% sulle somme richieste a titolo prestito agli istituti bancari.
Il Fondo rilascerà la garanzia previa verifica dei soli requisiti formali – diversamente dall’erogazione delle somme, che invece sarà soggetta ad istruttoria, seppur semplificata, da parte delle banche secondo la propria policy interna.

I limiti all’erogazione dei finanziamenti

Le principali caratteristiche della misura in commento sono quindi le seguenti:
– Deve trattarsi di finanziamenti nuovi, per cui la norma offre la seguente definizione: “si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”;

– I suddetti finanziamenti potranno essere rilasciati a favore di PMI (fino a 499 dipendenti) e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa* sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

Tale danno dovrà essere certificato mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;

– l’inizio del rimborso della quota capitale non può avvenire prima che siano trascorsi 24 mesi dall’erogazione e la durata può essere fissata in un minimo di 72 mesi;

* Sul punto si rileva un’anomalia nel testo normativo: il rinvio alla sola attività di impresa appare inesatto se si

considera che l’ambito soggetto dei beneficiari include anche gli esercenti arti o professioni.

– l’importo non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario come risultante dall’ultimo
bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione,
anche mediante autocertificazione e, comunque, non potrà essere superiore a € 25.000.

ESEMPIO: ricavi 2018

Assumendo come dato disponile quello dei ricavi 2018, pari a 35.000, l’importo massimo erogabile coperto
da garanzia sarà pari a 8.750 (=25% di 35.000).

Per ottenere i suddetti finanziamenti, il richiedente dovrà predisporre:
1 il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dai singoli istituti di credito;
2 il modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso
Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”). 

I suddetti documenti, unitamente al documento di identità del richiedente, dovranno essere trasmessi mediante casella email o PEC all’istituto di credito presso cui si intende attivare la procedura.

ESEMPIO: soggetti costituiti a partire dal 1 gennaio 2019

Per i soggetti costituiti a partire dal 1 gennaio 2019, come detto, il limite dei ricavi dovrà essere assunto dalla documentazione disponibile e ritenuta idonea dal soggetto richiedente per determinare il massimo importo erogabile. In tal caso, infatti, i soggetti neo-costituiti non avranno alcuna dichiarazione fiscale presentata né bilancio approvato disponibili e, pertanto, potrebbero essere ritenute valide le scritture contabili e le fatture emesse, senza che oltretutto sia richiesto dalla norma di effettuare alcun ragguaglio ad anno.

Si tenga inoltre presente che per accedere al finanziamento è richiesto che l’attività sia stata danneggiata dalle misure restrittive per il contenimento dell’emergenza Covid-19, e quindi è necessario che vi sia anche una coerenza temporale tra l’inizio dell’attività e gli effetti negativi dei provvedimenti di contrasto al Covid-19.

ESEMPIO: il soggetto forfettario

Da un punto di vista soggettivo, anche il richiedente che abbia adottato il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89, può ottenere l’accesso al fondo. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che in tal caso l’importo massimo del finanziamento erogabile potrà ammontare ad euro 16.250, ossia, il 25% di 65.000 (limite di ricavi per l’applicazione del regime agevolato in esame).

 La Procedura: compilazione del modulo e dell’Allegato 4-bis del MISE

A partire dal giorno 17 aprile 2020, è possibile presentare la domanda per l’accesso al Fondo di garanzia per
le PMI gestito dal MedioCredito Centrale (MCC) direttamente sul portale e mediante la modulistica indicata
dal MISE e messa a disposizione sul sito www.fondidigaranzia.it , nella sezione “Normativa e Modulistica” >
“Consulta e scarica la modulistica” > Allegato 4-bis. Tale modulo, come già detto, si riferisce alla sola
richiesta di rilascio della garanzia; clicca qui per scaricare l’allegato relativo alla compilazione

Il caso: documenti per la prima fase di istruttoria

Posto che, come detto l’autocertificazione sopra esaminata è richiesta per il solo rilascio della garanzia,
l’istituto di credito, al quale è data facoltà di erogare o meno le somme garantite, potrà invece necessitare di
ulteriori documenti da esaminare per effettuare la propria fase istruttoria. Ad esempio, potranno essere
richiesti10:
– le ultime due dichiarazioni dei redditi e IVA, completi delle ricevute telematiche di presentazione;
– situazione patrimoniale ed economica relativa alle ultime due annualità disponibili (al 31.12.2017 e
31.12.2018);
– situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2019 su base presuntiva;
– prospetto dei ricavi e degli esborsi finanziari che si prevede di realizzare e sostenere sino al 31.12.2020;
– Durc in corso di validità e DM10 INPS (in presenza di dipendenti);
– Prospetto dei finanziamenti e affidamenti bancari in essere con altri istituti diversi da quello a cui è
stata presentata la richiesta;
– Per i professionisti, certificato di iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza

Il rimborso dei finanziamenti

Per la restituzione i prestiti inferiori a 25 mila euro la norma prevede che l’inizio del rimborso del capitale avvenga non prima di 24 mesi dall’erogazione (pre-ammortamento dei soli interessi) e che la durata del periodo di ammortamento sia fissato fino a 72 mesi (6 anni)

OSSERVA – i due periodi, di 24 e 72 mesi, non sono cumulabili ma il secondo include il primo.

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