Forfettario senza ricavi nel 2025

Forfettario senza ricavi nel 2025: dichiarazione dei redditi obbligatoria?

Forfettario senza ricavi nel 2025: dichiarazione dei redditi obbligatoria? | Euromedian

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Forfettario senza ricavi nel 2025: dichiarazione dei redditi obbligatoria?

In sintesi

Non c'è una norma che risolva espressamente il caso del forfettario con partita IVA attiva ma senza ricavi nel 2025. Esistono argomenti a favore dell'esonero dichiarativo, ma non è un esonero generalizzato: nella pratica professionale si preferisce presentare comunque il modello Redditi 2026 anche a zero, per documentare formalmente l'inattività e ridurre il rischio di contestazioni.

Un contribuente in regime forfettario ha mantenuto la partita IVA attiva per tutto il 2025, ma nel corso dell'anno non ha emesso fatture, non ha percepito compensi e non ha conseguito ricavi.

Considerato che il regime forfettario prevede l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ci si chiede se il contribuente sia comunque tenuto a presentare il modello Redditi 2026 oppure se, in assenza di redditi prodotti nell'anno, possa ritenersi esonerato dall'obbligo dichiarativo — e se, ai fini della valutazione, debbano essere considerati anche eventuali obblighi previdenziali, crediti d'imposta, acconti versati o altri dati fiscalmente rilevanti.

La disciplina non contiene una disposizione che risolva espressamente questo caso. La risposta richiede quindi una lettura coordinata delle norme generali sull'obbligo dichiarativo e delle disposizioni proprie del regime forfettario.

L’obbligo dichiarativo generale

Il punto di partenza è l'art. 1 D.P.R. 600/1973, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche quando da essi non derivi alcun debito d'imposta. La stessa disposizione stabilisce inoltre che i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi.

L’esonero contabile del regime forfettario

Per i contribuenti in regime forfettario occorre considerare l'art. 1, comma 69, L. 190/2014, che prevede l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, ferma restando la conservazione della documentazione prevista dall'art. 22 D.P.R. 600/1973. La stessa disposizione rinvia al D.P.R. 322/1998 per termini e modalità di presentazione della dichiarazione, senza tuttavia disciplinare espressamente l'ipotesi del contribuente che non abbia prodotto alcun reddito.

La tesi favorevole all’esonero dichiarativo

Da questo coordinamento normativo nasce la tesi favorevole all'esonero dichiarativo del forfettario completamente inattivo. Se il contribuente non ha posseduto redditi derivanti dall'attività e, per effetto del regime agevolato, non è neppure soggetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili richiamati dall'art. 1 del D.P.R. 600/1973, si può sostenere che venga meno uno dei presupposti che impongono la presentazione della dichiarazione anche in assenza di reddito.

I limiti di questa interpretazione

Questa conclusione non può essere formulata in termini assoluti. L'esonero dalla contabilità non coincide automaticamente con l'esonero dall'obbligo dichiarativo. Il comma 69 della Legge 190/2014 interviene sugli adempimenti contabili, ma non stabilisce espressamente che il contribuente forfettario privo di ricavi o compensi possa omettere il modello Redditi.

Cosa verificare prima di decidere

Prima di assumere una decisione occorre verificare l'intera posizione fiscale e previdenziale del contribuente. L'assenza di ricavi non esclude infatti la possibile presenza di:

  • Crediti d'imposta
  • Acconti già versati
  • Eccedenze da riportare agli anni successivi
  • Obblighi informativi o altri dati destinati a produrre effetti negli anni successivi

Gli obblighi previdenziali da controllare

Rilevano anche gli aspetti previdenziali. Per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS, ad esempio, possono permanere i contributi minimali anche in assenza di reddito, salvo specifiche ipotesi di esonero. Un controllo analogo deve essere effettuato per gli iscritti alla Gestione Separata INPS e per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali ordinistiche.

La soluzione più cautelativa

Sul piano operativo va considerato che una partita IVA formalmente attiva alla quale non corrisponda alcuna dichiarazione potrebbe richiedere, in caso di successivi controlli, la dimostrazione dell'effettiva assenza di attività e di presupposti dichiarativi. Proprio per questo, nella pratica professionale, viene spesso privilegiata la presentazione del modello Redditi anche con valori pari a zero, così da documentare formalmente la situazione del contribuente.

Allo stato, inoltre, non risulta un orientamento consolidato della Corte di Cassazione che abbia risolto specificamente questa fattispecie, né la prassi amministrativa ha fornito un chiarimento definitivo sul punto.

In conclusione: sul piano strettamente normativo esistono argomenti che possono sostenere l'esonero dichiarativo del forfettario totalmente inattivo, ma non è possibile affermare l'esistenza di un esonero generalizzato. In presenza di una partita IVA ancora attiva, e in mancanza di indicazioni interpretative definitive, la presentazione del modello Redditi anche con valori pari a zero rappresenta la soluzione più cautelativa, utile a ridurre il rischio di successive contestazioni fiscali o previdenziali.

Domande frequenti sul forfettario senza ricavi

Un forfettario senza ricavi nel 2025 deve presentare comunque la dichiarazione dei redditi?

Non esiste una norma che risolva espressamente il caso. Esistono argomenti a favore dell'esonero, ma non è un esonero generalizzato: nella pratica si privilegia comunque la presentazione del modello Redditi anche con valori pari a zero.

L’esonero dagli obblighi contabili include anche l’esonero dalla dichiarazione dei redditi?

No. L'art. 1, comma 69, della L. 190/2014 esonera dagli obblighi contabili, ma non stabilisce espressamente che il forfettario privo di ricavi possa omettere il modello Redditi.

Cosa bisogna verificare prima di decidere?

Crediti d'imposta, acconti già versati, eccedenze da riportare, obblighi informativi e la posizione contributiva presso INPS o Casse professionali.

I contributi INPS sono dovuti anche senza ricavi nell’anno?

Per gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti possono permanere i contributi minimali anche in assenza di reddito, salvo specifiche ipotesi di esonero. Controllo analogo per Gestione Separata e Casse professionali.

Perché conviene presentare comunque il modello Redditi a zero?

Perché documenta formalmente l'assenza di attività e riduce il rischio di contestazioni fiscali o previdenziali in caso di controlli successivi, in assenza di un orientamento consolidato di prassi o giurisprudenza.

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