Dichiarazione dei redditi: le novità del 730/2019
Quest’anno sono diverse le novità introdotte nel modello 730/2019 redditi 2018, alcune sono vere e proprie novità, altre rappresentano un ripescaggio dal passato, come le spese sostenute per il trasporto pubblico: abbonamenti e biglietti da parte di studenti e lavoratori, che era stato introdotto diversi anni ma poi eliminato. Vediamo nel dettaglio ogni singola voce:
- è possibile detrarre dall’Irpef il 19% per le spese di abbonamenti al servizio del trasporto pubblico sostenute a partire dal 1 gennaio 2018 pari ad un importo non superiore a 250 euro; la novità introdotta dalla legge 205 del 27 dicembre 2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29 dicembre 2017 prevede, infatti, che potranno detrarre la spesa sostenuta direttamente dai pendolari che viaggiano con bus, treni regionali, interregionali o ad alta velocità e metro, anche i familiari. Lo sconto sarà di massimo 48 euro circa, con la possibilità, infatti, di richiederlo anche per familiari, coniuge e figli a carico. A loro volta i datori di lavoro potranno portare in deduzione totale le spese sostenute per rimborsare i biglietti o gli abbonamenti dei propri lavoratori dipendenti, perché rientra tra i costi sostenuti per l’esercizio della propria attività d’impresa e non concorrerà a formare reddito da lavoro dipendente, tale agevolazione è inserita anche al comma 2 dell’art. 51 del TUIR.. La somma così determinata non subirà tassazione, evitando che concorra alla determinazione del reddito ai fini fiscali;
- sono ammesse in detrazione al 19% anche le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
- è riconosciuta la detrazione del 19% anche per gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- sono ammesse in detrazione le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale pari al il 30 % degli oneri sostenuti per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevata al 35 % quando l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
- i contributi associativi alle società di mutuo soccorso possono essere detratti nella misura di 1.300 euro;
- è possibile detrarre dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e quelle sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. Per approfondimenti invito a leggere a proposito del bonus verde;
- per quanto riguarda il risparmio energetico sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 % o con aliquote dell’80% o dell’85 % Invito ad approfondire al seguente link: Guida Agevolazioni Risparmio energetico.pdf;
- il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore;
- anche ai dipendenti pubblici come già accade per i dipendenti privati è riconosciuta la possibilità di dedurre premi e contributi versati alla previdenza complementare a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- a proposito di ristrutturazioni, dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi, va effettuata la comunicazione all’ENEA.
Sommario
Che cos’è il 730 e chi deve presentarlo?
Il 730 è una dichiarazione con la quale ciascun dipendente o pensionato potrà beneficiare del rimborso delle imposte da parte del proprio sostituto d’imposta, che nel caso della forza lavoro attiva è il datore di lavoro, nel caso della forza lavoro passiva è l’Inps. Il contribuente non dovrà più effettuare i calcoli personalmente ma riceverà il rimborso di quanto gli spetta direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio oppure nella rata di pensione a partire dal mese di agosto e settembre. Qualora i contribuenti si trovino nella condizione di dover versare delle somme queste verranno trattenute direttamente in busta paga del dipendente dal mese di luglio oppure dalla pensione nel mese di agosto e settembre.
I soggetti tenuti ad utilizzare il 730 precompilato o ordinario sono i seguenti:
- pensionati e lavoratori dipendenti, tra cui anche i lavoratori italiani che prestano il proprio lavoro all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale;
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente quali: integrazioni salariali, indennità di mobilità;
- soci di cooperative: di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive quali: consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi: al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2019; oppure ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2019 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2018 al mese di giugno dell’anno 2019;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come prevede l’art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta: Modello 770, IRAP e IVA.
Per ulteriori approfondimenti consiglio di leggere la guida dell’agenzia delle entrate
Soggetti esonerati dalla presentazione del 730 coloro che possiedono:
- solo l’abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati, quest’ultimo non deve essere situato nello stesso comune dell’abitazione principale per essere esonerato;
- redditi da lavoro dipendente o da pensione; redditi da lavoro dipendente o da pensione in possesso anche di l’abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati, se sono corrisposti da un solo sostituto d’imposta che effettua le ritenute d’acconto o se in presenza di più sostituti d’imposta dall’ultimo che li ha certificati ed effettuato il conguaglio;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto, se le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale;
- rendite erogate dall’Inail quali: invalidità permanente o per morte, borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani e pensioni sociali;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili;
Altri casi di esonero con limite di reddito
- terreni e fabbricati il cui reddito è inferiore o uguale a 500 euro;
- redditi da lavoro dipendente, assimilato o altro e pensione, il cui reddito non supera 8000 euro, percepiti nell’arco di un periodo non inferiore a 365 giorni;
- pensione non superiore a 7500 euro, terreni non superiore a 185,92 euro, più abitazione principale e sue pertinenze: box, cantina, ecc. a condizione che spettano le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
- assegno periodico corrisposto dal coniuge non superiore a 8000 euro, ad eccezione dell’assegno per il mantenimento dei figli;
- compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale non superiore a 4800 euro;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche non superiore a 30.658,28.
Dichiarazione dei redditi 2019 scadenza modello 730/2019
Sia il 730 /2019 precompilato che ordinario seguono le stesse scadenze:
- precompilato: 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
- 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta.
- ordinario: entro il 7 luglio al proprio sostituto d’imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.
Come si può compilare il 730?
Esistono diverse modalità di compilazione a seconda se si sceglie il modello precompilato oppure quello ordinario. Dal 15 aprile è possibile visionare il proprio 730 precompilato nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella propria area riservata si accede direttamente con il PIN e si procede da soli a verificare i dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate oppure ad apportare le adeguate modifiche, qualora non siano presenti redditi, oneri detraibili e deducibili, ad esempio spese per le attività sportive dei propri figli, oppure spese mediche. Successivamente il contribuente può procedere ad inviare la sua dichiarazione. Per quanto riguarda il 730/2019 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Caf o commercialista
La scelta di farsi seguire nella elaborazione del proprio 730/2019 è personale, in quanto, il contribuente è libero di rivolgersi ad un Caf-dipendenti oppure ad un professionista abilitato: consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale, Società tra professionisti;
Inoltre, è giusto precisare che per la compilazione del proprio 730/precompilato è possibile anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta: datore di lavoro o ente pensionistico, se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
730 Precompilato
Se il 730 già precompilato viene accettato senza correzioni, allora il contribuente non sarà esposto ai controlli documentali previsti dall’Agenzia delle Entrate, né dovrà esibire le relative ricevute volte a documentare e giustificare gli oneri detraibili e deducibili. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. Inoltre la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta: se vengono modificati i dati della residenza anagrafica senza variare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.
Nel caso in cui venga compilato dal Caf o dal professionista i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.
Compilazione assistita 730: in cosa consiste la novità del 2019?
La modifica del 730 con la compilazione assistita comporta controlli solo sui dati modificati o integrati e non su tutta la dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente riscontri nella propria dichiarazione dei dati mancanti o non esatti potrà apportare correzione nel quadro E in cui si trovano tutti i dati inerenti a: detrazioni fiscali, oneri deducibili dal reddito che permettono di ridurre le imposte e tasse da pagare: spese sanitarie detraibili, spese per ristrutturazione e per interventi di risparmio energetico sulle abitazioni principali, detrazione sugli interessi passivi del mutuo, detrazioni per le spese veterinarie, funebri, e tutti gli oneri deducibili: contributi previdenziali. La modalità “assistita”, consente di inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. I dati aggiunti o rettificati sono poi inseriti in via automatica nel quadro E della dichiarazione dei redditi, infatti il sistema automatico del 730 precompilato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, consente di inserire dei dati e verificare di volta, in volta, come cambia la dichiarazione dei redditi precompilato.
