Imposte 2019: proroga versamenti anche per i minimi e i forfettari

Come spesso accade, le novità portano sempre confusione, soprattutto all’inizio quando ancora non è chiaro come destreggiarsi tra le stesse. Pare che questo disordine abbia colpito anche il ritardo della messa online del software ISA 2019, i nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito i vecchi studi di settore, causando perplessità sull’ aggiornamento dei termini di pagamento delle imposte per i contribuenti del regime dei minimi e del regime forfettario.   A questo dubbio ha risposto l’articolo 12 –quinquies del DL n. 34/2019 introducendo la proroga delle scadenze delle imposte sui redditi 2019 al 30 settembre  anche per i contribuenti che si avvalgano del regime dei minimi e del regime  forfettario.

Regime Forfettario

la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti+nuovo+regime+forfettario+agevolato+2019

E’ un regime naturale al quale  i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione di inizio attività, tuttavia devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

I contribuenti che iniziano l’attività, invece, sono obbligati a presentare la dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici.

Regime dei Contribuenti Minimi

Il regime dei Contribuenti minimi trova la sua fonte normativa nell’art. 27 c. 1-2 del DL n. 98 del 2011, la cosiddetta “Manovra Correttiva”,convertito nella Legge n. 111 del 2011, il quale, ha la finalità  di favorire l’imprenditoria giovanile e di supportare i giovani e meno giovani che avessero perso lavoro o che si trovassero nello stato della mobilità per ragioni indipendenti dalla loro volontà.Dal primo gennaio 2015  il regime dei minimi è cambiato per effetto dell’art. 9 della Legge di Stabilità che ha previsto l’entrata in vigore del nuovo regime forfettario.

Per il 2019 il regime dei minimi resta in vigore solo per coloro che sono già in attività al possesso dei requisiti , invece chi apre una nuova attività con partita IVA nel 2019, l’unico regime naturale è il regime forfettario. E’ da precisare che da quest’anno è entrata anche in vigore la flat tax partite IVA 2019  con aliquota al 15% e flat tax 2019 per start up la cui aliquota è pari al 5%

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

Il comunicato stampa in oggetto stabilisce  la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi 2019 al prossimo 30 settembre sia per i minimi che per i forfettari.

 C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).

E’ possibile prendere visione del testo integrale del comunicato  stampa

Voglio sottolineare però che il comunicato stampa dice che c’è tempo, ma non è un obbligo effettuare i versamenti annuali summenzionati entro la scadenza citata sopra.

Soggetti alla proroga chi sono?

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo,  a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA,
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
  • i contribuenti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi  da 54  a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari,
  •  chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

 Termini di versamento

 I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019

Risoluzione n. 64/E

Invito a prendere visione della risoluzione n.64/E al seguente link : https://www.agenziaentrate.gov.it/ risoluzione+n.64_PROROGA+ISA.pdf

Articolo 12 –quinquies del  decreto-legge n.34/2019 (cd. decreto crescita)

L’articolo in oggetto al comma 3 stabilisce:

“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3))

Proroga non obbligatoria: quando?

L’adesione alla proroga non è obbligatoria  quando i contribuenti che hanno già pagato o che hanno predisposto un piano di rateazione dei versamenti da effettuare possono osservare  le scadenze precedentemente previste. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la seguente:

Risoluzione numero 69/E del 2012.

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