ISA 2019: da forfettario a semplificato, cosa cambia nella gestione del magazzino

Gli ultimi anni hanno visto innumerevoli mutamenti di regimi contabili. Dapprima i minimi, poi gli “ex-minimi”, poi i forfettari. Ed ancora, cambiamenti nell’ambito dei forfettari e la trasformazione dei criteri di determinazione del reddito per i soggetti in contabilità semplificata (art. 66 TUIR), con il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa allargato, che a sua volta può essere virtuale (art. 18 c. 5 DPR 600/73) o effettivo. 

In questo variegato panorama, gli Studi di Settore non si sono “adeguati”, tant’è che la variabile del costo del venduto, che risente delle rimanenze iniziali e finali, è stata mantenuta, obbligando anche i semplificati a continuare nella tenuta del magazzino. E nulla è cambiato, nemmeno con gli ISA. 

Una cosa però, con gli ISA, è cambiata profondamente: diviene rilevante anche l’analisi della “storia del contribuente”, effettuata tramite i “dati ulteriori” forniti con il file XML, dati che talvolta non possono che risultare incompleti e/o errati nonostante un comportamento integerrimo da parte del contribuente. 

Passaggio di regime, da forfettario a semplificato per cassa


La presente riflessione sorge dall’analisi di un caso sottoposto alla nostra attenzione: un contribuente – in regime forfettario nel 2017 – transitato a partire dal 2018 al regime ordinario di determinazione del reddito, in contabilità semplificata, avendo superato le soglie di fatturato nell’anno 2017. Tale contribuente aveva, nel 2017, maturato rimanenze di lavori in corso per euro 10mila, somme che sono state oggetto di fatturazione nel 2018 e che pertanto concorreranno alla determinazione del reddito imponibile in tale anno, ma che evidentemente nell’anno 2017 – in regime forfettario – non hanno lasciato traccia alcuna in dichiarazione dei redditi. 

Come devono essere trattate le rimanenze iniziali al 1° gennaio 2018, anche ai fini dell’esposizione del modello ISA? 

Occorre premettere che, come chiarito dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, “con riferimento ai costi la norma stabilisce che le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfettario non rilevano ai fini della determinazione del reddito negli anni successivi al passaggio al regime ordinario. Ciò significa, dunque, che le esistenze finali in corso di regime forfettario non rilevano come esistenze iniziali nel regime ordinario se il loro prezzo è stato pagato nel periodo di permanenza nel regime di favore, mentre le medesime costituiscono rimanenze iniziali limitatamente alla parte non ancora pagata”.

Detto in altri termini, vale anche per le rimanenze il principio generale che vede dover essere rispettato il criterio di determinazione del reddito applicabile all’esercizio, salvo appurare che non si verifichino duplicazioni o salti di imposta se nell’esercizio precedente fosse applicabile un diverso criterio. 

Gestione delle rimanenze negli ISA


Nel caso specifico, occorrerà dunque primariamente verificare quali voci hanno concorso alla valorizzazione delle rimanenze finali, e discernere la parte pagata da quella non pagata. Tutto questo, senza riflessi in termini di determinazione delle imposte dovute tuttavia, come già detto, nel regime semplificato le rimanenze devono continuare ad essere monitorate, in quanto elementi essenziali per la determinazione degli ormai aboliti Studi di Settore, e parimenti per gli ISA. 

A prescindere dal criterio di iscrizione in contabilità, in ogni caso ai fini ISA occorre confrontarsi con le istruzioni generali alla compilazione del modello, ove, trattando della modalità di compilazione, si legge che “il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, da indicare nel quadro F, sarà determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei “minimi” o di quello di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, o di quello semplificato, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto”.

Dalla lettura di quanto sopra (che tuttavia non cita il caso dei forfettari) parrebbe di intendere che il valore del magazzino iniziale e finale debba essere sempre indicato come corrispondente nella realtà, a nulla rilevando il “se” ed il “quanto” di tale magazzino abbia rilevanza fiscale. 
È questa la conseguenza ineluttabile del fatto che vengono ancora portati avanti presunti meccanismi di valutazione del contribuente che si basano in modo importante sulla variabile del costo del venduto, a fronte di numerosi regimi contabili nei quali le rimanenze sono fiscalmente irrilevanti. 

Il dato, quindi, stante il tenore letterale delle istruzioni e la ratio stessa del meccanismo deve essere indicato. È bene tuttavia aver chiaro e sottolineare che tale comportamento potrebbe portare ad un “cortocircuito” nel meccanismo, per mancata corrispondenza di quanto inserito alla voce rimanenze iniziali con quanto risultante nel file precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate. 

È ovvio, infatti, che se il contribuente era forfettario, non aveva trasmesso il dato “rimanenze finali” nel 2017, e questa incongruenza potrebbe costargli un elemento di conteggio molto basso, addirittura 1, indicando somme alla voce “rimanenze iniziali” nel 2018, con nefaste conseguenze sulla determinazione del voto complessivo, che dovranno essere argomentate con l’utilizzo del campo note.

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