Partite iva 2019. Regime forfettario. Quando conviene.
Sommario
Requisiti per accedervi e limiti di reddito. Flat tax.
l regime forfetario, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e modificato dalla Legge di stabilità 2016, ha sostituito i regimi agevolati preesistenti ed è diventato il regime naturale per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.
Ecco la guida pratica e le tabelle esemplificative per valutare l’utilizzo del Regime Forfettario
Raccomandazioni:
– valutazione attenta rispetto ai vincoli;
– valutazione di convenienza fiscale in base ad eventuali oneri detraibili o deducibili;
– attenzione ad eventuale superamento dei limiti (l’anno successivo si passa al regime normale);
– attenzione alle casistiche che richiedono specifici adempimenti (es. acquisti di beni o servizi intra UE)
Regime forfettario
Regime fiscale agevolato | Nuovo Forfettario | |
Soglia Massima Annua di Ricavi | Da 25.000 Euro a 50.000 Euro, a seconda dell’attività (professionisti: 30.000 Euro)con la nuova manovra 65.000 euro | |
Durata del Regime | – Indefinita con tassazione al 15% – max 5 anni con tassazione al 5% | |
Determinazione del reddito | Ricavi decurtati da un coefficiente di redditività che varia, a seconda dell’attività, dal 78% (professionisti) al 40%. | |
Determinazione dell’imposta | – 15%sul reddito (ricavi ridotti dal coefficiente);– 5% sul reddito (ricavi ridotti dal coefficiente) per i primi 5 anni di attività; | |
Requisiti per l’accesso al regime | – i compensi dell’anno precedente non devono risultare superiori alla soglia massima di ricavi annua;- le spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, devono risultare inferiori a 5.000 Euro;- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non deve superare 20.000 Euro; – gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione, o assimilati, non superino la soglia massima di 30.000 euro. | |
Soggetti ammessi al regime | Persone Fisiche, sotto forma di ditta individuale o libero professionista (non sono ammesse le società). | |
Personale dipendente o collaboratori | Le spese per lavoro dipendente e per i collaboratori devono risultare inferiori a 5.000 Euro annui. | |
Vantaggi Fiscali | – imposta sostitutiva che sostituisce Irap, Irpef e addizionali;– esclusione dall’ applicazione dell’IVA e agli Studi di Settore;– nessun obbligo di tenere i registri IVA obbligatori (acquisti, vendite, etc.),ma solo di numerare progressivamente le fatture e conservarle (consiglia però l’annotazione al fine di avere sotto controllo il totale dei ricavi);– non si è soggetti a ritenuta d’acconto e non si è sostituti d’imposta. | |
Acquisti di beni strumentali | Ammontare annuo non superiore a 20.000 Euro. | |
Contributi Inps | – iscrizione alla Gestione Separata (nessun minimale) se liberi professionisti Legge 4/2013, o alla Cassa Professionale di Categoria se iscritti in albi;– iscrizione all’Inps Artigiani e Commercianti; |
Compensi annui massimi per la permanenza nel regime Forfettario
Tipologia di attività | Limite ricavi | |
Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) | 50.000 | |
Commercio di alimenti e bevande, Commercio ambulante di alimenti e bevande | 40.000 | |
Commercio ambulante non alimentare | 30.000 | |
Costruzioni e attività immobiliari | 25.000 | |
Intermediari del commercio | 25.000 | |
Servizi di alloggio e di ristorazione | 50.000 | |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, Servizi finanziari ed assicurativi | 30.000 | |
Altre attività economiche | 30.000 | |
Industrie di alimentari e bevande | 45.000 |
Forfettario: coefficienti di redditività
Gli aderenti al Forfettario non possono, come esposto nella prima tabella, dedurre costi dal reddito: i compensi, infatti, sono ridotti da un coefficiente di redditività, che cambia a seconda dell’attività svolta, come indicato nella seguente tabella:
Settore di attività | Coefficiente di redditività |
Commercio (al dettaglio e all’ingrosso) | 40% |
Commercio di alimenti e bevande | 40% |
Commercio ambulante di alimenti e bevande | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
Intermediari del commercio | 62% |
Servizi di alloggio e attività di ristorazione | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 78% |
Altre attività economiche | 67% |
Industrie di alimentari e bevande | 40% |
Il regime forfetario, introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e modificato dalla Legge di stabilità 2016, ha sostituito i regimi agevolati preesistenti ed è diventato il regime naturale per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti.
Condizioni per il regime agevolato forfettario
Possono aderire al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente:
- abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda dell’attività svolta. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, conta il limite più elevato dei ricavi o dei compensi;
- abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, ecc.
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 euro nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
- i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
- i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione, o assimilati, non superino la soglia massima di 30.000 euro.
Le regole per l’entrata/uscita dal nuovo regime forfetario sono le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell’IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell’imposizione diretta.
Regime agevolato forfetario: casi di esclusione
Il regime non può essere adottato dai soggetti:
- che si avvalgano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc.);
- non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuino cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipino a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
Le semplificazioni per chi utilizza il regime agevolato forfetario
I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
- per quanto riguarda l‘IVA sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’IVA a credito):
- inoltre sono esonerati dall’obbligo:
- della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
- della registrazione degli acquisti;
- della tenuta e conservazione dei registri;
- della dichiarazione e comunicazioni IVA;
- della comunicazione dati fatture c.d. spesometro;
- della comunicazione black list;
- della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- inoltre sono esonerati dall’obbligo:
- sono invece obbligati:
- a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
- a certificare e conservare corrispettivi. (sulle fatture emesse andrà riportata la l’indicazione normativa del regime forfettario) ;
- a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
- a versare l’IVA in relazione agli acquisti di beni intra UE e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge ( da valutare caso per caso anche in base al volume di ricavi e alle nuove normative vigenti dal 2018) .
- per quanto riguarda le imposte sui redditi:
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
- sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- per quanto riguarda l‘IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
- per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
- per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
- non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
- non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.
Gli imprenditori che applicano il nuovo regime fiscale agevolato, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale ovvero una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali, beneficio subordinato ad apposita domanda da inviare all’Inps.
Calcolo del reddito
Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato che contraddistingue il reddito e non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15% (5% per i primi 5 anni per una start up), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef (modello telematico F24)