Passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfetario senza attendere il triennio

Domanda sul passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfetario


Sono un imprenditore individuale e nel 2017 avevo optato per il regime di contabilità semplificata. Con l’innalzamento a 65 mila euro come limite dei ricavi, sono passato a partire dal 2019 al regime dei forfetari, senza attendere la fine del triennio, ovvero la fine del 2019. E’ corretto o dovevo aspettare il 2020 per aderire al regime dei forfetari?

Risposta

La premessa da fare è che un contribuente può, durante la propria attività, modificare il proprio regime contabile/fiscale per obbligo (qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in un regime agevolato) oppure per opzione (qualora ritenta più conveniente cambiare regime).

La regola di base che disciplina i passaggi di regime prevede che l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta, vincola il contribuente per almeno un triennio.

Tuttavia, è consentita “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

Pertanto, qualora siano intervenute modifiche sostanziali su un regime contabile, è possibile derogare al vincolo triennale e modificare la scelta effettuata nell’anno precedente.

Nel caso di specie, quindi, risulta regolare il comportamento del contribuente il quale ha correttamente applicato a decorre dal 2019 il regime forfetario, senza dover attendere la fine del triennio.

La stessa Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 64/2018 ha chiarito che l’adozione della contabilità semplificata per opzione non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.

Utilizzando il software gestionale maestro gold, non avrai nessun problema nel passaggio dalla contabilità semplificata al regime dei forfetari

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