Emissione delle fatture per i contribuenti forfetari


Nelle fatture emesse dai contribuenti forfetari non è addebitata l’IVA in via di rivalsa.

ATTENZIONE
Coloro che aderiscono al regime forfetario emettono fattura senza addebito dell’IVA. Va tuttavia indicato il riferimento al regime fiscale.


Pertanto la citata dicitura può essere così formulata:
“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario.”


Esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica


NOVITÀ
Secondo il comma 3, dell’art. 1,D.Lgs. n. 127/2015, come noto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e le relative note di variazione, a partire dal 1° gennaio 2019 sono documentate esclusivamente tramite fatture elettroniche con l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI). Tuttavia, i contribuenti forfetari sono esclusi da tale adempimento.


Sono infatti espressamente esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti passivi che applicano particolari regimi contabili,ovvero:
* il regime dei c.d “contribuenti minimi”
* il regime dei c.d. “contribuenti forfetari”.


Soggetti esclusi dall’emissione di fatture elettroniche Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 sono iContribuenti minimi ed iContribuenti forfetari.


ATTENZIONE
Il D.Lgs. n. 127/2015 nulla dispone in merito alle fatture ricevute (acquisti) da parte del contribuente minimo/forfetario.


Sul punto, tuttavia, è intervenuto il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, il quale precisa che nel caso di soggetto minimo/forfetario, il cedente/prestatore dovrà comunque emettere fattura
elettronica e recapitarla allo SdI.


Lo SdI, a sua volta, depositerà il documento elettronico nell’area riservata del contribuente minimo/forfetario.

Sarà compito del cedente/prestatore informare l’acquirente(anche mediante consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica) che il documento originale è a sua disposizione nel sito web dell’Agenzia.


Diversamente, se il fornitore del contribuente minimo o forfetario è un altro soggetto in regime agevolato, la fattura ricevuta potrà essere ancora in formato analogico (in linea generale cartacea).



ATTENZIONE
Va infine precisato che tali soggetti, pur non essendo obbligati ad emettere fattura elettronica verso altre imprese/professionisti (B2B) o nei confronti dei consumatori finali (B2C),hanno comunque l’obbligo di predisporre la fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni.


Per i Contribuenti minimi/forfetari rimane l’obbligo per le fatture emesse nei confronti della P.A. mentre facoltà per B2B e B2C e risultano coinvolti nelle novità per quanto riguarda la ricezione delle fatture

Va tuttavia precisato che l’esclusione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte di tali soggetti non è vincolante, pertanto il soggetto in regime agevolato può comunque optare per l’emissione della fattura in formato elettronico.


Conservazione delle fatture
elettroniche


In merito alla conservazione delle fatture emesse dal contribuente minimo/forfetario, va fatto riferimento alla concreta modalità utilizzata. Se tale soggetto:
* ha optato per l’emissione di fatture elettroniche dovrà conservare digitalmente tali documenti;
*altrimenti, le fatture potranno essere conservate anche in formato cartaceo.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA dovranno essere conservate obbligatoriamente in modo digitale.


Per quanto riguarda le fatture ricevute dai contribuenti minimi/forfetari, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una FAQ, ha chiarito che:
“gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario […] non hanno […] l’obbligo
di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un
codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.

I soggetti minimi/forfetari sono quindi esclusi dall’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, qualora non abbiano comunicatoal cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario); diversamente, le fatture dovranno essere conservate
elettronicamente nel caso in cui i soggetti in esame abbiano comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario.


ATTENZIONE
Si ritiene, infine, che dovranno essere conservate elettronicamente tutte le fatture elettroniche inviate all’indirizzo telematico del contribuente minimo/forfetario, indipendentemente dalla comunicazione di tale indirizzo al fornitore;

in altre parole, la conservazione dovrà essere elettronica anche nel caso il cui il cedente/prestatore abbia inserito nel file .xml l’indirizzo telematico (ad esempio, la PEC ricavata dal registro INI-PEC) del minimo/forfetario, senza che questi gli abbia comunicato nulla.


Si ricorda, tuttavia, che nelle ipotesi in cui la conservazione in formato digitale non è obbligatoria, il contribuente minimo/forfetario dovrà provvedere alla stampa delle fatture ricevute, e alla loro conservazione ai fini civilistici e fiscali per almeno 10 anni.

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