Rateazione delle imposte per i soggetti che beneficiano della proroga al 30 settembre
Come noto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 deltermine di versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI /IRAP/IVA 2019 a favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi ISA. Il focus del presente contributo verte sulla possibilità di rateazione delle imposte e il calcolo degli interessi per i soggetti che beneficiano della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, nonché sull’eventualità di effettuare i versamenti con l’ulteriore differimento di 30giorni, maggiorando le somme da versare dello 0,40%.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti con la Risoluzione 1 agosto 2019, n. 71, confermando tra l’altro il pagamento al 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,40%.
Sommario
Versamenti rateali e calcolo degli interessi
Come previsto dall’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, è possibile rateizzare i versamenti di saldo e l’eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d’imposta in un numero definito di rate. ATTENZIONE Si sottolinea che qualora si opti per il versamento rateale, posto che la rateazione deve concludersi entro il mese di novembre (ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997), il numero massimo di rate è pari a 3.
La rateizzazione nel caso di versamento della prima rata al 30 settembre 2019 è così schematizzabile:
TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1° 30 settembre 0 %
2° 16 ottobre 0,18 %
3° 18 novembre 0,51 %
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
1° 30 settembre 0 %
2° 31 ottobre 0,33 %
3° 2 dicembre 0,66 %
Versamenti con maggiorazione e rateazione
Nonostante all’art. 12-quinquies del D.L. n. 34/2019 non sia stata prevista espressamente la possibilità di usufruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni, stante il richiamo all’art. 17, D.P.R. n. 435/2001, è possibile effettuare i versamenti entro il 30 ottobre 2019 con la maggiorazione dello 0,40%; ciò è stato confermato dalla Risoluzione n. 71/2019.
In questo caso, la rateizzazione è così schematizzabile:
TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata Scadenza Interessi % Scadenza Interessi %
1° 30 ottobre 0 %
2° 18 novembre 0,18 %
3° – – ——–
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
1° 30 ottobre 0 %
2° 31 ottobre 0 %
3° 2 dicembre 0,33 %
Utilizzo dei piani di rateazione ordinari (senza proroga)
La Risoluzione n. 71/2019 chiarisce che il contribuente ha facoltà di versare, prima del 30 settembre 2019, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga.
Per ordinari piani di rateazione si intendono quelli possibili non considerando la proroga, vale a
dire con pagamento della prima rata il 1° luglio oppure 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, nel caso di applicazione degli ordinari piani di rateazione, vanno versate entro il 30 settembre 2019:
* le prime 4 rate, senza interessi;
* le prime 3 rate, senza maggiorazione dello 0,40% ed interessi, qualora ci si avvalga del beneficio di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001 (versamento entro 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%).
Comunque, nel Mod. F24, è necessario dare evidenza del numero di rata versata (es. “0105”,“0205”, ecc.).
Infine, la Risoluzione n. 71/2019 specifica che, nell’ipotesi di versamento entro il termine del 30 settembre 2019 di più pagamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), resta fermo l’obbligo di versare la differenza dovuta a saldo al più tardi entro il 30 settembre 2019, senza interessi.
