La risposta ai tuoi quesiti sul fisco N°1

Associazione sportiva dilettantistica in regime forfetario


DomanDa Un società sportiva dilettantistica in regime forfetario, nel corso dell’anno supera il limite di ricavi di € 400.000,00: quali sono le conseguenze?


Risposta Per le società o associazioni sportive che non superino il limite di € 400.000,00, è possibile optare per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991, previa verifica di non aver superato il medesimo limite nell’esercizio precedente.


Nel caso di superamento in corso d’anno del limite di € 400.000, l’art. 1, comma 2, Legge n. 398/1991, dispone che gli effetti dell’agevolazione cessino dal mese successivo a quello in cui in cui si verifica il superamento di detto limite.
Di conseguenza, secondo la Risoluzione 7 novembre 2006, n. 123, il venir meno dei requisiti necessari per l’applicazione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991, determina l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i requisiti.
In conclusione, in caso di superamento nel corso del periodo d’imposta, del limite di € 400.000,00 si devono distinguere due distinti periodi soggetti a distinti regimi tributari:

  1. dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui si è verificato il superamento del limite: la determinazione del reddito imponibile, l’IVA e gli adempimenti sono posti in essere
    secondo le disposizioni agevolative della Legge n. 398/1991;
  2. dal mese successivo al superamento del limite, fino alla fine del periodo d’imposta: ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e degli adempimenti contabili, devono applicarsi le regole ordinarie.

Impianto idrico-fognario e recupero del patrimonio edilizio


DomanDa Per la ricostruzione dei canali di una fognatura si ha diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio?


Risposta Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per cui si può beneficiare della detrazione IRPEF ai sensi dell’articolo 16-bis, del TUIR, sono inclusi anche quelli di manutenzione straordinaria, tra cui rientrano (art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380/2001) anche i lavori per la realizzazionee l’integrazionedei servizi igienico-sanitari.

Nell’ambito di questi ultimi possono rientrare anche quelli riguardanti la costruzioneo il rifacimento dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblicain quanto, in base ai chiarimenti forniti con Risoluzione n. 350/2002, si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria.


Spese comprese/escluse dal bonus pubblicità


DomanDa Le spese sostenute da un’impresa per l’inserzione pubblicitaria negli elenchi telefonici possono essere tenute in considerazione per la fruizione del “bonus pubblicità”?


Risposta Come noto, l’art. 57-bis, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra Correttiva”, ha riconosciuto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese/lavoratori autonomi in un determinato periodo.
Successivamente, l’art. 4, DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Legge di Bilancio 2018”, ha:
– esteso l’agevolazione agli enti non commerciali;
– riconosciuto la spettanza del bonus anche relativamente alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) “on line”.
Il DPCM n. 90/2018, contenente le disposizioni attuative, ha individuato gli investimenti ammissibili/esclusi.
In particolare, i giornali /periodici su cui è effettuata la pubblicità (agevolata) devono presentare le seguenti caratteristiche:
– essere iscritti presso il competente Tribunale/Registro degli operatori di comunicazione;
– avere un direttore responsabile.
Nel caso proposto è necessario, quindi, verificare se l’elenco telefonico soddisfa le predette caratteristiche.


Comunicazione all’ENEA per interventi di recupero edilizio che
comportano risparmio energetico


DomanDa A Marzo 2018 ho terminato i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Essendo un intervento di recupero edilizio che comporta un risparmio energetico, per fruire della relativa detrazione,
devo inviare una comunicazione all’ENEA. Qual è il termine di presentazione della comunicazione?


Risposta Come noto, dal 2018 vige l’obbligo di inviare all’ENEAmediante l’apposita procedura telematica (attiva dal 21 novembre 2018) i dati inerenti:
– gli interventi di recupero edilizioche comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia;
– l’acquisto di grandi elettrodomestici.
A regime, la trasmissione dei dati va effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/collaudo. Tuttavia, inizialmente, l’Enea aveva previsto che nel caso di terminazione dei lavori:
– nel periodo 1° gennaio – 21 novembre 2018 (data di apertura del sito), l’invio doveva avvenire entro il 19 febbraio 2019 (ossia 90 giorni dal 21 novembre);
– dopo il 21 novembre, il termine di 90 giorni decorreva dalla data di ultimazione dei lavori.
Recentemente l’Enea ha reso noto chela scadenza per l’invio dei dati relativi a tutti i lavori terminati nel 2018 slitta al 1° aprile 2019. Di conseguenza, il termine di invio per la comunicazione in esame viene uniformato per tutti gli interventi la cui data di fine lavori ricada nel
2018,venendo meno la distinzione tra quelli terminati prima o dopo il 21 novembre 2018.


Passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfetario senza attendere il triennio


DomanDa Sono un imprenditore individuale e nel 2017 avevo optato per il regime di contabilità semplificata.
Con l’innalzamento a 65 mila euro come limite dei ricavi, sono passato a partire dal 2019 al regime dei forfetari, senza attendere la fine del triennio, ovvero la fine del 2019. E’ corretto o dovevo aspettare il 2020 per aderire al regime dei forfetari?
Risposta La premessa da fare è che un contribuente può, durante la propria attività, modificare il proprio regime contabile/fiscale per obbligo (qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in un regime agevolato) oppure per opzione (qualora ritenta più conveniente cambiare regime).
La regola di base che disciplina i passaggi di regime prevede che l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta, vincola il contribuente per almeno un triennio.

Tuttavia, è consentita “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.” Pertanto, qualora siano intervenute modifiche sostanziali su un regime contabile, è possibile derogare al vincolo triennale e modificare la scelta effettuata nell’anno precedente.
Nel caso di specie, quindi, risulta regolare il comportamento del contribuente il quale ha correttamente applicato a decorre dal 2019 il regime forfetario, senza dover attendere la fine del triennio.
La stessa Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 64/2018 ha chiarito che l’adozione della contabilità semplificata per opzione non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.


Detrazione spese acquisto abitazione principale


DomanDa A settembre 2018 ho acquistato un immobile che è diventato la mia abitazione principale, stipulando contestualmente un mutuo ipotecario. Per la compravendita ho sostenuto le seguenti spese:
– € 3.000, spese notarili per il rogito;
– € 1.700, imposte di registro, ipotecarie e catastali;
– € 1.500, spese notarili per il contratto di mutuo;
– € 2.000, spese di agenzia per intermediazione.
Per il 2018 ho pagato € 600 di interessi passivi sul mutuo ipotecario. Cosa posso detrarre in sede di dichiarazione dei redditi?


Risposta In sede di dichiarazione dei redditi è possibile detrarre, nel limite massimo di € 4.000,00, gli interessi passivi, gli oneri passivi e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari adibiti ad abitazione principale.
Tra gli oneri accessori rientrano, ad esempio, lespese notarili per il contratto di mutuo, mentre
sono esclusequelle sostenute per il contratto di compravendita. Queste ultime, infatti, rilevano unicamente per il rapporto che determina la percentuale di detraibilità nel caso in cui il mutuo ecceda il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, così come le spese di mediazione immobiliare e le imposte.
In linea generale, quindi, per il 2018 il contribuente potrà beneficiare della detrazione del 19% su un importo pari ad € 2.100 (€ 600 + € 1.500).
Inoltre, è possibile detrarre, nel limite massimo di € 1.000,00, le spese di intermediazione immobiliare (anche in questo caso, detrazione pari al 19%).


Comunicazione liquidazioni periodiche IVA


DomanDa Sono un contribuente trimestrale. Non ho sospeso la partita IVA, tuttavia nel periodo gennaio-marzo non ho effettuato né operazioni attive né operazioni passive. Sono tenuto lo stesso ad inviare la
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA?


Risposta La presentazione telematica della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA non è obbligatoria nell’ipotesi di un periodo (mese o trimestre) in cui non sono state effettuate operazioni
né attive né passive e non vi sia neppure IVA esigibile ed IVA detratta.
La comunicazione va tuttavia effettuata, anchein assenza di operazioni, qualora il contribuente fosse in presenza di un credito IVA del periodo precedente.


Detrazione per famiglie numerose già riconosciuta dal sostituto
d’imposta


DomanDa Nel mese di marzo, al Sig. Fabrizio Castelli è stata rilasciata dal proprio sostituto d’imposta la Certificazione Unica 2019, relativa ai redditi percepiti nel 2018.
Al contribuente, oltre alle detrazioni per lavoratori dipendenti e familiari, avendo quattro figli a carico, è stata riconosciuta nel Mod. CU la detrazione per famiglie numerose pari ad € 1.200,00, sotto forma di credito. Tale importo è stato indicato nel campo 364 della CU, in quanto non ha trovato capienza nell’imposta lorda. Quando il contribuente presenterà il Mod. 730/2019, dove dovrà essere indicato l’importo di tale agevolazione?


Risposta Al fine di non fruire nuovamente dell’agevolazione per famiglie numerose, è necessario compilare il rigo F11 della sezione VIII, “Altri dati”, Mod. 730/2019.
In particolare, nella colonna 1, rigo F11deve essere indicato il credito già riconosciuto dal sostituto per l’ulteriore detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nell’imposta lorda.

A tal proposito, si ricorda che limitatamente alle seguenti tipologie di detrazioni:
– ulteriore detrazione per famiglie numerose (art. 12, comma 1-bis, TUIR),
– detrazioni forfettarie per canoni di locazione (art. 16, TUIR e Legge n. 47/2014) e il recupero dell’agevolazione è consentito anche al contribuente “incapiente”.
Si sottolinea che le suddette tipologie di detrazioni sono le uniche per le quali la disciplina prevede la possibilità di recuperare l’agevolazione, che altrimenti sarebbe persa per incapienza d’imposta del contribuente.

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