La risposta ai tuoi quesiti sul fisco n°4
Sommario
Utilizzo perdita sas in contabilità semplificata
DomanDa Un socio accomandatario di una sas in contabilità semplificata esercita anche un’attività di lavoro autonomo. Per il 2018 la società ha conseguito una perdita. La perdita derivante dalla partecipazione
nella sas (in contabilità semplificata) maturata nel 2018 può compensare il reddito derivante dall’attività professionale?
Risposta A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019alla disciplina applicabile al riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, alle perdite derivanti da imprese in contabilità
semplificata/ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata/ordinaria, sono applicabili le regole previste per le società di capitali.
Di conseguenza, per le perdite derivanti da tali soggetti è prevista la compensazione esclusivamente con redditi d’impresa(e non anche con altri redditi di categoria diversa) e per
l’eccedenza il riporto ai periodi successivi senza limiti temporali in misura non superiore all’80% del reddito conseguito nel periodo in cui la perdita è compensata. Si evidenzia che in deroga alla nuova regola di compensazione, è previsto un regime transitorio in base al quale le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di tale anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno.
Nel caso di specie, quindi, la perdita derivante dalla sas in contabilità semplificata conseguita nel 2018 non può essere compensata (dal socio) con il reddito di lavoro autonomo prodotto nello stesso anno e potrà essere riportata ai periodi successivi senza limiti di tempo in misura non superiore al 40% del reddito 2019 – 60% del reddito 2020 e 80% del reddito 2021 e successivi.
Detrazione IRPEF sostituzione caldaia
DomanDa Nel 2018 un contribuente ha sostenuto una spesa per la sostituzione della caldaia del proprio appartamento con una nuova caldaia a condensazione. Per tale intervento quale percentuale di detrazione
gli spetta (50% o 65%)?
Risposta Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha:
– prorogato la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 (la Legge di Bilancio 2019 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2019);
– differenziato la percentuale di detrazione spettante (50% / 65%) a seconda che la sostituzione
dell’impianto di climatizzazione invernale preveda l’installazione di:
¾ ¾caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento ambientale almeno pari al valore minimo della classe A di prodotto (detrazione pari al 50%);
¾ ¾caldaie a condensazione con le medesime caratteristiche di cui sopra e, contestualmente,
di sistemi di termoregolazione evoluti (detrazione pari al 65%);
¾ ¾generatori di aria calda a condensazione (detrazione pari al 65%).
Ciò è confermato anche nel vademecum“Caldaie condensazione”predisposto dall’ENEA e disponibile sul proprio sito Internet.
Nel caso di specie va innanzitutto verificato se la nuova caldaia soddisfa il valore minimo di efficienza energetica (classe A). In caso affermativo, trattandosi di mera sostituzione della caldaia esistente con una nuova caldaia a condensazione, il contribuente può usufruire della detrazione per riqualificazione energetica nella misura del 50%, nel limite massimo di detrazione pari a € 30.000 (spesa massima € 60.000). In caso contrario, al contribuente non spetta alcuna detrazione per riqualificazione energetica ex Legge n. 296/2006, ma è possibile fruire della detrazione per recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR, in quanto l’intervento comporta un risparmio energetico (la nuova caldaia ha prestazioni migliori della precedente).
Cedibilità della detrazione relativa all’acquisto di mobili
DomanDa Un contribuente è proprietario di un immobile sul quale ha effettuato interventi di ristrutturazione edilizia a marzo 2016. A maggio 2017 acquista alcuni mobili destinati all’arredo del medesimo immobile, dopodiché a luglio 2018 decide di vendere l’immobile. Le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione e all’acquisto dei mobili si trasferiscono all’acquirente?
Risposta IL D.L. n. 138/2011 ha stabilito che in caso di cessionedell’unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio, le parti possono stabilire se il diritto alle quote di detrazione residua:
– rimane in capo al venditore o
– viene trasferito all’acquirente.
In assenza di indicazioninell’atto, la detrazione residua si considera trasferita all’acquirente (in tal senso anche Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/2012, punto 1.6). Dette previsioni sono state confermate dall’articolo 16-bis, comma 8, TUIR, il quale recita:
¾ “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Seppur direttamente correlata alla detrazione per recupero edilizio, il cd. “bonus arredo” è un’agevolazione autonoma, con proprie norme specifiche che, come recita l’Agenzia “non prevedono il trasferimento della detrazione”.
Con Circolare n. 13/2019, l’Agenzia ha altresì chiarito che la detrazione (bonus mobili) non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce, né in caso di decesso, né in caso di vendita dell’immobile oggetto di intervento del recupero del patrimonio edilizio.
A tal riguardo, l’Agenzia precisa che il contribuente (venditore) può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate, anche se l’abitazione oggetto di interventi edilizi sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.
Regime forfetario e pratica obbligatoria
DomanDa Nel 2017 e 2018 ho svolto la pratica per l’abilitazione professionale, e vorrei adottare il regime forfetario a partire da agosto 2019, collaborando in prevalenza con il soggetto che era il mio dominus.
Incorro in una causa di esclusione?
Risposta Ai sensi della lettera d-bis), art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d’imposta.
Tuttavia, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto una specifica deroga, che esclude il caso dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Pertanto, nella situazione prospettata non è preclusa l’adozione del regime forfetario.
Detraibilità per l’acquisto di materassi
DomanDa Per detrarre l’acquisto di materassi è necessaria la prescrizione medica?
Risposta No, la prescrizione medica non è necessaria. Non sono considerati validi ai fini della detrazione i soli scontrini e le fatture con la dicitura“dispositivo medico”ma dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare anche:
– la descrizione del prodotto acquistato;
– la persona che sostiene la spesa.
Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI(che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Se, invece, il documento di spesa nonriporta il codice AD o PI:
– per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla Circolare n. 20/2011è sufficiente conservare la documentazionedalla quale risulti che il prodotto acquistato hamarcatura CE;
– per i dispositivi medici noncompresi nell’elenco, invece occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
No all’invio dei corrispettivi se si emettono esclusivamente fatture
DomanDa Sono un commerciante che produce e vende materiale elettrico. I miei clienti sono per lo più artigiani/commercianti, ai quali viene emessa regolare fattura. I clienti privati, ai quali a tutt’oggi viene emesso
scontrino fiscale, sono un numero decisamente irrisorio. In vista dell’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri posso evitare di munirmi di apposito Registratore Telematico e, pertanto, emettere fattura anche ai clienti soggetti privati, non titolari di partita IVA?
Risposta A decorrere dal 1° gennaio 2020 (ovvero dal 1° luglio 2019 per soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400 mila) vi sarà l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Il contribuente può evitare di installare un Registratore telematico, astenendosi così ad adempiere al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ma in tal caso deve emettere fattura elettronica, trasmessa all’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio.
Nel caso di specie, quindi, il commerciante potrà emettere fattura elettronica anche nei confronti dei suoi clienti privati, non titolari di partita IVA evitando, quindi, di procurarsi apposito Registratore Telematico ed effettuare l’invio telematico dei corrispettivi.
Al tal proposito, però, preme evidenziare che il commerciante deve farsi rilasciare il codice fiscale dal proprio cliente, in quanto è un dato che deve essere obbligatoriamente riportato in
fattura, affinché il documento risulti valido.
Modalità di utilizzo del credito di imposta per librerie
DomanDa Vorrei conoscere le modalità di utilizzo del credito di imposta riconosciuto ai titolari di librerie ai sensi
della Legge n. 205/2017.
Risposta La Legge n. 205/2017 (articolo 1, commi 319 e seguenti) dal 2018 ha istituito un credito di impostaa favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al
dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79).
Il cd. “tax credit librerie” è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione ed alle altre
spese specificamente individuate con il D.M. 23 aprile 2018.
Il Provvedimento 12 dicembre 2018, n. 2018/513615 ha specificato che il credito d’imposta in
esame è utilizzabile:
Q Q solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento;
Q Q a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione
generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato ai beneficiari l’importo spettante.
Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 è “6894”, istituito con Risoluzione 13 dicembre 2018,
n. 87.
