Scontrino elettronico: cos’è e quando diventa obbligatorio
Sommario
Da luglio 2019 lo scontrino elettronico è obbligatorio
Dal 1 luglio 2019 assisteremo ad un nuovo stile di vita nel modo di gestire i nostri acquisti: è sufficiente pensare che gli artigiani e i commercianti al minuto, esonerati dall’obbligo di emissione e rilascio fattura, dovranno inviare gli incassi giornalieri delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA attraverso la nuova procedura dei corrispettivi elettronici.
Invio telematico corrispettivi: cos’è?
I dati inerenti agli incassi giornalieri verranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate in tempo reale grazie ai registratori di cassa telematici, pertanto i consumatori finali e clienti del negozio non riceveranno più il documento di spesa cartaceo. In pratica l’emissione dello scontrino avverrà tramite dei registratori di cassa di ultima generazione, che trasmetteranno i corrispettivi giornalieri in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Dal canto loro, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza saranno impegnate nello svolgimento dei controlli di routine con più facilità e celerità.
Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla legge di bilancio 2019, prevede che, dal 1 luglio 2019, sarà obbligatorio per tutti i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, infatti tutte le attività con un fatturato annuo maggiore di 400.000 euro dovranno acquistare il registratore telematico per inviare gli scontrini elettronici.
Tale obbligo sarà esteso alla generalità dei soggetti dal 1°gennaio 2020 qualora esercitino attività commerciali o ristorative e similari con un fatturato annuo inferiore a 400.000 euro. Da notare, però che l’art. 5 del D.M. 30.03.1992 già prevedeva l’impiego di mezzi elettronici e fotografici di conservazione secondo le modalità approvate dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre, al fine di compensare i costi da sostenere per l’acquisto, o l’adeguamento tecnologico, dei registratori di cassa, la legge di Bilancio all’art. 17, comma 6-quinquies, lett. c ha introdotto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuto fino ad un massimo di 250 euro. Le modalità sono disposte dall’Agenzia delle Entrate con Comunicato stampa 28.02.2019.pdf oltre che dal Provvedimento credito misuratori fiscali pdf.
Sospensioni sanzioni per lo scontrino elettronico
Le sanzioni per lo scontrino elettronico sono sospese per 6 mesi fino al 31 dicembre 2019.
La moratoria è stata introdotta dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera al lavoro sul Decreto Crescita.
Dal 1° gennaio 2020, salvo slittamenti, scatteranno comunque le sanzioni per chi non fosse in regola con il nuovo obbligo ai sensi dell’articolo 17 del Dl 119/2019 , anche per le imprese più piccole con fatturato al di sotto dei 400.000 euro.
Registratore di cassa telematico
I commercianti al minuto o gli artigiani si dovranno dotare di un Registratore Telematico, ossia uno strumento tecnologico che consentirà loro di effettuare la chiusura di cassa giornaliera compatibile con il punto cassa oppure con il misuratore fiscale già in uso, ma adeguandolo attraverso l’installazione di un apposito Kit. Vediamo cosa consente di fare il registratore di cassa telematico:
- elaborare i dati di compravendita di beni e servizi memorizzati durante tutta la giornata lavorativa,
- archiviare elettronicamente garantendone l’originalità el’autenticità
- procedere con l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Per realizzare ciò è sufficiente una semplice connessione internet che ti consentirà di trasmettere in automatico lo scontrino elettronico creato con la massima sicurezza garantita. In questo modo non avrai più bisogno di conservare il registro dei corrispettivi, gli errori contabili saranno ridotti a zero e il tuo punto cassa rappresenterà un mezzo di comunicazione diretto con l’Agenzia delle Entrate.
Sempre grazie al Registratore Telematico sarà prodotto il “documento commerciale”, ovvero il documento – il cui rilascio al cliente finale è obbligatorio – che sostituisce lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale, e che svolge funzioni di quietanza e ricevuta.
Dove reperire i registratori di cassa telematici?
Come abbiamo visto, il principale cambiamento interesserà proprio i commercianti che dovranno sostituire i registratori di cassa analogici con quelli digitali, o adattare quelli in uso con un software, per collegarli direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Ma dove è possibile reperire i registratori di cassa?
Sul mercato esistono diversi modelli omologati per la fiscalità, il prezzo varia da poche centinaia di euro per uno di base, fino a superare i 2000 euro per uno più avanzato. In genere, per gestire un semplice negozio, il costo si aggira intorno ai 1000 euro, però bisogna ricordare di integrare con POS, lettore di codici a barre e computer, al fine di poter gestire in maniera efficiente magazzino e punto vendita.
La tipologia di registratore di cassa dipende dal volume di vendita e dall’organizzazione del magazzino, perché se sono abbastanza elevati è consigliabile scegliere un registratore con lettore di codici a barre e tastiere che consentono di inserire velocemente i prodotti, in alternativa può essere valutata la possibilità di usare registratori di cassa con schermo touch screen con pulsanti virtuali che riducono il margine degli errori causati da errori di battitura sulla tastiera tradizionale.
Per una guida all’acquisto di un buon registratore di cassa è possibile consultare diversi siti internet oppure recarsi personalmente nei negozi abilitati alla vendita, di solito sono gli stessi rivenditori abilitati anche alla vendita di misuratori fiscali, computer, stampanti, attrezzature elettroniche e macchine per ufficio.
Scontrino elettronico cosa cambia per il cliente
Dal 1° luglio al cliente che effettua l’acquisto non verrà più rilasciato lo scontrino fiscale, bensì un documento commerciale che dovrà essere emesso e rilasciato al cliente per ciascuna operazione, in versione cartacea o su richiesta in formato elettronico. Il DM emanato da MEF e MISE il 7 dicembre 2016 disciplinava già le regole del passaggio dalla carta al digitale, individuando le caratteristiche del documento necessario da rilasciare al cliente a seguito dell’acquisto.
Tale documento commerciale non ha alcuna valenza fiscale, nel senso che non si potranno dedurre o detrarre spese ed oneri sostenuti, ma funge da prova di acquisto nel caso in cui il consumatore volesse esercitare i diritti di garanzia relativi al bene acquistato o del servizio usufruito. Noi tutti, infatti, siamo abituati a conservare lo scontrino che ci tutela in caso di sostituzione di un paio di scarpe o riparazione di un elettrodomestico in caso di guasto, perché rappresenta la nostra garanzia: è sufficiente esibire lo scontrino al negoziante affinché lui provveda al cambio. Con l’abolizione dello scontrino cartaceo, sarà necessario invece conservare il documento commerciale che dovrà contenere le seguenti informazioni:
- data e ora in cui è stato emesso;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome di chi lo emette;
- numero di partita IVA di chi lo emette;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni venduti e dei servizi prestati;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Dal documento risulta anche l’aliquota Iva e l’ammontare della relativa imposta. L’Agenzia delle entrate avrà così a disposizione i medesimi dati risultanti dalle fatture elettroniche
Il nuovo “scontrino commerciale”: la validità anche ai fini fiscali
Qualora il consumatore richieda il documento commerciale valido ai fini fiscali, dovranno essere riportati anche il codice fiscale oppure il numero di partita IVA dell’acquirente. L’acquirente potrà, così, considerare in deduzione le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi ai fini delle imposte sui redditi, nonché far valere le deduzioni e detrazioni degli oneri ai fini IRPEF.
La valenza fiscale del documento consentirà anche l’emissione della fattura differita secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Il nuovo scontrino vale come documento di trasporto o altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra cui l’operazione è stata posta in essere. In buona sostanza è in grado di sostituire l’emissione del documento di trasporto.
Regime forfettario e scontrino elettronico: cosa cambia?
Lo scontrino elettronico è obbligatorio per i forfettari, infatti al momento non è previsto alcun esonero specifico dai corrispettivi telematici, contrariamente a quanto si pensava. I commercianti al minuto e le categorie assimilate titolari di partita IVA che esercitano la propria attività in locali aperti al pubblico, tramite spacci interni, a domicilio o in forma ambulante: bar, ristoranti, pizzerie, barbieri, parrucchiere e che rientrano nel regime forfettario, dal 1° gennaio 2020 dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri e adeguarsi ai nuovi corrispettivi telematici secondo quanto disposto dalle disposizioni dell’ Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti che superano i 400.000 euro di volume d’affari l’obbligo scatta dal 1° luglio 2019. L’art. 2 comma 1 del decreto legislativo n. 127/2015, stabilisce che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.”
Chi è esonerato dai corrispettivi telematici?
Il decreto del MEF del 10 maggio 2019 ha stabilito gli esoneri transitori, ossia coloro che fino al 31 dicembre 2019 non sono obbligati ad emettere lo scontrino elettronico.
Tra le diverse categorie escluse non compaiono i titolari di partita IVA in regime forfettario, né coloro che svolgono servizio pubblico collettivo di trasporto a persone, veicoli e bagagli per le quali il biglietto già assolve la funzione di prova fiscale, bensì vi rientrano i seguenti soggetti:
- tabaccai,
- giornalai,
- venditori di prodotti agricoli,
- chi offre servizi di telecomunicazione e radiodiffusione,
- chi offre servizi di trasporto persone ossia i tassisti,
- coloro che risiedono in località geografica con scarsa copertura internet,
- coloro che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che superano l’1% del volume d’affari realizzato nel 2018, ma non quelle di cessione di benzina o gasolio realizzate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante,
- attività che hanno ad oggetto cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera)
E-commerce fuori dall’obbligo dello scontrino elettronico
Interpello: un contribuente, commerciante al dettaglio che opera tramite una rete di negozi, effettua anche commercio on-line, ed interroga l’Agenzia in merito alla necessità di certificare le cessioni di beni effettuate nell’ambito dell’e-commerce tramite scontrino elettronico.
In risposta, l’Agenzia ricorda che (come peraltro accaduto all’atto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica) il cambio delle “modalità” di certificazione dei corrispettivi non va ad intaccare quelle che sono le regole generali in materia IVA.
Per quanto sopra, posto che, l’attività di vendita on line esercitata dal contribuente si configura come commercio elettronico indiretto (ovvero commercio via internet, cui segue una consegna fisica dei beni), tale fattispecie fiscalmente rientra nella categoria delle vendite a distanza o per corrispondenza.
In caso di vendita per corrispondenza, i contribuenti – ai sensi dell’articolo 2, lettera oo) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 – sono esonerati dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Parimenti, saranno esonerati dall’e-scontrino elettronico.
Alla luce di quanto sopra, occorre prestare attenzione al fatto che la tenuta del registro dei corrispettivi dovrà essere mantenuta, ma solo per quanto riguarda le vendite e-commerce.
Il quadro finale sarà pertanto:
- Per le vendite effettuate in negozio obbligo di utilizzo del Registratore Telematico (o app), ed invio telematico dei corrispettivi. Tali corrispettivi non dovranno essere annotati sul registro corrispettivi in quanto già oggetto di trasmissione telematica.
- Per le vendite effettuate on-line, nessuna emissione di scontrino elettronico per l’ecommerce , e dovrà essere mantenuta l’annotazione giornaliera dei corrispettivi sull’apposito registro (articolo 24 D.P.R. 633/72).
