FATTURAZIONE ELETTRONICA: cosa fare a partire da Luglio 2018 e Gennaio 2019!

FATTURAZIONE ELETTRONICA per i privati applicazione del quadro normativo (seconda parte)

Recapito della fattura elettronica: il servizio di registrazione

La fattura elettronica è recapitata dallo SdI direttamente al soggetto cessionario/committente
oppure ad un intermediario abilitato tramite:
* PEC;
*  web service;
* sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP,
(le ultime due previo accreditamento).

Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione, ossia un luogo nel quale può essere indicato dal cessionario l’“indirizzo telematico” (ossia la PECo il codice destinatario) al quale andrà recapitata la fattura.
L’utilizzo del servizio di registrazione, del canale e “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 appositamente delegati dal cessionario/committente(direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate stessa).

Qualora tuttavia il recapito non fosse possibile per cause non imputabili allo SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva o canale telematico non attivo), il sistema rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente, il quale dovrà tempestivamente comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Mancata iscrizione del cessionario al servizio di registrazione
Nel caso in cui il cessionario/committente nonabbia utilizzato il servizio di registrazione, il
campo “CodiceDestinatario” del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue.
* Cessionario che ha fornito al cedente il proprio indirizzo telematico
Qualora il cessionario/committente non si sia registrato presso il servizio di registrazione, ma abbia comunque fornito il proprio indirizzo telematico all’emittente, il cedente indicherà tale informazione nel file della fattura. Nel caso in cui si tratti:
* del codice destinatario, l’emittente inserisce tale codice nel documento e lo SdI recapiterà di
conseguenza la fattura elettronica al cessionario/committente presso tale indirizzo;
* della PEC, nel campo “Codice Destinatario” andrà inserito dal cedente un codice convenzionale “0000000” ed andrà compilato il campo “PEC Destinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente.
In tal caso, lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata
nel file della fattura.
Qualora il recapito non fosse possibile per cause non imputabili allo SdI (ad esempio, casella PEC
piena o non attiva o canale telematico non attivo), il sistema rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente, il quale dovrà tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella suddetta area riservata, eventualmente anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura, lo SdI mette a disposizione, nelle rispettive
aree riservate dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica.
* Operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale
Qualora il documento riguardi un’operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non vengono compilati
i campi “IdFiscaleIVA” e viene compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente.
Inoltre, il consumatore finale non è iscritto nel servizio di registrazione. Pertanto, il cedente indicherà nel campo “CodiceDestinatario” solo il codice convenzionale “0000000”.
In tal caso, in base alla modalità di compilazione della fattura elettronica, il Sistema di interscambio identifica che si tratta di un’operazione nei confronti di un consumatore finale, e pertanto:
* lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, e rende disponibile al cedente/
prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
* Il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica;
* Il cedente/prestatore comunica contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dallo SdI nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
* Cessionario/committente in regime fiscale agevolato o agricoltore in regime di esonero
Qualora l’operazione sia stata effettuata nei confronti di un destinatario:
* in regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
* in regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190);

* produttore agricolo ex art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972,
e tale soggetto non si sia registrato è prevista una semplificazione.
Il cedente infatti può inserire il codice convenzionale “0000000”.
In tal caso, come nel caso di operazione effettuata nei confronti di un consumatore finale:
* lo SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, e rende disponibile al cedente/
prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
* il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
* Cessionario/committente che non ha fornito alcun indirizzo elettronico
Può avvenire il caso che il cessionario/committente soggetto passivo IVA non si sia iscritto al servizio
di registrazione, e che non abbia nemmeno fornito alcun indirizzo telematico al cedente/prestatore.
In tal caso:
* lo SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola
a disposizione nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, e rende disponibile al
cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico;
* il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna
di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
ATTENZIONE
L’Agenzia delle Entrate precisa di non essere responsabile per errori nella compilazione da parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI

Il flusso della fattura elettronica da cedente a SdI e poi al cessionario è importante anche ai fini della corretta individuazione di data di emissione e data di ricezione.
Infatti, la data di emissione della fattura elettronicaè indicata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, ed è uno dei dati obbligatori della fattura, ai sensi degli articoli 21 o 21-bis, D.P.R. n. 633/1972.
ATTENZIONE Tuttavia, una fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli effettuati si considera non emessa.
Qualora invece l’esito dei citati controlli sia stato positivo, lo SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una“ricevuta di consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Qualora per i motivi non dipendenti dallo SdI il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il Sistema rende in tutti i casi disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, comunicandotale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata (“comunicazione sostitutiva”).
ATTENZIONE
La ricevuta di consegna, così come la comunicazione “sostitutiva” che lo SdI effettua al cessionario/committente attestano che la fattura è emessa.
Come precisato dalle specifiche tecniche, laricevuta di consegna inviata al soggetto trasmittente in caso di esito positivo del recapito della fattura, contiene anche l’indicazione della data di consegna della fattura.
* Data di ricezione della fattura
Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente. In tal caso, la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.

Per ogni file elaborato lo SdI elabora un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Conservazione delle fatture elettroniche
I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italiapossono conservare elettronicamente, ai sensi del Decreto MEF 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, previa adesione all’ accordo di servizio pubblicato nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
L’adesione al servizio di conservazione ed il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall’art. 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
L’articolo 1, D.Lgs. n. 127/2015, comma 3-bis, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 ha previsto che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazionidi cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
In attuazione di tale disposizione, nel Provvedimento 30 aprile 2018 è stato previsto che per le
operazioni attive e passive effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono, con riferimento a ciascuna operazione:
* i dati identificativi del cedente/prestatore, del cessionario/committente;
* data del documento comprovante l’operazione, data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento;
* base imponibile, aliquota IVA applicata ed imposta o, qualora l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Tale comunicazione telematica deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o di ricezione del documento che ne comprovi l’operazione.
Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Per le sole fatture emesse, è possibile assolvere tale obbligo trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle Entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato XML e compilando solo il campo“CodiceDestinatario” con un codice convenzionale.

Fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti

Come prescritto dall’art. 1, comma 917, Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° luglio 2018 l’obbligo di utilizzo delle fattura elettronica interessa le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Come sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/2018 la nuova disposizione si inserisce “nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali”.
In considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.

ATTENZIONE Per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo della fattura elettronica decorrerà dall’1.1.2019.
Come precisato dall’Agenzia, relativamente alle predette cessioni (carburante diverso da benzina/gasolio per autotrazione) le spese potranno essere documentate al fine di consentirne la detrazione dell’IVA/deduzione del costo “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la scheda carburante (ancorché il D.P.R. n. 444/1997 sia abrogato dall’1.7.2018), nonché facoltativamente mediante fattura elettronica.
La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

continua FATTURAZIONE ELETTRONICA e pagamento delle cessioni di carburanti

 

 

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