FATTURAZIONE ELETTRONICA: A CHE PUNTO SIAMO?

Al fine di razionalizzare il processo di fatturazione, il comma 909 della Legge n. 205/2017 ha modificato il comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, a seguito del quale, dal 1° gennaio 2019, le imprese e i professionisti dovranno emettere obbligatoriamente ed esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

A partire dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative note di variazione, sono documentate esclusivamente tramite fatture elettroniche con l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SdI).

Per gestori di carburanti e prestazioni di subappaltatori nella filiera della PA il processo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018.

In pratica il processo di fatturazione elettronica già previsto a decorrere dal 6 giugno 2014 (31 marzo 2015) per
gli operatori economici che operano con le Pubbliche Amministrazioni (meglio conosciuto come “fattura
PA”) sarà generalizzato, dal 1° gennaio 2019 alla quasi totalità degli scambi commerciali e diverrà obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA.

L’esclusione da tale obbligo riguarderà solo i contribuenti minimi o forfetari e le sole operazioni di fatturazione da e verso l’estero. La medesima Legge di Bilancio 2018 ha inoltre previsto un’anticipazione del processo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 rivolta:

ai gestori di carburanti per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori. In particolare, per tali soggetti è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica verso i soggetti passivi IVA; allo stesso tempo questi ultimi per dedurre il costo e detrarre l’IVA devono effettuare il pagamento del corrispettivo con strumenti tracciabili. Tale modifica porta di fatto all’eliminazione della cosiddetta scheda carburanti;

alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori ad altre imprese, per contratti stipulati nella
filiera dei lavori, servizi o forniture verso la Pubblica Amministrazione.

L’obbligo di fatturazione elettronica secondo le modalità che già oggi conosciamo con riferimento alla PA, dovrà essere applicato:
– sia nel ciclo di fatturazione che vede coinvolta un’impresa/professionista verso un’altra impresa/professionista, meglio conosciuto come “fatturazione B2B”;
– sia nel ciclo di fatturazione da un’impresa/professionista verso un consumatore finale, processo conosciuto come “fatturazione B2C”:

A partire dal 1° gennaio 2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative note di variazione, sono documentate esclusivamente tramite fatture elettroniche con l’utilizzo del Sistema di Interscambio(SdI).

Per gestori di carburanti e prestazioni di subappaltatori nella filiera della PA il processo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018.

Le imprese/professionisti saranno coinvolti nel processo di fatturazione elettronica per quanto riguarda il ciclo attivo, vale a dire nel momento in cui le stesse/gli stessi provvedono a fatturare i servizi resi o i prodotti venduti ai propri clienti.
Tuttavia, tali soggetti saranno interessati da queste modifiche anche con riguardo al ciclo passivo: le fatture emesse dai propri fornitori (fatture d’acquisto o ricevute) saranno digitali, con evidenti ripercussioni per quanto riguarda la fase di ricezione della fattura e la gestione contabile.

**ATTENZIONE
Le fatture emesse in formato cartaceo saranno considerate infatti come non emesse, così saranno considerate come non emesse anche le fatture elettroniche qualora le stesse non vengano trasmesse al propriocliente su canale SDI.

Riassumendo, il nuovo processo di fatturazione elettronica coinvolge tre soggetti che interagiscono tra di loro:

1. gli operatori economici “emittenti”, cioè le imprese e i professionisti che forniscono beni e
servizi alla propria clientela;

2. il Sistema di Interscambio, cioè il soggetto che riceve e successivamente inoltra la fattura
elettronica ai soggetti destinatari.
Il legislatore ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica; a sua volta l’Agenzia delle Entrate, per la gestione degli aspetti tecnici, si avvale di SOGEI, Società Generale di Informatica S.p.a.;

3. gli operatori economici “riceventi”, cioè le imprese e i professionisti che ricevono fatture da
altre imprese, le Pubbliche Amministrazioni e i consumatori finali.

**ATTENZIONE
La fatturazione elettronica non richiede alcun accordo preventivo tra le parti (soggetto emittente – soggetto
ricevente) in quanto è la legge stessa che la impone.
In modo indiretto ma importante, rientrano nel processo di fatturazione elettronica anche gli intermediari(associazioni di categoria, commercialisti, altri intermediari finanziari, imprese ITC, etc.), vale a dire soggetti terziai quali gli operatori economici possono rivolgersi:

– sia per demandare in toto il processo di emissione delle proprie fatture sia per essere abilitati a strumenti software che consentono la compilazione/trasmissione autonoma o semiautonoma delle proprie fatture elettroniche;
– sia per la ricezione del flusso elettronico delle fatture proveniente da altre imprese/professionisti.

Viste le difficoltà tecniche-informatiche dei nuovi processi, le aziende potranno quindi avvalersi di detti intermediarie consulenti per la corretta esecuzione degli adempimenti di emissione ma anche di quelli legati alla ricezione, contabilizzazione e conservazione digitale.

SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI
Sono interessati dal nuovo obbligo di emissione/trasmissione delle fatture elettroniche tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, che cedono beni o prestano servizi ad altri soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, quali ad esempio commercianti, artigiani, liberi professionisti, agricoltori, bar, ristoranti ed alberghi, ecc.

Tutti questi soggetti devono provvedere ad emettere fattura elettronica tenendo conto che l’obbligo è già in vigore nel caso di fattura emessa verso la Pubblica Amministrazione, mentre diverrà operativo a decorrere:
dal 1° luglio 2018 per le cessioni ad altri soggetti passivi IVA di benzina/gasolio destinati
ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione;
dal 1° gennaio 2019 per la cessione di beni e prestazioni di servizi verso tutti gli altri soggetti(altre imprese o professionisti e consumatori finali).

**ATTENZIONE
Naturalmente, la fattura elettronica dovrà essere emessa da tutti gli operatori economici, a prescindere dalla natura giuridica rivestita (impresa individuale, S.n.c., S.p.A, S.r.l., ecc.) o dalle dimensioni dell’impresa (vale a dire a prescindere dal volume d’affari realizzato).

Soggetti esclusi dall’obbligo
Rimangono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica i cosiddetti contribuenti minimi e forfetari.
Sono infatti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronic ai soggetti passivi che applicano particolari regimi contabili,ossia:
– il regime dei c.d “contribuenti minimi” ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011;
– il regime dei c.d. “contribuenti forfetari” ex art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014.

**ATTENZIONE
Tuttavia, il D.Lgs. n. 127/2015 nulla dispone in merito alle fatture ricevute (acquisti) da parte del contribuente minimo/forfetario.
È evidente infatti che se il fornitore del contribuente è un altro soggetto in regime agevolato, la fattura ricevuta sarà ancora analogica (in linea generale cartacea).
Diversamente, in tutti gli altri casi l’impresa emittente invierà la fattura elettronica allo SDI:
prende tuttavia corpo l’ipotesi che tale impresa dovrà (così come deve fare per i consumatori finali) rendere disponibile al contribuente minimo/forfetario la fattura in formato analogico (es.pdf o carta) mentre lo SDI provvederà a depositare il file xml ricevuto nell’area autenticata dell’Agenzia.

**ATTENZIONE
Va tuttavia precisato che tali soggetti, pur non essendo obbligati ad emettere fattura elettronica verso altre
imprese/professionisti (B2B) o nei confronti dei consumatori finali (B2C) hanno l’obbligo di predisporre la fattura elettronica per le PA.

Operazioni con soggetti non stabiliti in Italia
Rimangono inoltre escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni che documentano la cessione di beni o la prestazione di servizi:
– verso soggetti non residenti o non stabiliti in Italia;
– ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia.

Si tratta in pratica di tutte le fatture emesse e ricevute nei confronti o da operatori esteri, anche
se residenti all’interno della Comunità europea.

Operazioni interessate
Come già visto, a decorrere dal1° gennaio 2019, l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica sarà generalizzato.
Una delle difficoltà maggiori è legata alle differenti modalità previste al fine di recapitare le fatture elettroniche ai propri clienti siano essi:
– Pubbliche Amministrazioni (PA);
–  Altre imprese o liberi professionisti (B2B);
–  Consumatori finali (B2C).

Fattura emesse verso la P.A.
In linea generale, l’AmministrazionePubblica comunicaai propri fornitori i dati necessari per
l’emissione della fattura elettronica: tuttavia, qualora si abbiano dubbi,è possibile consultare il sito web dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Fatture emesse verso altre imprese/professionisti
Nel caso in cui un’impresa/professionista debba emettere fattura nei confronti di un altro soggetto titolare di partita IVA deve essere in possesso:
– del codice destinatario, oppure della PEC del proprio cliente.

ll Codice Destinatario è un codice formato da 7 caratteri, e può essere utilizzato solo per fatture elettroniche destinate ai soggetti privati, vale a dire ad altre imprese/professionisti o a consumatori finali.
Il codice può essere richiesto solo dai quei soggetti titolari di un canale di trasmissione già accreditato presso il Sistema di Interscambio per ricevere le fatture elettroniche.
L’accreditamento richiede particolari capacità informatiche e l’effettuazione di specifici test di dialogo con lo SDI; una volta superati viene abilitato il canale e fornito lo specifico codice che permette di riconoscere il soggetto ricevente.
Se il proprio cliente è in possesso di un codice destinatario la fattura potrà essere recapitata allo SDI con tale modalità che a tutti gli effetti risulta quella più performante.

Qualora il proprio cliente intenda ricevere le fatture elettroniche attraverso il canale PEC, è previsto l’uso del codice destinatario standard ‘0000000’ purché venga indicato all’interno del file .xml (nel campo PecDestinatario) la casella PEC di ricezione in fattura.

Emissione di fattura verso consumatori finali
La norma in commento è valida anche quando un soggetto residente, stabilito, o identificato in Italia
debba emettere fattura nei confronti di un consumatore finale, cioè non un soggetto passivo ai fini
IVA, che a sua volta sia residente in Italia.
La norma prevede che il fornitore debba inviare la fattura allo SDI, il quale la metterà a disposizione del
cliente mediante i servizi telematici. Inoltre, il fornitore dovrà mettere a disposizione del cliente una
copia della fattura in formato elettronico (ad esempio inviando il file XML su un indirizzo mail del
cliente) o in formato analogico(ad esempio stampando la fattura), fermo restando che il cliente ha
la facoltà di rinunciare alla consegna della copia elettronica o di quella cartacea.

Tramite i nostri software gestionali di magazzino e fatturazione potrai eseguire tutte le fasi per l’invio della fattura elettronica sia alle PA che ai privati:

La procedura di trasmissione della fatturazione elettronica può essere riassunta nelle seguenti fasi

  • Creazione della fattura elettronica in xml
  • controllo della stessa da parte dello SDI;
  • firma digitale
  • invio della fattura al Sistema di Interscambio (SDI);
  •  trasmissione della fattura al soggetto destinatario da parte dello SDI;
  • ricezione della fattura da parte dell’acquirente/committente.

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