E-commerce: quali nuovi adempimenti sono previsti dal Decreto Crescita?
Noi tutti negli ultimi anni abbiamo cambiato il nostro modo di fare shopping. Oggi abbiamo a disposizione innumerevoli e sempre più accattivanti vetrine virtuali che catturano la nostra attenzione, ci consentono di scegliere ciò che desideriamo, liberamente e comodamente da casa, dal nostro ufficio, dal bar, insomma da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora. Eh si, perché l’ e-commerce non segue orari prestabiliti!
Sommario
Vendite di beni tramite piattaforme digitali: cosa cambia?
Se hai un negozio virtuale devi sapere che l’art. 13 del Decreto Crescita ha introdotto l’obbligo per i gestori di piattaforme online che si occupano di vendite a distanza di comunicare ogni tre mesi i seguenti dati dei fornitori:
- denominazione;
- dati anagrafici completi;
- residenza o domicilio; codice identificativo fiscale;
- numero totale delle unità vendute in Italia e prezzo medio di vendita.
Le piattaforme digitali infatti dovranno collaborare al fine di far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza, per prevenire l’evasione di tanti beni esposti nei negozi virtuali, altrimenti saranno ritenute responsabili del versamento dell’IVA di ogni prodotti oggetto di scambio.
Il comma 3 dell’articolo in oggetto prevede che il soggetto passivo sia considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Chi è il soggetto passivo nel commercio elettronico: cedente o il gestore?
Ricordiamo che il soggetto passivo d’imposta è la persona che:
• vende beni o servizi;
• detrae l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dall’imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati.
Secondo l’art. 11-bis del D.L. n. 135/2018, comma 11, un soggetto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza, di: telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, è considerato lui stesso soggetto passivo che ha ricevuto e ceduto detti beni.
Il comma 12 dello stesso articolo dice che “se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni”.
In conclusione il comma 13 riferendosi ai due commi precedenti parla di presunzione di passività d’imposta, chiarendo che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
In sintesi In base all’art. 13 del decreto crescita il soggetto passivo è la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica e che la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. Secondo l’art. 11-bis comma 13 del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019 invece il soggetto passivo è colui che ha facilitato tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le vendite a distanza nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in argomento invia i dati secondo modalità determinate con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 n. 660161
Nuovi debitori d’imposta: gestori di piattaforme online
La disposizione di cui sopra stravolge l’attuale schema di vendita in funzione del quale i cedenti concludono l’operazione di vendita tramite l’interfaccia elettronica direttamente con i clienti finali: cessione B2C – business to consumer.
In forza della nuova presunzione di acquisto e rivendita, infatti, la predetta cessione è di fatto suddivisa in due operazioni: una cessione da tale cedente all’interfaccia elettronica: B2B e una cessione dall’interfaccia elettronica all’acquirente finale: B2C.
La disposizione normativa in oggetto ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi a carico di acquirenti e venditori che si avvalgono delle piattaforme coinvolgendo nell’assolvimento dell’IVA i soggetti passivi che facilitano le predette vendite a distanza.
L’obbiettivo, dunque, è quello di attribuire il ruolo di debitori di imposta ai soggetti che gestiscono le piattaforme on-line.
Infatti la Direttiva 2017/2455/CE definisce il ruolo che le piattaforme digitali svolgeranno, in qualità di sostituti di imposta ai fini IVA per determinate cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi tramite l’uso di una interfaccia elettronica.
Vendite online: soggetti che danno luogo alla cessione
Il provvedimento numero 660061 del 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce le istruzioni da seguire, i soggetti obbligati a inviare i dati, le modalità e i termini con le quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori. Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate individua due soggetti che operano nelle vendite online:
- il fornitore, colui che effettua la vendita a distanza, può trattarsi sia di una persona fisica, ossia un privato sia un ente, e risiede nel territorio dello Stato oppure non vi risiede, che agisce nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni ed effettua le vendite a distanza;
- interfaccia elettronica, sono i mercati virtuali, piattaforme digitali, portali o mezzi simili residenti o non nel territorio dello stato;
L’utilizzo di un’interfaccia elettronica consente all’ acquirente e al fornitore di entrare in contatto per dare luogo ad una cessione di beni.
In che modo verranno trasmessi i dati?
I seguenti dati: denominazione; dati anagrafici completi; residenza o domicilio; codice identificativo fiscale; numero totale delle unità vendute in Italia e prezzo medio di vendita sono trasmessi attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate mediante l’utilizzo di prodotti software di controllo, resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate, oppure tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Comunicazione trimestrale: termini di trasmissione dati
Entro il 31 ottobre ci sarà la prima scadenza diquesto nuovo adempimento che ha cadenza trimestrale e include nelle vendite a distanza sia i beni importati che i beni UE.
In applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 13 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020 sono tramessi entro il 31 gennaio 2021.
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