Oneri detraibili e deducibili: guida al modello 730 e al modello redditi P.F.

Cosa significa oneri detraibili?

Gli oneri detraibili sono quelle spese che possono essere sottratte direttamente dal monte imposte da pagare, diminuendo di conseguenza l’importo relativo. Facciamo un esempio di detrazione (senza tener conto delle aliquote contributive effettive per ciascuno scaglione di reddito al fine di semplificare il calcolo). Se al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi io ho un reddito imponibile di 20000 euro e applicassi un’aliquota fiscale del 15%, le mie imposte sarebbero un ammontare di 3000 euro. Se io applicassi a tali imposte una spesa detraibile – o più correttamente un onere detraibile – di 500 euro, le tasse che dovrei pagare allo stato sarebbero di 2500 euro.

Cosa significa oneri deducibili?

Sono oneri deducibili, o in maniera colloquiale “spese deducibili”, tutte quelle che possono essere tolte dal reddito riducendo non direttamente l’importo delle tasse da pagare (come nel caso degli oneri detraibili), ma riducendo l’importo di reddito imponibile (cioè sottoposto ad imposta), dunque l’importo sul quale viene calcolato l’importo delle tasse da pagare. Torniamo al nostro esempio semplificato e facciamo questa volta un esempio di deduzione. Se io avessi un reddito di 10mila euro e però avessi un onere deducibile di 500 euro il mio reddito imponibile non sarebbe più di 10mila ma di 9.500 euro. Su questo importo andrei a calcolare la mia imposizione fiscale che sarebbe a questo punto di 9.500 euro * 15% cioè, nel nostro esempio semplificato, di 1425 euro.

La Circolare n. 7/2018, oltre ad inquadrare la disciplina applicabile agli oneri detraibili/deducibili, introduce numerosi chiarimenti in materia, di seguito analizzati.
Si tratta sostanzialmente di una guida per il rilascio del visto di conformità sul Mod. 730, ma le precisazioni in essa
contenute sono valide anche per il Mod. REDDITI PF.

Spese sanitarie

In merito alla detraibilità delle spese sanitarie:
*  l’erogazione di sussidi da parte delle società di mutuo soccorso per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci
medesimi; di conseguenza, tali spese non sono detraibili;
*  le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali sono detraibili a partire dal
periodo d’imposta 2017; per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, è possibile integrare lo scontrino/la fattura “non parlante”:
– indicando il codice fiscale del contribuente;
– richiedendo al venditore un’attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile tra gli alimenti a fini medici speciali, indicati nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, D.M. 8 giugno 2001 e non è destinato ai lattanti;
* le spese inerenti la prestazione medica certificate da più documenti, emessi anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione, sono detraibili a condizione che dai documenti di spesa emerga il collegamento delle spese con la prestazione medica; si pensi,ad esempio, alla fattura emessa dal medico per visita specialistica ed una emessa dalla struttura sanitaria per “diritti ambulatoriali”.
Il collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante:
– integrazione dei documenti di spesa;
– produzione di documentazione aggiuntiva;

sono detraibili, anche senza prescrizione medica, le spese sostenute per le prestazioni rese da:

– massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a patto che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute.
Si ricorda che le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito (entro il 17 marzo 1999) il diploma triennale sono detraibili senza necessità di equipollenza;
– terapisti della riabilitazione che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17
marzo 1999, a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data;
* le spese sostenute per prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici sono detraibili solo in presenza di prescrizione medica;
* la detrazione spetta anche per le prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo, alle stesse condizioni previste per quelle di dermopigmentazione;
* la spesa per interventi di procreazione medicalmente assistita è detraibile da entrambi i componenti della coppia; in particolare, beneficia dell’agevolazione il soggetto intestatario della fattura (in caso di fattura cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno).

Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici 

Le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici sono detraibili, a determinate condizioni.
Se il documento di spesa riporta il codice “AD” o “PI”, non è necessario che sia riportata la marcatura CE o la conformità alle direttive europee; in caso contrario, per i dispositivi medici:
* compresi nell’elenco di cui alla Circolare n. 20/2011, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (confezione, scheda
prodotto, ecc.);
* non compresi nel citato elenco, la documentazione deve riportare:
– la marcatura CE;
– la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Per i dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla
base di una prescrizione medica:
* non è necessaria la marcatura CE;
* deve essere attestata la conformità del dispositivo al D.Lgs. n. 46/97.

Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità

Per effetto dell’articolo 4, D.L. n. 5/2012, i certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono anche stabilire se sono soddisfatti i requisiti richiesti:
* dal Codice della Strada, ai fini del contrassegno di parcheggio per disabili;
* dalle norme fiscali, ai fini delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.

I verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 sono validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa.

Acquisto di veicoli ibridi

Nel caso di acquisto di veicoli ibridi composti da due motori (uno termico, l’altro elettrico) spetta sia la detrazione che l’aliquota IVA ridotta (4%); tuttavia, l’agevolazione IVA spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino:
* a 2.000 cc, se alimentato a benzina;
* a 2.800 cc, se alimentato a diesel.
Documentazione richiesta
L’Amministrazione finanziaria precisa che la detrazione è fruibile anche per acquisti successivi:
* a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni;
* senza necessità di vendere il precedente veicolo.
Tra la documentazione da controllare e conservare ai fini delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità, è stata inserita anche l’autocertificazione che attesti che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un altro veicolo agevolato.

Mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale

* la detrazione per interessi passivi dei mutui contratti per interventi di ristrutturazione edilizia
spetta anche nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione siano effettuati dopo che il contribuente ha adibito ad abitazione principale l’immobile oggetto degli interventi edilizi;
* la detrazione è cumulabile con quella prevista per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’immobile e per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori.
La citata cumulabilità è applicabile anche nel caso in cui il contribuente contragga un mutuo per l’acquisto ed un mutuo per la ristrutturazione della stessa unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; in tal caso:
– se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e non sono trascorsi due anni dall’ acquisto, spetta sia la detrazione per l’acquisto, che la detrazione per la ristrutturazione;
– se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori ma entro due anni dall’ acquisto, spetta solo la detrazione per l’acquisto.

– se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori ma oltre due anni dall’acquisto, spetta solo la detrazione per la ristrutturazione;
– se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori e oltre due anni dall’acquisto, le detrazioni non spettano.
Il coniuge superstite, cointestatario con il coniuge deceduto del mutuo ipotecario, può fruire della detrazione anche per la quota degli interessi passivi riferiti al coniuge deceduto:
* a patto che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo;
* se ricorrono tutte le altre condizioni richieste.
La medesima interpretazione è applicabile anche agli eredi.
Ciò vale anche nell’ipotesi di mutuo misto (per acquisto e ristrutturazione dell’abitazione principale).

Spese di istruzione non universitarie

Tra le spese di istruzione detraibili figurano anche quelle sostenute per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e per ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto.
Se il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti (ad esempio, dal rappresentante di classe), è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Spese di istruzione universitaria

In materia di spese universitarie, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
* le spese per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;
*  per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, l’importo massimo della detrazione è quello stabilito per la frequenza di corsi d’istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Spese per intermediazione immobiliare

Come chiarito con Risoluzione 26/2009, le spese per intermediazione immobiliare sono detraibili
anche in caso di sostenimento a seguito della stipula del preliminare di vendita, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato.
La detrazione è applicabile anche nel caso in cuile spese per intermediazione immobiliare siano sostenute nell’anno precedente alla stipula del preliminare (ad esempio, in sede di accettazione della proposta d’acquisto), a condizioneche alla data di presentazione della dichiarazionein cui si beneficia della detrazione risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.

Erogazioni liberali

Si segnala che, a partire dal periodo d’imposta 2017, ai fini delle agevolazioni previste, in linea generale, per le erogazioni liberali, è necessario che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuarne la natura di liberalità.

Spese per la frequenza di asili nido

Le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido sono
detraibili nella misura del 19%.
La detrazione è alternativa al bonus asili nido di cui all’articolo 1, comma 355, Legge n.232/2016, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente.

Il CAF, in sede di assistenza fiscale, dovrà richiedere al contribuente l’autocertificazione di non aver fruito
del citato bonus asili nido.

Infine che:
– “il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato
all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo”.

Premi di assicurazione

Il premio versato per polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, non è detraibile, posto che il soggetto assicurato non è individuato e può essere un qualsiasi conducente del veicolo.
La detrazione spetta, in generale, anche per le polizze collettive stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, che sostengono l’onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa.
Si pensi, ad esempio, alle polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione
dell’erogazione di un mutuo; in tal caso la detrazione spetta al mutuatario, soggetto assicurato, che ai fini dell’agevolazione può essere equiparato al soggetto contraente, in quanto è
colui che sottoscrive la polizza e sostiene l’onere economico del premio.

Assegno periodico corrisposto al coniuge

La misura dell’assegno periodico corrisposto al coniuge può essere stabilita, oltre che da provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dall’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, oppure dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di:
– separazione personale;
– cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– scioglimento del matrimonio;
– modifica delle condizionidi separazione o di divorzio.
Tale accordo, se presente, figura ora tra i documenti da controllare e conservare.
L’Amministrazione precisa, inoltre, che sono deducibili anche le somme pagate in unica soluzione a titolo di arretrati, costituendo un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti.

Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità

* sono deducibili le spese sanitarie relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso; se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi applicherà la deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta;
* non sono deducibili le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento; tale attività, infatti, è priva di connotazione sanitaria, e non rileva il fatto che sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
L’Amministrazione finanziaria ricorda inoltre che le spese per dispositivi medici non sono deducibili; tali oneri sono infatti detraibili, e vanno indicati, in linea generale, nel rigo E1.
ATTENZIONE
Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo medicorientri tra i mezzi necessari:
* all’accompagnamento;
* alla deambulazione;
* alla locomozione;
* al sollevamento;
delle persone con disabilità(es. stampelle), il diritto alla detrazione potrà essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta, senza applicazione della franchigia di € 129,11; di conseguenza, tali spese andranno indicate a rigo E3.

Detrazione per alloggi locati in regime convenzionale

Per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato, almeno una delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Territoriali deve “certificare” la conformità del contratto stipulato tra le parti rispetto a quanto previsto dell’Accordo Territoriale di riferimento.

Documentazione da controllare e conservare:
Alla luce della sopra descritta novità si richiede, ai fini della detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale (rigo E71, codice 2), tra la documentazione da controllare e conservare, alternativamente:
* il contratto di locazione, concluso sulla base di un Accordo territoriale stipulato ai sensi del D.M. 16 gennaio 2017e:
-sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali;
– asseverato da un’organizzazione sindacale;
* una dichiarazione con cui il contribuente attesta che il contratto non è assistito/asseverato, in quanto concluso in assenza di un Accordo territoriale stipulato sulla base del D.M.
16 gennaio 2017.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Familiare convivente
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche al familiare convivente del possessore/detentore dell’immobile oggetto di lavori; lo status di convivenza deve
sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, per i detentori, alla data di inizio
dei lavori

Trasferimento della detrazione
In linea generale, la variazione della titolarità dell’immobile oggetto di interventi di recupero comporta il trasferimento della quota di detrazione non ancora fruita; tuttavia, il trasferimento non si verifica nel caso in cui beneficiario dell’agevolazione sia:
* il detentore dell’immobile (es. inquilino, comodatario);
* il familiare convivente del proprietario dell’immobile.
Tali soggetti continuano infatti a detrarre le rate residue anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui sono stati effettuati i lavori venga ceduta.

nel caso di:
* vendita dell’immobile;
* contestuale costituzione del diritto di usufrutto;
le quote di detrazione non fruite dal venditore(ora usufruttuario) si trasferiscono all’acquirente nudo proprietario.
Accorpamento di più unità abitative – limite di spesa
Nel caso in cui l’intervento edilizio comporti:
* l’accorpamento di più unità abitative;
* la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa;
ai fini dell’individuazione del limite di spesavanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi,e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Box auto
– Limite di spesa
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, ai fini di individuare il limite di spesa in caso di acquisto di box autoè necessario tener conto del numero di unità abitative servite dalla pertinenza, anche nell’ipotesi in cui tale pertinenza sia destinata al servizio di più unità immobiliari appartenenti ad uno stesso proprietario.
– Ristrutturazione con ampliamento
In linea generale, in caso di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento della volumetria preesistente, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto
l’ampliamento si considera una nuova costruzione.

Acquisto con mezzi diversi dal bonifico
In caso di acquisto di box pertinenziale, la detrazione è ammessa anche nel caso in cui il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, posto che tale pagamento avviene in presenza del notaio.
– Trasferimento della detrazione
In caso di vendita del box pertinenziale, il proprietario del bene principale (l’immobile a destinazione abitativa) può continuare a fruire della detrazione spettante per la costruzione/acquisto del box, a patto che lo indichi espressamente nell’atto di vendita.
In assenza di tale indicazione, l’acquirente del box può fruire della detrazioneresidua, a condizione che nell’atto di acquisto sia indicato il vincolo pertinenziale del box ad un’altra unità immobiliarea destinazione abitativa.

Eliminazione delle barriere architettoniche
La detrazione delle spese sostenute per lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche(articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR) spetta anche nel caso in cui l’intervento sia effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.
Installazione di impianto fotovoltaico
L’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, rientra tra i lavori che possono beneficiare della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Bonifica dall’amianto
La detrazione per lavori finalizzati alla bonifica dell’amianto è applicabile a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto dell’amianto in discaricada parte di aziende specializzate.
Acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è applicabile anche all’acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati oggetto di interventi di:
* restauro e risanamento conservativo;
* ristrutturazione edilizia.

L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il rogito sia stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato; tuttavia, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui i lavori sono ultimati.

Bonus mobili ed elettrodomestici

In merito alla detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici:

* il bonus spetta anche nel caso in cui i mobili e gli elettrodomestici siano destinati ad arredare l’abitazione, ma l’intervento cui è collegato l’acquisto è effettuato sulle pertinenze, anche autonomamente accatastate, dell’immobile;
* se l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte
di un edificio interamente ristrutturato, per “data di inizio lavori” si intende la data di acquisto o assegnazione dell’immobile; si ricorda che, ai fini dell’agevolazione, tale data deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili/elettrodomestici.
L’Amministrazione finanziaria ricorda inoltre che per gli acquisti effettuati nel 2017si deve tener conto, ai fini della verifica del limite di spesadi € 10.000, delle eventuali spese sostenute nel 2016, se collegate ad interventi edilizi effettuati nel medesimo anno; non rilevano, ai fini del bonus per il 2017, eventuali spese sostenute per mobili in anni precedenti al 2016per le quali si è già fruito della detrazione.
Trasferimento dell’agevolazione
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce, né in caso di decesso, né in
caso di vendita dell’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
ATTENZIONE
Il contribuente può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate, anche se l’abitazione oggetto di interventi edilizi sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio.

Detrazione per acquisto di abitazioni di classe energetica A/B

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 56, Legge n. 208/2015, il 50% dell’IVA corrisposta per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2017, di abitazioni di classe energetica A/B cedute dall’impresa costruttrice, è detraibile dall’IRPEF.
In merito a tale agevolazione, :
* se l’acquisto è effettuato in comproprietà tra più soggetti, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà;
* la detrazione può essere riconosciuta sia in capo al nudo proprietario che all’usufruttuario:
-nei limiti dell’imposta da ciascuno pagata per l’acquisto del relativo diritto;
– a condizione che tali somme siano distintamente indicate in fattura;
* la detrazione non è consentita per l’acquisto di un immobile allo stato grezzo, in quanto
privo di classificazione energetica;

è possibile applicare l’agevolazione anche all’acquisto di una o più pertinenze, acquistate contestualmente all’unità * in caso di contributo pubblico, l’IVA da prendere in considerazione ai fini dell’agevolazione
è quella calcolata sulla differenza tra:
– l’importo del corrispettivo d’acquisto:
– il contributo percepito;
* nel caso in cui si intenda fruire anche del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, è necessario:
– determinare tale credito;
– calcolare la detrazione sull’IVA pagata effettivamente rimasta a carico dopo aver scomputato il credito.
Risparmio energetico
Nella Sezione della Circolare n. 7/2018 dedicata alla detrazione per interventi di risparmio energetico vengono ripresi alcuni chiarimenti già forniti in merito all’agevolazione per lavori di recupero edilizio; si tratta, in particolare, degli aspetti legati a:
* trasferimento della detrazione;
* intestazione del bonifico/fattura;
* vendita dell’immobile e contestuale costituzione del diritto di usufrutto.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, affronta diversi aspetti relativi:
* agli interventi su parti comuni che beneficiano della detrazione del 70-75%;
* agli impianti di climatizzazione invernale;
attraverso il rinvio a precedenti chiarimenti diffusi dall’ENEA.
Limite di detrazione per interventi su parti comuni
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici è prevista una detrazione più elevata (70-75%), calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

 

 

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