Indennità per aprile e maggio: 500, 600 o 1.000 euro

il Decreto Cura Italia aveva inizialmente introdotto la misura in commento per il solo mese di marzo; col nuovo Decreto Rilancio si tiene ora conto di un lockdown esteso, nonostante le parziali riaperture, fino alla fine del mese in corso. A distanza di circa due mesi, quindi – benché le erogazioni del mese di marzo, allo stato attuale, risultino ancora parziali , il Governo mette a disposizione le coperture necessarie anche per i mesi di aprile e maggio, per i quali, tuttavia, cambiano alcuni aspetti.

Mille euro per il mese di maggio 

Per i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 19 maggio 2020, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre marzo/aprile 2019 e per i lavoratori co.co.co che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla medesima data, iscritti alla Gestione separa INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità riconosciuta per il mese di maggio è innalzata a euro 1.000.

Il medesimo bonus di 1.000 euro per il mese di maggio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione, impiegati nel settore turismo e negli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 19 maggio 2020.

Con riferimento alla verifica del requisito di riduzione del 33%, la norma richiede che la determinazione del reddito sia effettuata secondo il “principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento”. Ciò richiederà non solo la tempestiva disponibilità dei dati relativi agli incassi e ai pagamenti dei mesi di marzo e aprile 2020 (oltre alla predisposizione di appositi bilancini di verifica come già evidenziato nel precedente contributo Decreto Rilancio, bonus INPS e casse professionali del 12 maggio 2020 a cui si rinvia), ma anche, e soprattutto, la determinazione delle quote di ammortamento. Dalla formulazione della norma non appare chiaro cosa debba intendersi per quote di ammortamento riferibili al secondo semestre 2020: sarà necessario anticipare gli ammortamenti del 31.12.2020 o basterà assumere gli ammortamenti già effettuati al 31.12.2019? E cosa ne sarà dei cespiti acquistati in corso d’anno?

Oltretutto, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere autocertificato e sarà oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Indennità per il mese di aprile 

Ferma a 600 euro l’indennità per il mese di aprile per:

  • liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS;
  • lavoratori titolari di rapporti di co.co.co attivi alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
  • lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente né di redditi da pensione alla data del 19 maggio 2020, con almeno 7 giornate contributive 2019 e con redditi fino a 35.000 euro;
  • altri lavoratori stagionali, intermittenti e privi di partita IVA.

Per questi ultimi, la cui indennità per il mese di marzo era stata riconosciuta solo a seguito del Decreto Interministeriale n. 10 del 04/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la misura di 600 euro è prevista anche per l’indennità del mese di maggio.
Anche per i lavoratori dello spettacolo, la misura di 600 euro troverà applicazione anche per il mese di maggio.

Riduzione delle indennità a 500 euro per lavoratori agricoli e domestici

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che abbiano già beneficiato dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo, il bonus spettante per il mese di aprile è fissato in misura pari a 500 euro. L’articolo art. 85, inoltre, prevede che la medesima indennità spetti per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e che non siano conviventi con il datore di lavoro.

Discorso a parte per i professionisti iscritti agli ordini e che versano i contributi alle rispettive Casse di previdenza, per i quali l’accesso al Fondo di ultima istanza di cui all’art. 44 del Decreto Cura Italia per l’erogazione delle indennità relative ai mesi di aprile e maggio sarà subordinato alla pubblicazione dell’apposito Decreto (Professionisti iscritti alle Casse: il DL Rilancio estende il beneficio anche per aprile e maggio ).

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