Bonus INPS e casse professionali: decreto aprile/maggio
Proiettandosi in avanti, ovvero con riferimento al mese di aprile 2020 (che invero è già passato), il quadro generale dovrebbe essere quello di un riconoscimento in automatico dell’indennità dei 600 euro anche per i mese di aprile 2020 a favore di tutti coloro che già hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo.
In sostanza, quindi, non sarebbe confermata l’ipotesi di un aumento da 600 a 800 euro dell’indennità, ma quanto meno per il mese di aprile non ci si troverebbe ad affrontare nuovamente l’odissea della presentazione dell’istanza all’INPS, posto che il riconoscimento dovrebbe avvenire, come si è detto, in automatico (per quanto tutto dipenda dall’emanazione del DL Rilancio, e con tempistiche tutte da chiarire quanto all’effettivo accredito delle somme).
Per quanto riguarda il mese di maggio, invece, il quadro si fa decisamente più complicato.
Nella previsione vi è un ampliamento delle categorie potenzialmente interessate dall’indennità Covid-19, ma in questa sede si preferisce soffermarsi sulle tre principali casistiche che potrebbero interessare la gran parte dei contribuenti:
- titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS;
- liberi professionisti iscritti alle casse professionali;
- soggetti iscritti alle gestioni Ago (Artigiani/Commercianti).
Sommario
Titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS
I soggetti già beneficiari dei 600 euro per il mese di marzo se li vedranno automaticamente riconosciuti anche per il mese di aprile, senza necessità di presentare nuovamente istanza.
Per il mese di maggio 2020, invece, il quadro cambierà radicalmente. Il bonus, infatti, salirà da 600 a 1.000 euro, ma sarà subordinato al rispetto di precise condizioni:
- il beneficiario, iscritto alla Gestione Separata INPS dovrà essere titolare di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
- il beneficiario non dovrà essere titolare di pensione o iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- il beneficiario dovrà aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del medesimo bimestre 2019.
È di tutta evidenza che è l’ultima delle condizioni sovra elencate a costituire la vera novità: bonus sì, anche maggiorato rispetto a quanto previsto per i mesi di marzo ed aprile, ma a condizione la riduzione minima reddituale prevista.
Di fatto, per valutare il diritto all’indennità, occorrerà predisporre un “bilancino” del periodo 01/03/2020 – 30/04/2020, considerando addirittura, come previsto dalla bozza del decreto, le eventuali quote di ammortamento. Medesima operazione dovrà essere effettuata per il periodo 01/03/2019 – 30/04/2019, e solo laddove il risultato reddituale emergente dal “bilancino” bimestrale 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al risultato reddituale emergente dal “bilancino” bimestrale 2019, sarà possibile richiedere l’indennità.
La richiesta dovrà essere effettuata tramite l’INPS, autocertificando i requisiti richiesti, e tendendo bene a mente il fatto che i soggetti che presenteranno tale autocertificazione saranno comunicati dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese “con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti”.
Professionisti iscritti alla cassa di previdenza
In relazione a tali soggetti, ricordiamo che già il D.L. 18/2020 non istituiva espressamente un’indennità a loro favore, bensì esclusivamente un fondo destinato eventualmente al finanziamento delle casse di previdenza con finalità di erogazione indennità Covid-19. Sul punto, sostanzialmente due potrebbero essere le novità.
La prima riguarda il riordino dei criteri di incompatibilità relativamente alle indennità di cui all’art. 44 D.L. 18/2020, che verrebbero definitivamente stabilite nel:
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolari di pensione.
È altresì previsto un consistente aumento della dotazione del summenzionato articolo 44, ma per le modalità attuative che consentiranno l’erogazione di ulteriori bonus da parte delle casse di previdenza, occorrerà attendere uno specifico decreto ministeriale.
Iscritti alle gestioni Ago (Artigiani/Commercianti)
Per concludere la disamina dei casi più ricorrenti, vediamo quale potrebbe essere il futuro del “bonus” per i soggetti iscritti alle gestioni Ago (Artigiani/Commercianti).
Per costoro, destinatari dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è previsto il riconoscimento automatico e non condizionato di ulteriori 600 euro per il mese di aprile 2020.
Nulla invece è previsto con riferimento a maggio 2020, tuttavia è bene rimarcare che si tratta di soggetti che, ricorrendone i requisiti, potrebbero approfittare dei contributi a fondo perduto di nuova istituzione (a tal proposito, si legga Contributi a fondo perduto: cosa prevede la bozza del DL “Rilancio”).
