Finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello stato
Finanziamenti fino a 25.000 euro – L’art. 13 del DL n.23/2020, al comma 1, lett. m), disciplina una delle misure più richieste dalle imprese in crisi danneggiate dall’emergenza del COVID-19. In particolare, trattasi delle richieste di finanziamenti fino a 25.000 da parte di imprese fino a 499 dipendenti, professionisti e autonomi, garantiti al 100% dallo Stato mediante potenziamento del Fondo PMI, purché l’importo di detti finanziamenti non superi il 25% dei ricavi dell’impresa (risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati).
E così, nella giornata del 14 aprile, il MISE ha messo a disposizione l’apposito modulo “Allegato 4-bis” (editabile) per l’inoltro delle richieste alle banche.
Semplice a dirsi…Purtroppo ciò che è emerso è quanto segue:
- difficoltà pratiche nel computo delle soglie per l’accesso;
- ulteriori complicazioni dovute alle richieste di documentazione avanzate dalle banche per poter effettuare la propria istruttoria – non prevista per il rilascio delle garanzie da parte del Fondo – prima di procedere con l’erogazione delle somme (per un approfondimento sul tema, vedasi Prestiti fino a 25 mila Euro: semplice autocertificazione o prima fase di istruttoria?
Erogazione che sarebbe dovuta avvenire nel giro di 10-15 giorni, eppure i dati emersi dal sondaggio dicono ben altro: su un totale di 92.749 domande presentate, sono appena 3.725 i clienti che hanno effettivamente ricevuto l’accredito delle somme garantite sul proprio conto corrente, con una percentuale di successo pari solo al 4%. Il commento su una misura come questa, annunciata come la “fiamma all’occhiello” della potenza di fuoco, non può essere quindi più che severo, visto che, dati alla mano, di nuova liquidità in circolo – e da restituire nei tempi e con i vincoli ormai più che noti – ve n’è ben poca.
