E-commerce senza obbligo di corrispettivi telematici
Il c.d. “documento commerciale” ha sostituito
dal 1° gennaio 2020 gli scontrini e le ricevute fiscali; tale documento commerciale può essere emesso dal contribuente tramite un Registratore Telematico oppure utilizzando l’applicazione dell’Agenzia delle Entrate “documento commerciale on line”, oppure tramite servizi in cloud privati.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi era già entrato in vigore lo scorso luglio per i contribuenti che nel 2018 avevano conseguito un volume d’affari superiore a 400mila euro ma è solo da gennaio che quest’ultimo è divenuto valido per la generalità dei contribuenti salve specifiche esclusioni.
Sommario
Operazioni escluse dai corrispettivi telematici
Tra le operazioni escluse dai corrispettivi telematici rientrano quelle riconducibili al commercio elettronico indiretto in quanto sottoposte al regime particolare delle vendite a distanza.
L’esclusione per il commercio elettronico – La disciplina delle vendite a distanza trova, infatti, piena applicazione con riferimento al commercio elettronico indiretto, cd. e-commerce, che vede l’ordinativo partire via web, il pagamento eventualmente gestito parimenti tramite strumenti elettronici via internet e una fase di consegna fisica del bene all’acquirente finale.
Indipendentemente dalle modalità tramite le quali l’azienda riceve gli ordini e dalle modalità utilizzate dagli acquirenti delle merci per provvedere al saldo di quanto acquistato, posto che trattasi di vendita per corrispondenza il contribuente non è tenuto ad emettere né scontrino, né ricevuta fiscale, e ciò in forza della specifica normativa relativa alle vendite a distanza o per corrispondenza, che prevede, ai sensi dell’articolo 2, lettera oo) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, l’esonero dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
Ebbene, da ultimo con la risposta all’interpello 198 del 19 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo obbligo fiscale di trasmissione dei corrispettivi telematici non modifica le regole generali relative all’IVA per cui le operazioni che si configurano come “commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene on line”, essendo assimilate alle vendite per corrispondenza sono comunque esonerate da qualsiasi “obbligo di certificazione”, tranne ovviamente quello di fare fattura se richiesta dal cliente. L’operazione andrà solo annotata sul registro dei corrispettivi, e non sarà necessario emettere alcuna certificazione in quanto tale introduzione non muta le regole pregresse in materia di esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Tale posizione era stata prospettata dall’amministrazione finanziaria già nel Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019, puntualizzando che gli esoneri già in vigore in materia di emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale restano validi anche con riferimento al documento commerciale.
In sostanza, chi legittimamente non emetteva scontrino o ricevuta, come appunto nel caso delle vendite per corrispondenza, altrettanto legittimamente non sarà tenuto ad adempiere alla tenuta dei corrispettivi telematici. Non sorge quindi alcun obbligo di rilascio di documento commerciale, né di memorizzazione elettronica dei corrispettivi, e di conseguenza di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi stessi.
Adempimenti richiesti per l’ecommerce
Gli adempimenti richiesti ad oggi per l’e-commerce – Posto che ad oggi per i contribuenti che effettuano commercio elettronico indiretto non sorge alcun obbligo di gestione dei corrispettivi telematici, essi saranno comunque tenuti ad eseguire i consueti adempimenti ai fini fiscali ovvero i corrispettivi giornalieri dovranno continuare ad essere annotati sul registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/72.
L’obbligo di tenuta di tale registro, infatti, viene meno per i soggetti che trasmetteranno i corrispettivi telematici, ma resta pienamente in vigore nei casi, come quello in oggetto, in cui non si procederà con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati.
Si rammenta inoltre che l’esonero riguarda solo le vendite effettuate per corrispondenza. Pertanto, nel caso in cui la medesima azienda effettui, per esempio, anche cessioni in locali aperti al pubblico, tali corrispettivi dovranno essere certificati con documento commerciale ed i relativi corrispettivi trasmessi telematicamente, mentre sul registro dei corrispettivi giornaliero (cartaceo) saranno annotati solo i corrispettivi derivanti dalle vendite effettuate per corrispondenza.
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