Corrispettivi Telematici e Novità del Decreto Fiscale 2020


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, n. 252, il D.L. n. 124/2019, in vigore dal 27 ottobre 2019: in questo articolo si analizzano le nuove disposizioni in materia di corrispettivi telematici.


Invio dei dati al STS tramite Registratore Telematico


Il primo periodo, comma 6-quater, articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015, prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1, articolo 2, D.Lgs. n. 127/2015, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera Sanitaria.

L’articolo 15, comma 2, D.L. n. 124/2019, dopo il primo periodo del citato comma 6-quater, ha aggiunto il seguente:
“A decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all’obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.”
Il D.L. n. 124/2019 ha quindi integrato il citato comma 6-quater prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS, adempiano alla memorizzazione e all’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri esclusivamente attraverso un Registratore Telematico (RT).
Il Registratore Telematico è infatti lo strumento tecnologico che garantisce l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e consente pagamenti con carta di debito/credito (comma 3, art. 2, D.Lgs. n. 127/2015).

Obblighi dei Soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria


Possono adempiere all’obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS fino al 30/06/2020 con Facoltà di utilizzo del Registratore Telematico
Devono adempiere all’obbligo di memorizzazione e di invio telematico mediante invio dei dati di tutti i corrispettivi al STS dal 01/07/2020 con Obbligo di utilizzo del Registratore Telematico

Semplificazioni fiscali


L’articolo 16, D.L. n. 124/2019, ha sostituito il comma 1, articolo 4, D.Lgs. n. 127/2015 prevedendo che:
“A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entra mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agliarticoli 23 e 25, D.P.R. n. 633/1972;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA”.

In pratica, dal 1° luglio 2020, utilizzando le informazioni in proprio possesso, compresi i dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei soggetti passivi IVA le bozze dei seguenti documenti:
– registro delle fatture emesse e registro degli acquisti: tali registri saranno compilati per le operazioni IVA effettuate a partire dal secondo semestre 2020;
– comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA: la comunicazione delle LIPE riguarderà solamente il terzo e il quarto trimestre 2020.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020 :
– bozze Registro fatture emesse e acquisti
-bozze Comunicazioni LIPE

Inoltre, l’articolo 16, D.L. n. 124/2019, ha inserito all’articolo 4, D.Lgs. n. 127/2015, il nuovo comma 1-bis:
“A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.”
Quindi, dalle operazioni effettuate nel 2021, oltre alle bozze dei documenti sopra citati, l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei soggetti passivi IVA anche la bozza della Dichiarazione annuale IVA (Mod. IVA 2022).

Lotteria degli scontrini elettronici


L’articolo 19, D.L. n. 124/2019, ha apportato modificazioni ai commi 540 e 542 della Legge n. 232/2016, a seguito delle quali il suddetto comma 540 prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2020i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi,ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione,secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.”
In base a tale disposizione, i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non concorrono a formare reddito per il percepiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.
Premi lotteria :

– No reddito percipiente
– Esenti da qualsiasi prelievo erariale

L’art. 19, comma 1, lett. b), D.L. n. 124/2019, ha sostituito il comma 542 con il seguente:
“Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono,
altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.”
Inizialmente, i soggetti che effettuavano transazioni attraverso strumenti che consentivano il pagamento elettronico avevano una probabilità di vincita incrementata del 20%; successivamente all’intervento apportato dal c.d. “Decreto crescita” tale probabilità è stata aumentata al 100%.

Ora, con l’ultima modifica apportata al comma 542 dal D.L. n. 124/2019, per i soggetti che effettuano transazioni mediante pagamenti elettronici, sono invece previste estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, con premi speciali; inoltre, sono previsti premi anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015.

Dall’1/1/2020, tutti i consumatori persone fisiche (> 18 anni e residenti) possono partecipare all’estrazione a sorte di premi nell’ambito di una lotteria nazionale, se il pagamento è effettuato con mezzi elettronici e se gli Acquisti sono fuori dall’attività d’impresa e documentati da documento commerciale integrato con codice lotteria o da fattura elettronica

Anche i premi attribuiti all’esercente non concorrono a formare il reddito e non sono soggetti a prelievi erariali.
Le disposizioni necessarie per l’attuazione della lotteria degli scontrini saranno individuate con apposito provvedimento (comma 544).


Sanzione amministrativa e lotteria degli scontrini


L’articolo 20, comma 1, D.L. n. 124/2019, prevede che:
“L’esercente che al momento dell’acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
Si noti che il Decreto fiscale, essendo precedente al Provvedimento 31 ottobre 2019, fa riferimento al codice fiscale del contribuente in luogo del “codice lotteria”. È da ritenere quindi che la sanzione sia applicabile a quegli esercenti che rifiutano il codice lotteria, considerato anche che l’articolo 20, D.L. n. 124/2019 è rubricato “Sanzione lotteria degli scontrini“.
Di conseguenza, la sanzione da € 100 a € 500 è prevista per l’esercente che al momento dell’acquisto:
– rifiuti il codice lotteria del contribuente;
– non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla lotteria della singola cessione/ prestazione.

Si noti che l’invio giornaliero dei corrispettivi effettuato alla chiusura, è diverso dall’invio previsto ai fini della lotteria; le sanzioni eventualmente applicabili sono quindi diverse:
– 100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato, non inviato o memorizzato e trasmesso con dati incompleti o non veritieri, per l’invio giornaliero di chiusura;
– da € 100 ad € 500 nel caso di mancata trasmissione dei dati relativi alla lotteria della singola cessione/prestazione.

Si noti che il file .xml che viene inviato al sistema lotteria può contenere fino a 100 documenti commerciali e non deve eccedere 60 KB. Tale modalità di invio fa sorgere un dubbio, non chiarendo se la citata sanzione venga applicata sul file o su ciascun documento commerciale in esso contenuto.
Si ritiene che la sanzione applicata su ogni singolo documento commerciale sia a dir poco esagerata e si auspica quantomeno che in sede di conversione del decreto possano essere apportate le modifiche necessarie per giungere ad una norma più chiara ed equilibrata.

Deroga applicazione della sanzione amministrativa


L’articolo 20, comma 2, D.L. n. 124/2019, prevede che:
“Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696”.
Fino al 30 giugno 2020 (primo semestre di applicazione) la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante:
– registratore di cassa non idonei alla trasmissione telematica, con emissione quindi di scontrino fiscale;
– ricevuta fiscale.


Certificazione corrispettivi delle autoscuole


L’articolo 32, comma 4, primo periodo, D.L. n. 124/2019, ha soppresso la lettera q), articolo 2D.P.R. n. 696/1996, ossia l’esonero dalla certificazione tramite scontrino/ricevuta fiscale per le prestazioni finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole.
La nuova disposizione è la conseguenza alla Risoluzione n. 79/2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate, adeguandosi alla Sentenza della Corte di Giustizia UE 14 marzo 2019, n. 449/17, ha affermato l’imponibilità ai fini IVA dell’attività di formazione posta in essere dalle autoscuole, non beneficiando più dell’esenzione IVA. Considerato che le prestazioni di formazione sono ora imponibili, diventa obbligatoria anche la relativa certificazione.
Inoltre, l’articolo 32, comma 4, secondo periodo, continua così:
“Per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscaledi cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.”

Quindi,fino al 30 giugno 2020 le autoscuole, a prescindere dal volume d’affari conseguito nel 2018,possono certificare le predette prestazioni con l’emissione dello scontrino/ricevuta fiscale in luogo della memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate che, come noto, avviene mediante Registratore Telematico.
Successivamente, dal 1° luglio 2020 anche le autoscuole saranno tenute a dotarsi di Registratore Telematico al fine di emettere il documento commerciale ed effettuare la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
È comunque sempre possibile l’emissione della fattura elettronica in luogo dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale o del documento commerciale.

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