pensioni quota 100

Pensioni quota 100: ultime novità

Quota 100: computa anche il lavoro svolto all’estero

L’Inps ha reso noto che i requisiti per la pensione anticipata (vale a dire con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi) possono essere perfezionati anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. Tale chiarimento è contenuto nella Circolare n. 117 del 9 agosto scorso.

Requisiti di validità della contribuzione estera


Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea o dalle singole convenzioni. In sostanza – premesso che per poter raggiungere i 38 anni di contribuzione minima per l’accesso a quota 100 la contribuzione estera deve essere stata maturata in Paesi che prevedono la totalizzazione internazionale – è necessario che siano state versate in Italia

  • almeno 52 settimane di contributi, nel caso di totalizzazione prevista dalla normativa dell’Unione Europea;
  • la contribuzione stabilita nelle singole convenzioni, nel caso di totalizzazione relativa a contribuzione versata in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Cumulo contributivo di Gestioni diverse


Quanto sopra descritto trova applicazione anche nel caso in cui l’interessato chieda di conseguire la “pensione quota 100” con il cumulo dei periodi assicurativi versati in Italia relativi a Gestioni previdenziali diverse ex articolo 14, comma 2, D.L. n. 4/2019. Tuttavia, detta possibilità soggiace alla condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.
L’Istituto precisa, inoltre, che nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole. 
Così, ad esempio, ove un soggetto richieda di andare in pensione con “quota 100” in cumulo, facendo valere in Italia: 

  • 25 anni di contributi nella Gestione privata
  • e 10 anni nella Gestione pubblica,

potrà conseguire la pensione quota 100 (38 anni di contributi) valorizzando 3 anni di contributi versati negli Stati Uniti poiché la Gestione privata, diversamente dalla quella pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. 

La contribuzione estera vale anche per i titolari di pensione 


L’Inps, infine – dopo aver ribadito che per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente – chiarisce che la contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della “pensione quota 100”, al contrario la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della “pensione quota 100”.

Share this post

Call Now Button