Cosa cambia per la stampa dei registri contabili con il Decreto Crescita 2019?

Come anticipavamo già nel precedente articolo, il Decreto Crescita 2019 ha apportato importanti novità in ambito fiscale, oggi mi preme sottolineare che la stampa dei registri contabili non è più obbligatoria.  Segue infatti regole diverse a quelle in vigore fino al 31 Gennaio 2019. Facciamo un tuffo nel passato, andiamo a ritroso, e operiamo una comparazione tra la normativa civilistica e fiscale secondo il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72 per soffermarci infine sull’articolo 12-octies presente nel Decreto Crescita 2019,  aggiunto in sede di conversione in legge e immediatamente in vigore. 

Normativa in vigore fino al 31 gennaio 2019

Tutti coloro che hanno un’attività economico-commerciale che presuppone lo scambio di beni e servizi, sono tenuti a conservare e ad aggiornare i libri e i registri contabili previsti dalle normative civilistiche e fiscali secondo quanto dispone il D.P.R. 600/73 e il D.P.R. 633/72 al fine di garantire chiarezza e correttezza delle operazioni contabili e assicurare una rappresentazione veritiera di ciò che accade nella realtà aziendale. Pertanto sono un fondamentale strumento di trasparenza da far valere nei confronti di terzi, e a tale scopo occorre provvedere a conservare  e ad aggiornare i registri contabili secondo quanto previsto dalla normativa.

Tipologia di registri contabili

Esistono diversi registri contabili e libri suscettibili di conservazione per un minimo di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione come prevede l’art. 2220 del codice civile e comunque sino alla definizione dell’eventuale accertamento tributario. Vediamo nello specifico quali sono:

  • Registro dei Beni Ammortizzabili
  • Registri previsti ai fini Iva
  • Scritture contabili ausiliarie di magazzino
  • Libro Giornale
  • Libro degli Inventari

Stampa registri contabili: scadenze

Nel Registro dei beni ammortizzabili vanno riportate le informazioni inerenti all’acquisto di beni materiali fondamentali all’attività di impresa:

  • anno di acquisizione,
  • costo originario,
  •  rivalutazioni o svalutazioni,
  •  coefficiente di ammortamento,
  •  fondo ammortamento aggiornato al periodo precedente,
  • quota annuale di ammortamento ed eliminazione dal processo produttivo.

Il Registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

I Registri previsti ai fini IVA si suddividono in:

  • registro delle fatture emesse,  secondo quanto previsto dall’art. 23 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119,
  • registro dei corrispettivi,  secondo l’art. 24 D.P.R. 633/72,
  • registro degli acquisti,  art. 25 D.P.R. 633/72 così come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018 n. 119

Questi  registri Iva devono essere stampati entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.  

Solo per quanto riguarda il Registro Vendite e il Registro Acquisti, l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994 (introdotto dall’art. 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017 Decreto Fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018) ammette una eccezione a tale termine stabilendo che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Ovviamente i registri in oggetto per poter beneficiare della deroga del termine devono essere aggiornati su supporti elettronici ed essere stampati con rapidità su richiesta degli organi di ispezione e controllo.

Scritture contabili ausiliarie di magazzino

Voglio precisare che sono tenuti all’obbligo delle scritture contabili ausiliarie di magazzino i contribuenti che per almeno due periodi di imposta consecutivi abbiano realizzato:

  • un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 Euro
  • dichiarano alla fine del periodo di imposta rimanenze finali per un valore complessivo superiore ad Euro 1.032.914 Euro.n

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere stampate entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Libro giornale

Sono tenuti ad adottare il Libro Giornale tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. È un registro cronologico nel quale devono essere annotate tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Indicando:

  • data,
  • descrizione,
  • rappresentazione contabile,
  •  importi relativi distinti per mastri.

entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l’operazione è stata effettuata o data in cui l’azienda ne è venuta a conoscenza.

Il Libro Giornale deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Libro degli Inventari

Il Libro degli Inventari è obbligatorio per tutti i soggetti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria. Deve essere redatto indicando tutti gli elementi previsti dall’articolo 2217 del Codice Civile integrato dalle ulteriori informazioni richieste dall’art. 15 del D.P.R. 600/73.

Il Libro degli Inventari deve essere stampato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Novità Decreto Crescita 2019: stampa libri e registri solo in caso di controlli

Tutto quanto detto in precedenza non vale più con il decreto crescita 2019 il quale stabilisce che la stampa dei registri contabili summenzionati è obbligatoria solo in caso di controlli e su richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dunque i registri non seguono  più alcuna scadenza e verranno stampati al momento. Pertanto ciò che era previsto per i soli registri IVA oggi viene estesa a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Articolo 7 del dl 357/1994

Viene applicato l’articolo 7 del dl 357/1994 in base al quale la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Art. 12 octies Decreto Crescita 2019

Da notare che grazie all’introduzione dell’art 12 octies nel Decreto Crescita 2019 in merito alla tenuta della contabilità in forma meccanizzata al comma 4-quater dell’articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno1994,  n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto1994, n. 489,  le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su qualsiasi supporto».

I nostri Software Gestionali di gestione magazzino e fatturazione offrono la possibilità di procedere alla stampa registri IVA Acquisti , Vendite e Corrispettivi in maniera celere e chiara per ottemperare ai controlli richiesti.

Il gruppo euromedian software gestionali  è a disposizione per chiarire ogni Vostro dubbio.  Felici di aiutarvi.

 

Share this post

Call Now Button