Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria

Dall’1 gennaio 2019 è previsto l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, in capo a tutti i soggetti passivi IVA (salvo specifiche eccezioni) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

sia nei confronti di altri soggetti passivi di imposta, c.d. operazioni B2B;

sia nei confronti di “privati consumatori”, c.d. operazioni B2C

Con il DL n.119/2018 e con la Legge di Bilancio 2019, il legislatore è intervenuto modificando parzialmente, sul piano soggettivo e oggettivo, l’ambito di applicazione degli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti, per la generalità dei soggetti passivi IVA, dall’1 gennaio 2019.

L’articolo 9-bis, al comma 2, del Decreto semplificazioni amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, per il periodo d’imposta 2019, previsto dall’art. 10-bis del Decreto Legge n. 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I soggetti che rientrano nell’esonero previsto dal Decreto semplificazioni sono:

• le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

• gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci; • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi;

• gli iscritti agli albi professionali degli infermieri;

• gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i;

• gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; • gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;

• gli iscritti agli albi professionali dei veterinari.

• fisioterapisti;

• sanitarie di assistenza protesica;

• logopedisti;

• massofisioterapisti;

• tutti i professionisti sanitari non soggetti all’obbligo di invio dei dati al sistema TS.

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