Fattura elettronica: A breve il primo versamento dei “bolli”

Alle tantissime scadenze cui si dovrà far fronte nel mese di aprile, quali la LIPE, la Comunicazione Dati Fatture, il Modello IVA 2019 e l’approvazione dei bilanci (per citare solo le principali) occorre infatti aggiungere anche il versamento – relativo al I trimestre 2019 – dell’imposta di bollo esposta sulle fatture elettroniche.

Occorre ricordare che, con la digitalizzazione delle fatture, l’assolvimento del bollo è divenuto necessariamente “virtuale”, tant’è che non è prevista la richiesta di una preventiva autorizzazione.

Alla luce dei quanto previsto nel Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 , il 23 aprile scadrà il termine per il primo versamento, riferito al primo trimestre 2019.

Imposta di bollo e e-fattura

L’imposta di bollo, pari a due euro, deve essere assolta su tutte le fatture che espongano operazioni

– di importo superiore ad euro 77,47

– fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo o soggettivo ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 633/72 o per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell’articolo 7 e seguenti D.P.R. 633/72.

Scontano imposta di bollo anche operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, servizi connessi agli scambi internazionali e cessioni ad esportatori abituali.

Alla luce del fatto che la e-fattura è costituita da un file xml, risulta chiaramente impossibile assolvere l’imposta mediante apposizione “fisica” della marca da bollo.

Di conseguenza, la circostanza che la fattura sia assoggettata a bollo deve essere segnalata nella compilazione del file fattura mediante compilazione dell’apposito campo previsto dal tracciato telematico.

Si noti che la compilazione del campo segnala esclusivamente il fatto che la fattura sconta il bollo, indipendentemente dal fatto che poi l’emittente voglia rivalersi sul proprio cessionario / committente della somma corrispondente al bollo stesso, o meno.

Nel caso di rivalsa, occorrerà inserire una nuova “riga” nella fattura, relativa all’anticipazione ex articolo 15 dell’imposta di bollo. Modalità e termini di versamento.

Con l’invio dei dati al Sistema di Interscambio l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto, direttamente dai files fattura, l’informazione relativa a quali siano le fatture assoggettate a bollo

Con il decreto MEF del 28 dicembre 2018 per le fatture elettroniche – sono stati stabiliti termini e modalità ad hoc per il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse: Tale pagamento deve, avvenire con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Di conseguenza, la sommatoria dei diversi “due euro” segnalati a titolo di imposta di bollo e relativi a fatture emesse nel primo trimestre 2019, dovrebbe essere versata entro 20 aprile 2019.

Il termine coincide con il sabato ed a seguire sono parimenti festivi il 21 e 22 aprile (Pasqua e lunedì dell’Angelo), di conseguenza limposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 23 aprile 2019.

L’importo dovuto sarà calcolato direttamente dall’Agenzia, sulla scorta delle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio, e messo a disposizione nell’area riservata del contribuente del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto alle modalità di effettivo versamento, è previsto che il pagamento possa avvenire direttamente on-line, tramite un servizio messo a disposizione da parte dell’Agenzia nella stessa area riservata che presenterà gli importi da versare, con addebito in conto corrente bancario o postale, oppure tramite modello F24.

Servirsi di un gestionale per la compilazione virtuale del bollo è cosa buona e giusta, ad esempio Maestro Gold software per efatture by euromedian assolve pienamente all’obbligo del DM suindicato, sia che si voglia o meno rivalersi sul cessionario / committente della somma corrispondente al bollo stesso.

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