RIMANERE NEL REGIME FORFETTARIO?

iL REGIME FORFETTARIO introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190., comporta all’inizio del periodo d’imposta la verifica dei requisiti.

Sono ammessi a tale modalità di determinazione del reddito i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Sono inclusi tra i soggetti beneficiari anche le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria (circolare n. 9, 10 aprile 2019). Non possono fruire del regime forfettario i soggetti collettivi (società ed associazioni).

Premesso che il valore della dotazione di beni strumentali è irrilevante sia ai fini dell’accesso, che della permanenza, tra i forfettari, di seguito illustriamo le condizioni che devono essere verificate.

Al fine della permanenza nel regime in esame i contribuenti, nel 2021, non devono aver conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, in misura superiore a 65.000 euro.

Va precisato che:

  • la verifica va condotta secondo il criterio di cassa;
  • il riaddebito del contributo previdenziale per gli iscritti alla gestione separata INPS, a differenza di quello addebitato dai professionisti iscritti alle casse previdenziali di categoria, concorre al calcolo;
  • i contributi ricevuti per effetto della normativa emergenziale anti COVID non concorrono al calcolo.

Il secondo requisito da rispettare è non aver sostenuto nel periodo di imposta 2021 spese complessive per lavoratori dipendenti, collaboratori, lavoro accessorio, utili in favore di associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e prestazioni effettuate dal titolare o dai suoi familiari, superiori a 20.000 euro lordi.

La terza verifica va condotta rispetto all’eventuale possesso, nello scorso anno, di redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) per un importo lordo superiore a 30.000 euro. Qualora il rapporto lavorativo sia cessato l’importo dei redditi da lavoro dipendente è irrilevante ai fini della permanenza nel regime forfettario.

Sussistono, inoltre, una ulteriore serie di cause ostative alla fruizione del regime in parola che, se sussistenti al 31 dicembre 2021, determinano la fuoriuscita dallo stesso.

In particolare, sono le seguenti:

  • il possesso, anche in nuda proprietà, di partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del TUIR;
  • il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai forfettari; il requisito è duplice: controllo diretto o indiretto, determinato secondo i criteri civilistici (art. 2359, co. 1 e 2, c.c.) anche attraverso i familiari, e attività della srl ‘riconducibile’ a quella svolta dal forfettario;
  • lo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Infine, ai fini dell’impossibilità della determinazione del reddito nel 2022 secondo criteri forfettari, rilevano le seguenti cause ostative concretizzatesi nel corso dello scorso periodo di imposta:

  • l’utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la residenza fiscale all’estero, tranne nel caso in cui si produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • l’effettuazione, in via esclusiva o prevalente, dell’attività di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

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