Registratore Telematico 2019: obbligatorietà del documento commerciale
DomanDa Sono un esercente. Nel momento in cui effettuerò l’invio telematico dei corrispettivi (1° gennaio 2020), sarò obbligato ad emettere un documento al mio cliente?
Risposta Con la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, attraverso l’utilizzo dei Registratori Telematici, si metterà fine all’obbligatorietà di emettere scontrino e ricevuta fiscale.
Nel Decreto 7 dicembre 2016 è stato previsto che i commercianti al minuto e le attività assimilate(art. 22, D.P.R. n. 633/1972) che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015) debbano documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale,salvo che non sia emessa (dietro apposita richiesta del cliente) la fattura o la fattura semplificata (articoli 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972). Secondo quanto disposto dall’articolo 3 del Decreto, il documento commerciale:
– certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante;
– costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.
Il documento commerciale non ha valore fiscale; può acquisire validità fiscale se contiene, oltre alle informazioni minime sopra elencate, anche codice fiscale o partita IVA dell’acquirente.
La sua emissione è dunque obbligatoria.
