Regime forfetario ed Ecobonus
Sommario
Il regime forfetario
Si ricorda che l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014, ha introdotto il regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000.
Chi aderisce al regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Da evidenziare che i coefficienti di redditività applicati ai ricavi o ai compensi vengono calcolati in base al criterio di cassa.
La percentuale di redditività rappresenta le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione in via presuntiva, applicata all’attività effettivamente esercitata.
Sul reddito imponibile, il contribuente forfetario, applica un’unica imposta, nella misura del 15 per cento (5 per cento per i primi cinque periodi d’imposta), sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
Da tale reddito sono esclusivamente deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.
Qualora i contributi versati siano superiori al reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l’eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 917 del 1986.
È utile precisare che l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del DPR n. 917 del 1986, dai familiari indicati nell’articolo 433 del codice
Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta complessivamente spettanti dall’imposta lorda che emerge dal quadro RN della dichiarazione dei redditi, nel caso in cui percepisca altre categorie di reddito.
Il possesso del solo reddito forfetario, quindi, non permette di usufruire della detrazione d’imposta “superbonus”.
La circolare
Il Decreto Rilancio, nello specifico l’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, per cui, per usufruire di detta detrazione, sussiste la necessità che il contribuente sia in possesso di altri redditi non assoggettati, dunque, ad imposta sostitutiva.
Il citato documento di prassi, nell’individuare i soggetti beneficiari del superbonus, chiarisce che esso non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).
Come esempio, cita proprio i soggetti in regime forfetario. Tuttavia, detti soggetti, ma anche coloro che possiedono redditi soggetti a tassazione separata, possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del D. L. n. 34/2020, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione (sconto in fattura o cessione), non rileva, è scritto nella circolare, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile.
Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
Osservazioni
La precisazione contenuta nella circolare, per alcuni aspetti, è da considerare “superflua”. In realtà, chi determina il reddito in regime forfetario è di per sé escluso dalla possibilità di usufruire del superbonus, in quanto quest’ultimo spetta solo alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni.
Orbene, il reddito forfetario rientra tra dette attività e, pertanto, al contribuente non può spettare l’agevolazione in esame.
Destinatario del superbonus potrebbe essere anche il soggetto in regime forfetario, ma deve possedere altri redditi con effettuazione degli interventi previsti dalla normativa su immobili appartenenti all’ambito privatistico e non in regime di impresa, arti e professioni.
Potrebbe, altresì, usufruire dell’agevolazione, in quanto titolare di reddito di impresa, arti e professioni, in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipa alla ripartizione delle predette spese in qualità di condomino, ma, in ogni caso, deve possedere altri redditi che partecipano alla formazione del reddito complessivo.
