Reddito di cittadinanza: pronte le FAQ dei consulenti del lavoro
Fondazione Consulenti per il Lavoro e Fondazione Studi, con la circolare n. 8 del 2019, propongono un semplice strumento di lettura delle caratteristiche e delle regole applicative del Reddito di cittadinanza.
Si tratta infatti di un meccanismo molto complesso che richiede l’intervento e la cooperazione di molti soggetti.
Risulta fondamentale la realizzazione di una partnership pubblico-privato che consenta ai principali attori coinvolti in questa misura di conseguire risultati che da soli non potrebbero in alcun modo raggiungere.
Per un corretto funzionamento del Reddito di cittadinanza deve ancora essere completata la piattaforma digitale che permetterà ai CPI di sapere chi sono i percettori che dovranno essere convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del sussidio, in caso contrario risulterebbe gravemente compromessa la funzione stessa di strumento di politica attiva a livello nazionale, che il legislatore ha voluto assegnare alla misura.
Sommario
Casi di esclusione
Il componente del nucleo familiare disoccupato da meno di 12 mesi a causa di dimissioni volontarie non ha diritto al reddito di cittadinanza, salvo che le dimissioni stesse non siano state rassegnate per giusta causa. Inoltre, il richiedente il beneficio non deve aver subito condanne definitive nei dieci anni precedenti, né essere stato sottoposto a misure cautelari. I cittadini extra-UE devono comprovare la composizione del nucleo familiare, ai fini dell’accoglimento della domanda del reddito di cittadinanza, producendo una certificazione rilasciata dalla competente autorità estera, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Variazioni nel nucleo familiare
Sono soggette ad obbligo di comunicazione le variazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare che impattino sulla misura del beneficio, attraverso la produzione di una nuova DSU (ISEE) entro due mesi dalla variazione stessa. Le variazioni del nucleo familiare comporteranno, ad eccezione delle variazioni dovute a decessi e/o nascite, la decadenza del RdC dal mese successivo a quello di presentazione dell’ISEE aggiornato.
Obblighi per i percettori di RdC
Tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e stipulare il “Patto per il lavoro” o il “Patto per l’inclusione sociale”. I beneficiari saranno quindi convocati presso i Centri per l’impiego o, a seconda della loro condizione, dai servizi di contrasto alla povertà dei Comuni e inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale.
Restano esclusi dall’obbligo di sottoscrivere il Patto:
- i beneficiari di pensione di cittadinanza;
- i beneficiari di RdC titolari di pensione diretta;
- gli ultra 65enni;
- i disabili di cui alla L. n. 68/99, fermi gli obblighi derivanti dalla disciplina materia di collocamento mirato e gli impegni relativi;
- componenti del nucleo gravati da compiti di cura nei confronti di altri componenti minorenni o disabili gravi o non autosufficienti;
- i lavoratori il cui reddito da lavoro, dipendente o autonomo, corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’art. 13 TUIR (cd. “no tax area”).
- coloro che frequentano corsi di formazione;
- ulteriori fattispecie che potranno essere individuate in sede di Conferenza unificata (Stato-Regioni-città ed autonomie locali).
Compatibilità con attività di lavoro
La percezione di un reddito di lavoro dipendente comporta una ridefinizione degli importi del RdC, concorrendo per l’80% del suo ammontare nella determinazione del beneficio, a partire dal mese successivo alla variazione. La legge prevede inoltre che, fermo comunque l’obbligo di comunicazione in capo al lavoratore, il reddito sia desunto dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV). Queste ultime che devono dunque contenere l’informazione relativa al reddito o al compenso.
A parere dei Consulenti del Lavoro sarebbe invece auspicabile, al fine di gestire dati più realisticamente corrispondenti alla situazione lavorativa del percettore di Rdc, collegare i valori minimi salariali del CCNL selezionato per il lavoratore beneficiario dell’incentivo e compilare anche eventuali ulteriori elementi retributivi assegnati. Successivamente, il reddito dovrà essere comunicato con cadenza trimestrale (entro 15 giorni dal termine del trimestre). A seguito di tali comunicazioni dunque, con cadenza appunto trimestrale, si provvederà a rideterminare il valore del RdC eventualmente ancora spettante, fatta eccezione per il primo periodo (ovvero due mesi) durante i quali, a titolo di incentivo, il reddito di cittadinanza non subirà alcuna decurtazione.
Sgravi per chi assume
Il datore di lavoro interessato ad assumere percettori del Reddito di cittadinanza, accedendo alla piattaforma digitale dedicata, deve dichiarare le posizioni vacanti all’interno della propria organizzazione. Le assunzioni dovranno avvenire, su tali posizioni, a tempo pieno ed indeterminato, anche con contratto di apprendistato e determinare un incremento occupazionale netto con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato: tale calcolo deve essere effettuato mensilmente, tramite confronto tra il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento e quello medio degli occupati dei 12 mesi precedenti. Dalla base di computo della media si escludono le cessazioni motivate da dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Gli incentivi sono poi riconosciuti nei limiti della normativa europea relativa ai cd. aiuti “de minimis” e nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 1, c. 1175-1176, L. n. 296/2006:
- il possesso del DURC (DM 30 gennaio 2015);
- il rispetto della contrattazione collettiva;
- l’assenza, in capo al datore di lavoro, delle condizioni ostative al rilascio del Durc di cui all’allegato A del DM 23 gennaio 2015, che deve essere autocertificata mediante comunicazione da inviare all’ITL competente via PEC.
Il beneficio, come accennato, è concesso a condizione che non siano superati i limiti “de minimis” e, contemporaneamente, si realizzi un incremento occupazionale.
I Consulenti del Lavoro sollevano forti dubbi sulla effettiva natura di “aiuto di stato” attribuita dal legislatore al RdC, mancando il requisito fondamentale della “selettività: il rispetto dei limiti “de miminis” appare, infatti, alternativo alla necessità di realizzare un incremento occupazionale.
