Infografica riassuntiva sulle novità del Superbonus per il 2026 in Italia

Novità superbonus: sblocco cessione del credito

Fisco & Bonus Edilizi

In sintesi

Nel 2026 il Superbonus per i nuovi cantieri è di fatto chiuso: niente più aliquota del 110% né aliquote ridotte per interventi avviati oggi. La cessione del credito e lo sconto in fattura restano bloccati dal 2023, salvo poche eccezioni residuali soprattutto per le zone colpite da eventi sismici. Chi ha lavori già avviati o crediti maturati segue le regole in vigore al momento, mentre chi non può cedere il credito deve recuperare la detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi.

Negli ultimi anni il Superbonus ha attraversato numerose modifiche normative che ne hanno progressivamente ridotto la portata rispetto all'originaria detrazione del 110% introdotta dal Decreto Rilancio del 2020 (art. 119 D.L. 34/2020). Nel 2026 il quadro è molto diverso da quello dei primi anni dell'agevolazione: vediamo cosa resta davvero in piedi.

La chiusura per i nuovi cantieri

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, approvata il 30 dicembre 2025) ha ridisegnato in modo sostanziale il quadro delle detrazioni edilizie, segnando di fatto la fine dell'era del Superbonus come incentivo autonomo e generoso.

In pratica, chiuso non significa che le detrazioni già maturate spariscano: significa che non è più possibile avviare nuovi cantieri accedendo all'aliquota del 110% o alle aliquote ridotte che avevano caratterizzato le versioni successive del bonus. Le pratiche già in corso, con lavori avviati entro le scadenze previste dalle normative precedenti, seguono le regole vigenti al momento dell'avvio.

Per tutto il resto, ci si muove ormai nel perimetro dei bonus edilizi ordinari (ristrutturazione, ecobonus e simili), con regole e aliquote diverse da quelle del Superbonus.

Cessione del credito e sconto in fattura: cosa resta

Il Decreto Legge 11/2023 (il cosiddetto "Decreto Blocca Cessioni") ha posto fine, per le spese sostenute dopo il 16/17 febbraio 2023, alla possibilità generalizzata di cedere il credito d'imposta a terzi (banche, intermediari finanziari, altri soggetti) o di ottenere lo sconto in fattura dal fornitore dei lavori.

Attenzione: la possibilità di cessione o sconto resta oggi limitata alle sole eccezioni espressamente previste dalla legge, in particolare per gli interventi collegati alla ricostruzione di immobili nei territori colpiti da eventi sismici, oppure per crediti derivanti da spese sostenute entro il 16 febbraio 2023 e non ancora comunicati.

Per le spese successive a quella data, al di fuori dei casi eccezionali, la cessione semplicemente non è più consentita.

Il nuovo modello di comunicazione 2026

Con il provvedimento n. 211701 del 17 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione, operativo dal 23 luglio 2026, destinato ai contribuenti che possono ancora esercitare le opzioni alternative alla detrazione diretta per il Superbonus 2026.

È importante essere chiari su cosa NON fa questo modello:

  • non introduce una riapertura generalizzata delle opzioni alternative alla detrazione;
  • non modifica le percentuali di detrazione;
  • resta utilizzabile solo nei casi residuali previsti dalla normativa (articolo 119, comma 8-ter.1, del D.L. 34/2020 e articolo 2, comma 3-ter.1, del D.L. 11/2023).

Prima di inviare la comunicazione occorre verificare con attenzione la data dei titoli edilizi, le delibere condominiali, l'avvio dei lavori e gli altri requisiti richiesti: la sola presenza di una spesa agevolabile non garantisce automaticamente il diritto a usare un'opzione alternativa alla detrazione diretta.

Chi non cede il credito: la detrazione diretta

Chi non rientra nei casi ammessi per cessione o sconto deve necessariamente utilizzare la detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, ripartendola nelle quote annuali previste dalla normativa.

Attenzione alla capienza fiscale

Il beneficio dipende dalla capienza fiscale del contribuente: la quota di detrazione che eccede l'IRPEF lorda dovuta nell'anno viene persa, senza possibilità di rimborso né di riporto all'anno successivo. È una delle principali criticità del sistema attuale, che penalizza soprattutto i contribuenti con redditi più bassi.

Novità per i professionisti: tassazione dei differenziali

Una novità recente riguarda gli esercenti arti e professioni. Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha stabilito che i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta da bonus edilizi, compreso il Superbonus, costituiscono reddito di lavoro autonomo, assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26%, per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto.

Domande frequenti

Si può ancora avviare un nuovo cantiere con il Superbonus nel 2026?

No. La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la fine dell'era del Superbonus come incentivo autonomo e generoso: non è più possibile avviare nuovi cantieri accedendo all'aliquota del 110% o alle aliquote ridotte delle versioni successive del bonus. Chi ha lavori già avviati entro le scadenze previste dalle normative precedenti segue le regole vigenti al momento dell'avvio.

È ancora possibile cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura per il Superbonus?

In generale no: il Decreto Legge 11/2023 (Decreto Blocca Cessioni) ha bloccato cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute dopo il 16/17 febbraio 2023. Restano alcune eccezioni residuali, in particolare per gli interventi collegati alla ricostruzione degli immobili nei territori colpiti da eventi sismici.

Cos’è il nuovo modello di comunicazione Superbonus approvato nel luglio 2026?

È il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 211701 del 17 luglio 2026, operativo dal 23 luglio 2026, da usare per comunicare sconto in fattura o prima cessione del credito relativi alle spese Superbonus 2026 nei soli casi residuali ammessi dalla legge. Non introduce una riapertura generalizzata delle opzioni alternative alla detrazione né modifica le percentuali di detrazione.

Chi non può cedere il credito come recupera la detrazione del Superbonus?

Deve utilizzare la detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, ripartendola nelle quote previste dalla normativa. Il beneficio dipende dalla capienza fiscale del contribuente: la quota di detrazione che eccede l'IRPEF lorda dovuta viene persa, senza possibilità di rimborso o riporto all'anno successivo.

Ci sono novità fiscali sui crediti Superbonus ceduti dai professionisti?

Sì. Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026, in vigore dal 12 agosto 2026) ha stabilito che, per gli esercenti arti e professioni, i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta da bonus edilizi, compreso il Superbonus, costituiscono reddito di lavoro autonomo tassato con un'imposta sostitutiva del 26%, per i crediti acquistati dall'entrata in vigore del decreto.

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Contenuto redazionale a scopo informativo, aggiornato alla normativa vigente nel 2026 (Legge di Bilancio 2026, D.L. 11/2023, Provvedimento AdE n. 211701/2026, D.Lgs. 148/2026). Non sostituisce la consulenza di un commercialista o di un tecnico abilitato per la verifica dei requisiti applicabili al singolo caso.

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