Modifiche calendario fiscale 2020

Il decreto “Cura Italia” è operativo, per quando riguarda l’argomento versamenti ed adempimenti le regole definitivamente varate sono:

l’introduzione di proroghe differenziate per quanto riguarda i versamenti, a seconda del:

  • Settore di attività del contribuente;
  • Volume d’affari conseguito nell’esercizio precedente da parte del contribuente. Ulteriori distinzioni valgono per tributiarea geografica;

In sintesi i versamenti, prevedono regole diverse a seconda del settore di attività, dell’ubicazione geografica e del volume di ricavi o compensi.

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo: tutto slitta al 20 marzo

Secondo quanto disposto dall’articolo 60 del Decreto, tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Questo slittamento vale per tutti i contribuenti, e per tutti i tipi di versamenti dovuti, indistintamente.

Sospensione di alcuni versamenti fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza 

Secondo quanto disposto dall’articolo 61 del Decreto, per i contribuenti che esercitano le attività individuate come quelle maggiormente colpite dal punto di vista economico dall’emergenza covid-19, sono sospesi fino al 30 aprile 2020:

  • a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; [ritenute di lavoro dipendente ed assimilato]
  • b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Questa sospensione viene concessa a:

  • imprese turistico-ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator.

Come già previsto dal precedente Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, cui ora si aggiungono:

  • a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

 

Per i medesimi soggetti è altresì sospeso il versamento IVA ma, attenzione, solo per quanto riguarda i versamenti in scadenza a marzo.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio.
Fanno eccezione solo le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, [lettera a)], che applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020 invece che il 30 aprile, e versano in unica soluzione al 30 giugno o a rate (5 rate mensili) di pari importo da giugno.

Al fine di agevolare quali sono i contribuenti che rientrano nella disposizione, in data 18/03/2020 è stata emanata la Risoluzione AdE n. 12, che riporta in allegato i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Sospensione di alcuni versamenti fino al 31 marzo in base al fatturato 

A mente di quanto disposto dall’articolo 62 del Decreto, indipendentemente dal settore di attività, i soggetti che nel periodo d’imposta precedente alla data di entrata in vigore del decreto hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro possono giovarsi della sospensione dall’8 marzo al 31 marzo, dei versamenti relativi a:

  • a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Questa sospensione si differenzia dalla precedente per quanto riguarda il lasso temporale , che “copre” solo fino al 31 marzo 2020.

Solo per i soggetti ubicati nella “zona rossa” della prima ora (Allegato 1 DPCM 01/03/2020) restano validi i termini più favorevoli stabiliti Dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Viene introdotto anche un criterio “geografico”: potranno avvalersi di questa sospensione, indipendentemente dal volume d’affari, anche i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio.

Infine, una previsione specifica riguarda i lavoratori autonomi che

  • nell’anno precedente hanno avuto un volume inferiore a 400mila euro
  • nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Costoro possono, previo rilascio di un’apposita dichiarazione, segnalare ai clienti la non applicabilità temporanea della ritenuta d’acconto. Incasseranno quindi “al lordo”; le ritenute dovranno poi essere versate dal professionista, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione adempimenti

A differenza di quanto previsto per la sospensione dei versamenti, che come abbiamo visto prevede regole diverse a seconda del settore di attività, dell’ubicazione geografica e del volume di ricavi o compensi, ai sensi dell’articolo 62 del Decreto sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per tutti i contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

Tutti gli adempimenti che scadono in tale lasso di tempo dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa sospensione:

  • Intrastat
  • Esterometro
  • Lipe
  • Dichiarazione IVA

Ciò non toglie che, salvo nuove disposizioni, che l’attività di studio possa essere interrotta, visto che i versamenti (es. IVA) non sono sospesi, o lo sono in modo differenziato a seconda di quanto già sovra riportato.

Nessuna sospensione per CU e comunicazioni propedeutiche alla dichiarazione precompilata 

La sospensione degli adempimenti trova una espressa eccezione nelle comunicazioni necessarie alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per i quali restano fermi i termini differiti già stabiliti dal DL 9/2020.

Pertanto, entro il 31 marzo dovranno essere comunque trasmesse le CU relative ai redditi dichiarabili nella precompilata, nonché le altre comunicazioni originariamente scadenti il 28 febbraio, quali la comunicazione asili nido e la comunicazione spese funebri.

Il gruppo euromedian è a disposizione per chiarire ogni Vostro dubbio.  Felici di aiutarvi, vi dà la possibilità di scaricare il nuovo modello con le modifiche introdotte alla luce delle ultime disposizioni sugli spostamenti in pdf editabile datato 26 marzo 2020 cliccando su Aggiornato il modulo per l’autodichiarazione

 

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