Limiti al contante da luglio 2020

L’attuale soglia di 3.000 euro, a partire da luglio 2020 passerà a 2.000 euro per poi scendere a 1.000 euro nel 2022.

Il DL fiscale n. 124/2019 ha disposto che il limite all’utilizzo del contante, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sia pari a 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 il limite passerà invece a 1.000 euro.

Fino al 1° luglio resta il limite attuale, fissato dalla Legge di stabilità e introdotto nel 2016, a 3.000 euro.
Le sanzioni per chi violerà il suddetto limite (per entrambe le parti della transazione), partono da un minimo edittale di 2.000 euro, per le violazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per le violazioni dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale si abbassa a 1.000 Euro.

Il limite vale per qualsiasi trasferimento di denaro e dunque sia per donazioni che anche per prestiti in denaro, anche se fra parenti.
E vale anche per i pagamenti frazionati, se tesi appunto ad aggirare i limiti.

Osservazioni da parte della BCE

La BCE sul tema, come emerso recentemente sulla stampa, aveva comunque chiesto di essere consultata, rilevando comunque che la lotta ai contanti deve avvenire entro determinati canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Non è del resto la prima volta che la BCE si pronuncia sul tema e non è la prima volta che, anche nei confronti di altri Stati europei, evidenzia le suddette criticità.

La BCE ha nel tempo redatto infatti vari pareri su proposte normative dei Paesi membri (tra i più recenti, su Paesi Bassi, Grecia e Spagna).
Con Parere del 30.12.2019 (CON/2019/46), ad esempio, esprimendosi sulla richiesta da parte dei Paesi Bassi di un parere su un progetto di legge su un piano d’azione antiriciclaggio, contenente limitazioni, nell’ambito di rapporti professionali B2B, ai pagamenti in contanti, con cui si mirava a proibire l’effettuazione di pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 3.000 Euro, indipendentemente dal fatto che l’operazione fosse effettuata in un’unica operazione o in diverse operazioni collegate, la BCE aveva affermato che la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione prevede che l’accettazione di pagamenti in contanti dovrebbe essere la regola, ma riconosce che il denaro può essere rifiutato per motivi legati al “principio di buona fede”, senza che ciò costituisca una violazione.

Nessuna norma comunitaria, rileva la BCE, affronta esplicitamente se, o in quale misura, possa essere consentito introdurre una limitazione più generale all’obbligo di accettare pagamenti in contanti. E pertanto, il diritto dell’Unione deve essere interpretato al fine di accertare le condizioni effettive a cui è soggetta una limitazione dei pagamenti, laddove anche il considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/984 del Consiglio stabilisce che le limitazioni ai pagamenti in contanti non sono incompatibili, a condizione che siano efficaci e proporzionate agli obiettivi perseguiti e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, valutando anche se eventuali misure alternative possano essere adottate per raggiungere l’obiettivo, con un impatto negativo meno rilevante.

La BCE riconosceva comunque, in quell’occasione, che l’obiettivo del progetto di legge di rafforzare le misure adottate per prevenire il riciclaggio di denaro poteva, in generale, costituire una “ragione pubblica” in grado di giustificare l’istituzione di limitazioni sui pagamenti in contanti.

Ed evidenziava però come la capacità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per alcuni gruppi sociali, che, per vari, legittimi, motivi, preferiscono utilizzare contanti piuttosto che altri metodi di pagamento. E questo anche considerato che il denaro contante è l’unico mezzo di pagamento che consente ai cittadini di regolare immediatamente una transazione senza una commissione.

Transazioni tra utenti privati: no limitazioni al contante in ambito europeo

Tutto ciò premesso la BCE, pur rilevando come non potesse approfondirne l’efficacia, considerava comunque che le limitazioni ai pagamenti in contanti stabilite nel progetto in esame fossero proporzionate agli obiettivi perseguiti, non andando oltre ciò che era necessario per il loro raggiungimento. La BCE prendeva atto, in particolare, dell’approccio adottato nel progetto di legge, in base al quale il divieto del pagamento in contanti di un importo pari o superiore a 3.000 Euro era limitato a transazioni in cui almeno una delle parti negoziasse merci nell’ambito della propria attività professionale. La BCE accoglieva dunque con favore l’approccio adottato dalle autorità olandesi di non limitare i pagamenti in contanti tra utenti privati o consumatori.

Con Parere poi del 20.11.2019 (on tax disincentives for the use of cash – CON/2019/39), la BCE si è espressa relativamente ad una proposta della Grecia di introduzione/ampliamento di disincentivi fiscali già esistenti per l’uso del denaro contante, e incentivi delle transazioni elettroniche al momento dell’acquisto di beni e servizi, con il fine di ridurre l’evasione fiscale e ampliare la base imponibile.

I progetti di modifica intervenivano peraltro, in quel caso, su misure legislative già esistenti adottate nel 2016, che promuovevano l’uso più ampio di strumenti di pagamento elettronico, prevedendo, tra le altre, l’ammissibilità dei contribuenti ad avvalersi di crediti d’imposta, a condizione che rispettassero l’obbligo di pagamento di un determinato importo di spese per via elettronica, sulla base di una quota minima del reddito annuo del contribuente.

Un’altra misura legislativa già esistente, adottata nel 2016 e che rimaneva in vigore, prevedeva poi che qualsiasi pagamento in contanti per l’acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 500 Euro fosse vietato e che tale pagamento potesse dunque essere effettuato solo tramite mezzi elettronici.

La BCE osserva dunque, anche in questo caso, che la raccomandazione 2010/191/UE della Commissione stabilisce che l’accettazione di pagamenti in contanti dovrebbe essere la regola, e, ancora, che, in ogni caso, né il diritto dell’Unione né la raccomandazione della Commissione affrontano esplicitamente se, o in quale misura, possa essere lecito introdurre una limitazione più generale all’obbligo di accettare pagamenti in contanti.

La BCE riconosce quindi che gli obiettivi dei progetti di modifica di combattere l’evasione fiscale e ampliare la base imponibile possono in generale costituire ragioni pubbliche idonee a giustificare la disincentivazione e la limitazione dell’uso dei pagamenti in contanti. E tuttavia, afferma, tale limitazione deve essere conforme allo status di moneta a corso legale delle banconote in euro sancito dall’articolo 128, paragrafo 1, e dall’articolo 282, paragrafo 3, del Trattato, dovendo anche esserci chiare prove del fatto che tali limiti potrebbero, di fatto, raggiungere l’obiettivo pubblico dichiarato di combattere l’evasione fiscale.

E comunque tali limitazioni, dirette o indirette, ai pagamenti in contanti, secondo la BCE, dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e non andare oltre quanto necessario per il loro raggiungimento, soprattutto, nella specie, in considerazione del fatto che le misure in discussione incidevano sulle transazioni effettuate da contribuenti persone fisiche e che si basavano su misure legislative già esistenti che imponevano già limitazioni dirette sui contanti.

Anche in questo caso la BCE evidenzia come la capacità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per alcuni gruppi sociali.
Insomma, una materia senz’altro complessa, da valutare in ogni sua sfaccettatura.

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