Lettere INPS bonus 600 euro
Sommario
Indennità inps, arrivano gli accertamenti
Si tratta senza dubbio di una circostanza che non mancherà di creare più di un grattacapo, anche perché tocca rilevare, ancora una volta, che i contribuenti non sono posti nelle condizioni di comprendere appieno l’indebito comportamento loro contestato, condizione essenziale per poter valutare la correttezza della pretesa avanzata dall’INPS, soggetto che emette la comunicazione di accertamento.
Il tenore dello scritto, che abbiamo avuto modo di visionare e che riportiamo a titolo esemplificativo, è veramente minimale: “Gentile signore/signora, a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo 01/03/2020 al 30/04/2020 un pagamento non dovuto sulla prestazione INDENNITA’ PER EMERGENZA COVID-19 nr. …. per un importo complessivo di 1.200 euro, per la seguente motivazione: è stata percepita l’indennità una tantum per emergenza Covid, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 nr. 18, non spettante”.
Il caso qui preso ad esempio, come si evince dal riferimento normativo citato (art. 28 D.L. 17/03/2020 nr. 18), ed anche dall’ammontare contestato (pari a due “mensilità” da 600 euro cadauno) lasciano certamente intendere che si tratti di missiva indirizzata ad artigiano o commerciante, ma questa non è certamente un’informazione utile al destinatario della raccomandata, che ha contezza di quale sia la sua gestione di appartenenza, quanto piuttosto è utile a noi per poter inquadrare la questione che, ovviamente, ci è stata sottoposta in forma anonimizzata a tutela della privacy del/della contribuente interessato/a.
Soggetti a cui spetta l’indennità
Risalendo al testo dell’articolo 28 del D.L. 18/2020, possiamo riportare alla memoria che l’indennità spettava, previa presentazione di apposita istanza, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani/Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Contestazione indennità
Il punto è che dalla comunicazione non è possibile evincere quale sia la circostanza posta a base della contestazione della mancata spettanza dell’indennità. L’indennità viene contestata perché il presunto beneficiario è pensionato? Oppure risulta qualche altra iscrizione previdenziale (che non sia la Gestione Separata)? Domande doverose e fondamentali, cui ci si aspetterebbe di trovare puntuale spiegazione in una missiva titolata “accertamento”, mentre la sola informazione che viene fornita è che trattasi, a parere dell’Istituto, di indennità non spettante.
Le uniche informazioni fornite sono la natura dell’indennità contestata, il suo ammontare, l’importo da versare, le modalità di pagamento e come fare, eventualmente, ad ottenere chiarimenti.
Per saperne di più l’unica via percorribile è quella di contattare gli uffici, entro 30 giorni dalla ricezione; in alternativa, è possibile rivolgersi gli Enti di patronato riconosciuti. Entro lo stesso termine gli uffici sono a disposizione per concordare, eventualmente, un piano di rientro dilazionato.
Decorsi i 30 giorni, come si evince dalle indicazioni presenti nell’avviso di pagamento pagoPA accluso alla missiva, “in caso di mancato riscontro l’INPS sarà tenuto per legge ad avvalersi dell’agente della riscossione competente per il recupero coattivo dei propri crediti”, per quanto nell’avviso sia altresì specificato che avverso al provvedimento il contribuente ha facoltà di proporre azione giudiziaria entro il termine ordinario, da notificarsi presso la sede INPS che ha spiccato l’avviso.
In assenza di contestazioni – ovvero nel momento in cui ci si renda conto che l’indennità, effettivamente, non spettava – occorre versare entro 30 giorni dalla notifica o, se più favorevole, entro il termine di scadenza indicato nell’avviso di pagamento.
Di particolare importanza è sottolineare il fatto che l’ammontare richiesto dall’Istituto è pari a quello dell’indennità erogata e, ora, contestata, senza sanzioni né interessi.
Autocerificazione diritto indennità
Vi è tuttavia da ricordare che, all’atto della richiesta, il contribuente ha autocertificato (rendendo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma; se l’indennità si rivela poi come non spettante, allora si pone il problema non solo della restituzione della stessa, ma anche e soprattutto degli eventuali risvolti penali, previsti nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.
