LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2018

Le nuove modalità di esercizio della detrazione IVA

Di particolare interesse è la Circolare 17 gennaio 2018, n. 1, con cui l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, a seguito delle
modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.
ATTENZIONE
L’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al
verificarsi dei seguenti requisiti:
* esigibilità dell’imposta;
* possesso della fattura,
ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il
diritto alla detrazione è sorto.
Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d’anno l’Agenzia specifica che:
* la fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata
al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA) in
un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017.
Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
* la fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo
le modalità ordinarie.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si propongono alcuni esempi relativi
a beni/servizi acquistati nel corso dell’anno 2017, e i differenti tempi e modalità di detrazione
dell’imposta.

ESEMPIO:
Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è
stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura ricevuta è il 31/12/2017.
La fattura di acquisto è stata annotata entro il 16 gennaio 2018 sul registro acquisti 2017; di conseguenza,
l’imposta a credito relativa a tale cessione di beni, confluisce nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre
2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre:
* si è verificata l’esigibilità dell’imposta (consegna dei beni);
*la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

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Comunque visto il ritardo nella pubblicazione dei chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate considera valido il
comportamento di coloro che hanno ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture datate 2017 e abbiano registrato
dette fatture nel registro IVA acquisti 2017, facendo concorrere quindi l’IVA a credito nella liquidazione
relativa a dicembre 2017.

Versamento del saldo IVA

Per effetto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 7, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 542/1999, il saldo IVA va versato
alternativamente:

* entro il 16 marzo 2018;

* entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni
mese/frazione di mese successivo alla predetta data; qualora il pagamento sia effettuato dal
19.06 al 02.07 la maggiorazione è dell’1,6%;

* entro i 30 giorni successivi al 2 luglio, che venendo a cadere il 1° agosto si usufruisce della proroga
di Ferragosto e del conseguente slittamento al 20 agosto 2018, con la maggiorazione
dello 0,40% da applicare sull’intero importo dovuto al 2 luglio.

Inoltre, è possibile in ciascuna delle tre date sopraindicate ricorrere al versamento rateale, tenendo
presente che in ogni caso la rateazione deve concludersi entro novembre ed i titolari di
partita IVA effettuano il versamento delle rate successive alla prima, il giorno 16 di ciascun mese.
Tali chiarimenti ed altre precisazioni sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
20 giugno 2017, n. 73.

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