La risposta ai tuoi quesiti sul fisco N°2
Sommario
Contribuente forfetario e detrazione per lavori di ristrutturazione
edilizia
DomanDa Un avvocato, che adotta il regime forfetario dal 2019, intende sostenere delle spese di ristrutturazione edilizia per un appartamento di proprietà.
Lo stesso dal mod. REDDITI dispone ancora di alcune rate relative a lavori effettuati in anni precedenti. Potrà compensare nel prossimo mod. REDDITI 2020 il credito corrispondente alla detrazione per la ristrutturazione nonché quello delle residue rate?
Risposta La risposta è negativa. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 i soggetti forfetari “determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il
coefficiente di redditività … diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive… pari al 15 per cento”.
Il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva (15%), determinato nell’ambito del quadro LM del mod. REDDITI, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente risultante dal quadro RN.
Di conseguenza,in assenza di altri redditi, ai soggetti che adottano il regime forfetario è preclusa la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF connessa con il sostenimento delle spese di ristrutturazione edilizia.
Residenti a Campione d’Italia: nuove regole di determinazione IRPEF
DomanDa Il signor Marco Anselmo, residente a Campione d’Italia (CO), percepisce redditi di lavoro dipendente (prodotti in euro). A tal proposito, chiede quali siano le regole per determinare la base imponibile ai fini IRPEF, a seguito delle modifiche normative recentemente introdotte.
Risposta L’articolo 25-octies, comma 4, D.L. n. 119/2018, con l’integrale sostituzione dell’art. 188-bis, TUIR, ha modificato le regole di determinazione dell’IRPEF per i soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel Comune di Campione d’Italia.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2018, i redditi prodotti in euro dai citati soggetti concorrono a formare il reddito complessivo al netto della riduzione forfetaria del 30%, con un abbattimento minimo di € 26.000,00.
Si ricorda che la precedente agevolazione, che non trova più applicazione dal periodo d’imposta 2018, prevedeva un’esenzione fino ad € 6.700,00 per i redditi di pensione e di lavoro, innalzata ad € 7.700,00 per i redditi di pensione in euro in favore dei superstiti corrisposti agli orfani residenti a Campione d’Italia.
CU e Mod. 770: Regole per il contribuente forfetario
DomanDa Sono un contribuente che applica il regime forfetario. Nel 2018 ho pagato la parcella ad un professionista senza operare la ritenuta d’acconto. Sono tenuto a presentare la Certificazione Unica e il Mod.
770?
Risposta La Legge di Bilancio 2015 (art. 1, comma 69) prevede che i contribuenti titolari di partita IVA
che applicano il regime forfetario, e che erogano compensi ad un professionista non sono sostituti di imposta e pertanto non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto. Tuttavia, nella
dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale del professionista al quale, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta d‘acconto.
I contribuenti forfetari, non operando alcuna ritenuta d’acconto, sono esonerati dall’obbligo di presentare sia la Certificazione Unica che il Mod. 770.
Pertanto nel caso di specie il contribuente dovrà compilare il quadro RS, righi da RS371 e RS373, del Mod. REDDITI PF 2019 indicando:
– il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
– l’ammontare di tali redditi.
Si precisa che nel caso siano stati corrisposti compensi a più soggetti , occorrerà compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
Bonus asilo nido 2018: posso detrarre le rette sostenute?
DomanDa Avendo beneficiato del Bonus nido nel 2018 posso comunque detrarre dal Modello 730 le rette sostenute per la frequenza di mio figlio all’asilo nido?
Risposta La risposta è negativa.
Il bonus nido (erogato dall’INPS) non è cumulabile con la detrazione fiscale sulle spese sostenute per la frequenza all’asilo nido e viceversa. Quindi, si può godere o di uno o dell’atro beneficio.
Si ritiene che tra le due agevolazioni sia più conveniente il Bonus nido che prevede 11 erogazioni mensili da € 90 rispetto alla detrazione IRPEF che, invece, prevede l’agevolazione del 19% della spesa sostenuta su un importo massimo di € 632,00.
Detraibilità di spese di medicina estetica
DomanDa È possibile portare in detrazione in dichiarazione dei redditi le spese sostenute per interventi chirurgici di medicina estetica?
Risposta Come ricordato con Circolare n. 7/2018, per poter detrarre una spesa riconducibile alla medicina estetica è necessario verificarne la finalità: tali spese infatti sono detraibili solo laddove gli interventi chirurgici oggetto della spesa documentata siano ritenuti necessari:
“per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psicofisici alle persone (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte a) e Circolare 28.01.2005 n. 4, ai fini IVA). “
Cedolare secca locazioni immobili commerciali e relative pertinenze
DomanDa Sono proprietario di un immobile destinato ad uso commerciale (categoria catastale C/1), ed ho intenzione di concederlo in locazione congiuntamente ad una pertinenza (categoria catastale C/2);
l’applicazione della cedolare secca richiede particolari condizioni riguardo al classamento catastale della pertinenza?
Risposta L’articolo 1, comma 59, Legge di Bilancio 2019, che estende l’applicazione della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali,non prevede particolari condizioni legate alle pertinenze locate congiuntamente all’immobile principale; tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate(Circolare n. 8/2019), il regime di tassazione sostitutiva è applicabile esclusivamente alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2(magazzini e locali di deposito), C/6(stalle, scuderie e rimesse) e C/7(tettoie chiuse e aperte).
