Con gli ISA aboliti Studi di Settore
Sommario
Gli ISA mandano in pensione sia gli studi di settore che i parametri
Gli ISA (per i quali il provvedimento dell’Agenzia delle entrate è stato pubblicato venerdì scorso), entreranno per la prima volta in funzione a partire dal periodo d’imposta 2018, quindi nelle dichiarazioni fiscali 2019, mandando definitivamente in pensione i cari vecchi Studi di settore.
Istituiti con l’articolo 7-bis della legge 193/2016 gli ISA sono, o quantomeno aspirano ad essere, un nuovo strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la media di una serie di indicatori elementari attraverso i quali l’Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità attraverso un voto da 1 a 10: tanto più alto è il punteggio ottenuto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà godere anche di uno specifico regime premiale commisurato, appunto, alla virtuosità stimata dagli indicatori.
Ad essere aboliti contestualmente agli SDS saranno anche i parametri; recita, infatti, il punto 2 del citato comma 7-bis: “Contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.
Per cui, l’unico strumento per valutare la bontà fiscale dei comportamenti adottati dai contribuenti, da oggi, saranno esclusivamente gli indicatori di affidabilità fiscale.
ISA , parametri e cause di inapplicabilità
Previste specifiche cause di esclusione ma vengono meno le cause di inapplicabilià
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019. I vari modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Non sono previste cause di inapplicabilità ma vi sono, invece, specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, quali, ad esempio:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
- I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA ad eccezione di quelli di cui al precedente punto 6, i quali, pur non applicando l’ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati.
Tramite il software ISA, il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli ISA. L’applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell’ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.
Nella sezione “note aggiuntive” dell’applicazione è possibile comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA. Il software è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, e dal Servizio telematico (per gli utenti abilitati al servizio).
