Indennità Colf e Badanti ed integrazione reddito di cittadinanza
L’Inps prevede che l’indennità Colf e Badanti è riconosciuta in favore dei lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.
Su domanda dell’interessato, l’indennità – riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 – viene erogata dall’INPS, in un’unica soluzione, a condizione che i predetti lavoratori non siano conviventi col datore di lavoro. Il suo ammontare è pari a 1.000 euro in totale (500 euro per ciascun mese).
Sommario
Requisiti del soggetto richiedente
Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, ovvero Colf e Badanti.
Per quanto concerne le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:
- risulti l’iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
- l’orario settimanale dell’unico rapporto di lavoro o la somma dell’orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
- non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall’INPS, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020.
Incompatibilità con le altre indennità legate all’emergenza COVID-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici – L’indennità domestici non è cumulabile con le seguenti misure:
- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27, D.L. n. 18/2020);
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori del settore agricolo (art. 30, D.L. n. 18/2020);
- indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, D.L. n. 18/2020);
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44, D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’art. 78, D.L. n. 34/2020);
- indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 84, D.L. n. 34/2020);
- indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (art. 98, D.L. n. 34/2020);
- Reddito di emergenza (art. 82, D.L. n. 34/2020);
- Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.
L’indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, inoltre, ai titolari di pensione, diretta e indiretta a carico dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza ex D.Lgs n. 509/94 e D.Lgs n. 103/1996. Risulta, invece, compatibile con i trattamenti assistenziali legati alla disabilità, tra cui l’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Reddito di Cittadinanza e indennità domestici
Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l’articolo 85, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 prevede che «l’indennità non spetta ai percettori per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità».
Così, ad esempio, nel caso in cui per le mensilità di aprile e maggio l’importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc sia pari a 1.000 euro, la domanda di indennità domestici sarà respinta con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all’indennità suddetta.
Laddove, invece, l’ammontare del Rdc/Pdc percepito complessivamente per le mensilità di aprile e maggio sia inferiore a quello delle due indennità mensili previste dalla norma per i lavoratori domestici, il beneficio del Reddito/Pensione di cittadinanza verrà integrato fino all’ammontare dell’indennità domestici complessivamente dovuta.
Supponendo, dunque, che per le mensilità di aprile e maggio, l’importo spettante a titolo di Rdc/Pdc sia pari a 800 euro, la domanda per l’indennità domestici sarà accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 200 euro.
Modalità di presentazione della domanda
L’accesso alla domanda on line è disponibile nella homepage del sito www.inps.it. Da questa pagina, l’utente è quindi indirizzato a quella di autenticazione ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
Chi non possiede alcuna delle suddette credenziali, potrà richiedere il PIN all’Inps tramite il servizio “Richiesta PIN” oppure chiamando il Contact Center.
In alternativa potrà richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).
La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento) e, infine, anche avvalendosi del supporto degli Enti di Patronato.
Pagamento della prestazione
In caso di accoglimento della domanda, come anticipato in premessa, l’importo dell’indennità è pari a 500 euro per ciascuna delle mensilità di aprile e maggio e, dunque, non può superare complessivamente l’importo di 1.000 euro, che sarà erogato in un’unica soluzione.
Nel caso in cui il lavoratore o un componente del suo nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza, il cui importo risulti inferiore a 1.000 euro, la misura spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del Reddito di cittadinanza come quota specifica.
Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., in base alla scelta effettuata all’atto della domanda.
