Autofattura Elettronica: Guida Aggiornata al Reverse Charge (TD16-TD19)
Fatturazione Elettronica & Reverse Charge
In sintesi
Per gli acquisti in reverse charge da fornitori esteri, dal 1° luglio 2022 è obbligatorio integrare la fattura tramite documento elettronico allo SdI, usando TD17 (servizi), TD18 (beni UE) o TD19 (beni art. 17 c.2). Per il reverse charge interno (edilizia, pulizie, rottami, ecc.) si usa il codice TD16, il cui invio allo SdI resta però facoltativo: obbligatoria è invece l'integrazione dell'IVA nei registri, in qualunque forma la si effettui.
All'atto del primo approccio ai documenti di integrazione/autofattura, una delle domande che con più frequenza viene posta è se il documento debba indicare solo l'imponibile e la relativa imposta sul valore aggiunto, oppure se occorra inserire tutti gli articoli presenti nella fattura originale. Un altro dubbio frequente riguarda come inserire i riferimenti alla fattura estera originale ricevuta dal fornitore. Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle regole di compilazione dei file e-fattura sono chiare su entrambi i punti.
Sommario
Come compilare il file XML di integrazione per fornitori esteri
Ecco le regole di formazione del file XML di integrazione/autofattura conseguenti a un acquisto di beni e servizi da soggetti non stabiliti in Italia:
- Al campo cedente/prestatore vanno indicati i dati del fornitore estero, mentre il campo cessionario/committente accoglie i dati del soggetto residente che emette il documento di integrazione/autofattura.
- Per la data del documento (campo 2.1.1.3): se il fornitore è UE, va indicata la data di ricezione della fattura (o una data comunque compresa nel mese di ricezione); se il fornitore è extra-UE, si indica la data di effettuazione dell'operazione (o una data compresa nel mese di effettuazione).
- Nei campi imponibile e IVA va indicato esclusivamente l'imponibile complessivo dell'operazione e la relativa imposta (o il codice natura, se l'operazione non è imponibile IVA). Non è necessario ricopiare tutti gli articoli presenti nel documento originario.
- Per il collegamento con la fattura estera originaria si compilano i campi della voce "Estremi fattura" (campo 2.1.6): al campo 2.1.6.1 si indica sempre la riga 1, visto che l'autofattura/documento di integrazione consta di norma di una sola riga; al campo 2.1.6.2 va il numero della fattura estera (o il numero identificativo assegnato dallo SdI, se il documento originario è già presente nel sistema); al campo 2.1.6.3 va la data della fattura estera originaria.
Per completezza, con il decreto semplificazioni è stata introdotta la possibilità di non comunicare le operazioni transfrontaliere passive di acquisto di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA, se singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro.
Reverse charge esterno: TD17, TD18, TD19
Per gli acquisti da soggetti stabiliti e/o residenti in UE o extra UE è obbligatorio, dal 1° luglio 2022, integrare la fattura ricevuta (solitamente in formato cartaceo) emettendo un documento elettronico, indicando come cedente/prestatore il fornitore estero e come cessionario/committente sé stesso.
| Codice | Descrizione | Quando si usa |
|---|---|---|
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero | Fornitore di servizi UE o extra-UE: se UE, si integra la fattura con aliquota e imposta; se extra-UE, si emette un'autofattura con l'imposta da versare all'Erario. |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari | Acquisto di beni da un soggetto UE (anche in caso di introduzione dei beni in un deposito IVA): l'acquirente italiano integra la fattura e versa l'IVA. |
| TD19 | Integrazione o autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 | Il venditore estero cede beni già presenti in territorio italiano: l'acquirente integra (se venditore UE) o autofattura (se venditore extra-UE), indicando i dati dell'imposta. |
Alcuni accorgimenti pratici: è consigliabile usare una numerazione distinta da quella delle fatture attive, e come data documento va indicata una data compresa nel mese di ricezione della fattura in reverse charge.
Reverse charge interno: il codice TD16
Per le operazioni soggette a reverse charge interno in Italia (cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento relative a edifici, ecc.), la fattura viene normalmente inviata allo SdI dal fornitore con uno dei codici natura N6 (da N6.1 a N6.9, a seconda del settore).
L'acquirente può decidere di emettere un'autofattura integrativa che transita dal Sistema di Interscambio, utilizzando il documento TD16, denominato "integrazione fattura per reverse charge interno".
Va comunque detto che inviare il TD16 allo SdI offre vantaggi pratici concreti: la conservazione a norma del documento avviene automaticamente e i dati alimentano i registri IVA precompilati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Novità 2024-2026: fatture irregolari e IVA trimestrale
📌 Dal 1° settembre 2024, se il fornitore emette una fattura irregolare o omette del tutto di emetterla, il cessionario/committente può segnalarlo all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, emettendo un'autofattura TD20 seguita da un documento di integrazione TD16: in questo modo evita le sanzioni che altrimenti gli verrebbero contestate.
📌 Dal 1° ottobre 2025, i contribuenti in regime forfettario non versano più mensilmente, ma trimestralmente, l'IVA dovuta sugli acquisti esteri in reverse charge (TD17, TD18, TD19), con scadenza al 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
📌 Dal 15 maggio 2026 sono in uso le nuove specifiche tecniche 1.9.1 della fatturazione elettronica, che introducono controlli aggiuntivi sulle fatture verso cessionari/committenti appartenenti a un Gruppo IVA e nuovi campi gestionali: se gestisci flussi di reverse charge consistenti, verifica che il tuo software di fatturazione sia aggiornato a queste specifiche.
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Domande frequenti
Come si compila il file XML di integrazione per acquisti da fornitori esteri?
Nel campo cedente/prestatore vanno i dati del fornitore estero, nel campo cessionario/committente i dati del soggetto italiano. Nei campi imponibile e IVA va indicato l'imponibile complessivo e la relativa imposta, senza ricopiare tutti gli articoli della fattura originale. Il collegamento alla fattura estera si effettua compilando il campo "Estremi fattura" con numero e data del documento originario.
Quali codici documento si usano per il reverse charge esterno?
TD17 per l'integrazione o autofattura relativa all'acquisto di servizi dall'estero, TD18 per l'integrazione per acquisto di beni intracomunitari, TD19 per l'integrazione o autofattura per acquisto di beni già presenti in territorio italiano ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. L'invio di questi documenti allo SdI è obbligatorio dal 1° luglio 2022.
L'invio del TD16 per il reverse charge interno è obbligatorio?
No, l'invio del documento TD16 al Sistema di Interscambio resta facoltativo: è un'alternativa all'integrazione manuale o tramite documento separato allegato alla fattura. Resta invece sempre obbligatoria l'integrazione dell'IVA nei registri, la cui omissione o il cui ritardo sono sanzionabili anche se il TD16 non viene inviato.
Cosa fare se il fornitore emette una fattura irregolare o omette di emetterla?
Dal 1° settembre 2024 il cessionario/committente può segnalare all'Agenzia delle Entrate la fattura irregolare o omessa entro 90 giorni, emettendo un'autofattura TD20 seguita da un documento di integrazione TD16, evitando così le sanzioni che altrimenti gli verrebbero contestate.
I forfettari devono ancora versare mensilmente l'IVA sugli acquisti esteri in reverse charge?
No. Dal 1° ottobre 2025 il versamento dell'IVA dovuta su acquisti esteri (TD17, TD18, TD19) da parte dei contribuenti in regime forfettario non è più mensile ma trimestrale, con scadenza al 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Articolo a cura del team tecnico Euromedian, specialisti in software per PMI dal 1998.
