Fattura immediata esclude il documento commerciale?
Sommario
Fattura immediata: invio al SdI entro 12 giorni ed esclusione del documento commerciale
Alla luce delle modifiche apportate all’art, 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972, la fattura immediata può essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro i 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione. Può dunque verificarsi, diversamente dal passato, che il contribuente esca dall’esercizio commerciale senza alcun documento e la fattura immediata venga “trasmessa” in un momento successivo.
La fattura rappresenta la principale forma di certificazione dei corrispettivi. Conseguentemente, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’emissione del documento sostituisce integralmente lo scontrino elettronico. Tuttavia, la fattura può essere inviata al SdI anche successivamente, purché entro il predetto termine di 12 giorni. In tal caso, il soggetto cedente, oltre all’obbligo di trasmissione del documento digitale, non sarà tenuto ad ulteriori adempimenti.
La fattura immediata esclude il documento commerciale ?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui il contribuente scelga di rilasciare volontariamente la fattura al cliente, non sarà tenuto a consegnare il documento commerciale. In pratica, tale soggetto potrà uscire dall’esercizio commerciale senza essere possesso di alcuna documentazione relativamente all’acquisto effettuato. Ciò a condizione che il documento digitale sia inviato al SdI, entro i 12 giorni successivi rispetto al momento di effettuazione dell’operazione. Ovviamente, è stato specificato che si deve trattare di una fattura emessa in formato elettronico, salvo i casi in cui a determinati soggetti è consentita ancora la fatturazione cartacea. L’importante è che la fattura – anche se semplificata perché l’importo non supera 400 euro – venga emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini Iva.
L’attività di controllo della Guardia di Finanza
Si pone, così, il problema delle attività di controllo qualora, dopo che l’operazione potrà considerarsi effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, la Guardia di Finanza, o più in generale i verificatori, dovessero constatare nel medesimo giorno la mancata emissione e consegna del documento commerciale.
A tal fine, sarà necessario dichiarare che il contribuente trasmetterà al Sistema di Interscambio, entro il termine di 12 giorni previsto dal citato art. 21, comma 4 del decreto Iva, la fattura elettronica immediata. Sarà inevitabile la formazione di contenzioso in quanto il contribuente non riuscirà a dimostrare, dal punto di vista documentale, la volontà di trasmettere al predetto sistema la fattura entro i termini previsti dalla legge. In realtà, il problema si poneva anche in precedenza, ma anteriormente all’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, la fattura immediata risultava solitamente emessa all’atto della transazione o al momento del pagamento della prestazione di servizi, con la consegna del documento al cliente che usciva dall’esercizio commerciale. In questo caso, nell’ipotesi in cui il controllo fosse stato effettuato in corrispondenza di tale momento, il contribuente era in grado di dimostrare l’avvenuta emissione del documento. Ora, invece, con la previsione dell’ampio lasso temporale di 12 giorni, risulterà difficile dimostrare, in punto di fatto, l’osservanza dei termini di legge.
Il documento commerciale e la fatturazione differita
Il documento commerciale, può poi comunque essere utilizzato, per l’emissione della fattura differita. In tale ipotesi, all’atto della consegna della merce, il contribuente consegna all’acquirente il documento commerciale e la fattura differita potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare n. 3/E del 2020, che l’obbligo di emissione del documento commerciale sussiste anche qualora i beni oggetto di cessione siano stati consegnati ed il corrispettivo non sia stato riscosso. In tale ipotesi, il documento commerciale dovrà recare l’indicazione corrispettivo non riscosso.
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