FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO DI CARBURANTI

 

Il 1 luglio 2018 sarĂ  la prima data spartiacque per l’introduzione della fatturazione elettronica: tutte le operazioni riguardanti l’acquisto di benzina e gasolio dovranno sottostare all’obbligo di emissione di fattura digitale, così da rendere i pagamenti tracciabili ai fini della detrazione IVA.

Tutto ciò si traduce nella necessità di utilizzare questo strumento per documentare gli acquisti di carburante effettuati presso impianti stradali di distribuzione da tutti i soggetti aventi partita IVA.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate
verso soggetti privati residenti o stabiliti in Italia, qualora documentate da fattura, questa deve
essere in forma elettronica, tramite il canale SDI a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il comma 920, Legge n. 205/2017, in particolare, integra l’articolo 22, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
(Legge IVA), aggiungendo la seguente frase:
“Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da
parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Ne consegue che imprese e professionisti(soggetti passivi IVA) che effettuano acquisti di carburantenon dovranno più compilare la scheda carburantiin relazione a ciascun veicolo ma riceveranno dall’esercente dell’impianto stradale di distribuzione apposita fatturache dovrà essere obbligatoriamente elettronica.
Si osserva, inoltre, che testualmente la novella normativa fa riferimento solo ai carburanti e non
ai lubrificanti; si ritiene, tuttavia, di dover estendere l’obbligo di fatturazione anche alle cessioni
di lubrificanti.
Al comma 927 della Legge di Bilancio 2018 è previsto che tale obbligo di fatturazione elettronica abbia effetto a partire dal 1° luglio 2018

Inoltre, si evidenzia che viene modificato anche l’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 696/1996 con
il quale viene prevista l’esclusione dall’obbligo di certificazione delle cessioni di carburanti e lubrificantinon più generalizzata, ma dal 1° luglio 2018, solo con riferimento alle cessioni verso soggetti che acquistano fuori dall’esercizio d’impresa, arte e professione (cessioni
verso privati).
Infine, va rilevato che la scheda carburanti è:
– istituita per ciascun veicolo, con relativa indicazione della targa, al fine di permetterne l’individuazione;
– costituita dalle annotazioni di acquisto carburante di ciascun mese o trimestre.

Diversamente, la fattura elettronica relativa ai carburanti:
– non conterrĂ  piĂą l’indicazione obbligatoria del veicolo e dei chilometri;
– sarĂ  emessa in occasione di ogni acquisto di carburanti.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si ritiene che la fattura possa essere emessa entro le ore  24.00 del giorno in cui viene effettuato l’acquisto (momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972)

In alternativa, l’imprenditore può richiedere una “card” ad una compagnia petrolifera, attraverso la quale far transitare gli acquisti di carburante ed ottenere così una fattura mensile riepilogativa (dal 1° luglio 2018 elettronica).

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