Fattura elettronica degli agenti di commercio

Agenti di commercio

I soggetti che svolgono attività di rappresentanza oltre alla contribuzione obbligatoria IVS sono soggetti alla contribuzione obbligatoria integrativa ENASARCO.
Tale contribuzione è appunto gestita dalla Fondazione ENASARCO che assicura all’agente prestazioni pensionistiche e assistenziali integrative.

Indice dei contenuti
  • Determinazione del contributo
  • La fattura elettronica
  • La compilazione del file .xml

  • Determinazione del contributo


    L’articolo 4, Regolamento ENASARCO stabilisce che il contributo per l’erogazione delle pensioni è fissato in misura percentuale sulle provvigioni ed è a carico sia del preponente che dell’agente.
    L’art. 4, comma 2 del citato Regolamento stabilisce le percentuali di contribuzione ENASARCO
    che devono essere applicate dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, nel rispetto dei limiti massimi e minimi.
    A detta contribuzione provvede direttamente il preponente (casa mandante), che quindi corrisponderà all’ENASARCO una somma pari ad una percentuale delle provvigioni erogate all’agente o rappresentante.
    Il sistema di previdenza ENASARCO per agenti e rappresentanti che svolgono la loro attività costituitiin forma non di società di capitaliè basato su:
    * un’aliquota contributiva, che per il 2019 è pari al 16,5%;
    * dei minimali contributivi;
    * dei massimali contributivi.
    La percentuale contributiva per i versamenti al Fondo di Previdenza a carico sia dell’agente
    che della casa mandante,per l’anno 2019,sarà quindi così suddivisa:
    * 8,25% a carico del preponente;
    * 8,25% a carico dell’agente.
    Qualora il preponente si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata,gli stessi (casa mandante e parzialmente gli agenti) sono tenuti al pagamento di un contributo determinato in base ad aliquote applicate a scaglioni delle provvigioni dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.

    La fattura elettronica


    Come noto, dal 1° gennaio di quest’anno imprese e professionisti emettono obbligatoriamente ed esclusivamente fatture elettroniche,utilizzando il Sistema di Interscambio, pertanto, anche l’Agente di Commercio rientra tra quelle categorie obbligate ad emettere fattura elettronica, sempreché non rientri nel regime contabile dei contribuenti minimi o forfetari.


    Si precisa, infatti, che sono esonerati dall’obbligo della fattura elettronica i soggetti passivi che applicano i sopra citati regimi agevolati.

    La Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’aumento (generalizzato) a € 65.000 del limite dei ricavi/compensi, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, per l’accesso/permanenza al regime forfetario.


    Infine, va considerato che le provvigioni devono essere assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto pari al primo scaglione IRPEF (23%) calcolata sul 50% delle provvigioni stesse (20% se l’agente si avvale in via continuativa di dipendenti o collaboratori).

    La compilazione del file .xml

    In merito alla compilazione del file .xml relativo alla fattura elettronica andiamo ad esaminare come deve essere compilata la linea di dettaglio relativa alle provvigioni e come si espongono in fattura la ritenuta d’acconto e il contributo ENASARCO.

    1) La linea di dettaglio


    Le provvigioni dell’Agente nel file .xml vengono riportate nella sezione “DatiBeniServizi”, che deve essere compilata nel seguente modo:
    * descrizione: “provvigioni relative a …”;
    * quantità: “1”;
    * prezzo unitario: importo delle provvigioni;
    * aliquota IVA: “22%”;
    * natura: non è compilabile avendo indicato una percentuale di aliquota IVA;
    * prezzo totale: corrisponde al valore totale delle provvigioni.
    All’interno della sezione va selezionato il blocco “Ritenuta”che permette di specificare se la provvigione dell’agente è soggetta o meno alla trattenuta.
    Se la provvigione è soggetta a ritenuta, l’elemento viene valorizzato con “Sì”; in questo caso il sistema controlla la presenza del blocco “Dati Ritenuta”; qualora il blocco non venga compilato il file viene scartato.


    2) La ritenuta d’acconto


    In fase di compilazione del file .xml deve essere selezionato il blocco “Dati Ritenuta”, che andrà
    successivamente compilato nel modo seguente:
    * nel campo “TipoRitenuta”, va indicato se si tratta di una ritenuta di persona fisica (RT01) o di
    persona giuridica (RT02), ad esempio, se l’agente è una SNC;
    * nel campo “ImportoRitenuta”, si deve indicare il valore della ritenuta (pari al 23%) calcolata sul
    50% o sul 20% delle provvigioni;
    * nel campo “AliquotaRitenuta, il 23%;
    * nel campo “CausalePagamento”, va indicato il codice causale desunto dalle codifiche del Mod. CU. Per quanto riguarda le provvigioni vi sono i seguenti codici:
    Q – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
    R – provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
    S – provvigioni corrisposte a commissionario;
    T – provvigioni corrisposte a mediatore;
    U – provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
    V – provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a
    incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e
    periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
    V2 – redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio.


    3) Il contributo ENASARCO


    La prima cosa da evidenziare è che il contributo ENASARCO non è un tipico contributo destinato ad una Cassa di Previdenza (che usualmente concorre alla determinazione dell’imponibile a cui applicare l’IVA) ma, come riportato anche nella FAQ n. 7 dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, la sua gestione è similare a quella di una “ritenuta”.


    ATTENZIONE
    Nonostante, quindi, si tratti di contributi previdenziali, non si dovrà compilare il blocco “Dati Cassa Previdenziale”.


    L’Agenzia delle Entrate propone quindi come soluzione quella di esporre il contributo ENASARCO, nella linea di dettaglio, aggiungendo alla stessa il blocco “Altri dati gestionali”, nel quale indicare:

    * nel campo “Tipo Dato”: CASSA-PREV;
    * nel campo “Riferimento Testo”: ENASARCO con il relativo codice TC07, così come indicato nelle specifiche tecniche al Provvedimento 30 aprile 2018;
    * nel campo “Riferimento Numero”: l’importo del contributo ENASARCO per la quota a carico dell’agente.

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