Esonero contributivo INPS

Di particolare interesse sono le informazioni fornite con riferimento alla corretta gestione della domanda di esonero contributivo per le Gestioni Artigiani e Commercianti, in presenza di collaboratori/coadiuvanti.; domanda che scade il l 30 settembre 2021.

Come noto, l’ammontare del beneficio effettivamente concesso sarà conosciuto solo a “chiusura del canale”, poiché fermo restando il tetto massimo di esonero concedibile che è stabilito dalla norma in 3.000 euro, sarà prima necessario verificare che le somme complessivamente stanziate, pari a 1.500 milioni di euro, risultino sufficienti a coprire tutte le richieste, diversamente si procederà a riparto.

Fattispecie concreta anno bianco e impresa familiare

Detto questo, nel caso specifico di impresa familiare o, comunque, di presenza di collaboratori e coadiuvanti, già la Circolare 124/2021 aveva fornito un’importante precisazione, specificando che: l’esonero spetta per l’importo dovuto dal titolare della posizione contributiva in misura pari alla somma della contribuzione esonerabile per ciascun lavoratore iscritto alla Gestione speciale dell’AGO e presente nel nucleo aziendale alla data del 1° gennaio 2021. Per ciascun lavoratore e collaboratore familiare è previsto il riconoscimento dell’esonero nel limite massimo individuale di 3.000 euro, riparametrato e applicato su base mensile.

Ne consegue che, ad esempio, se un’impresa familiare consta di un titolare ed un coadiuvante, entrambi già risultanti come iscritti alla data del 1° gennaio 2021, l’esonero concesso può potenzialmente raggiungere l’ammontare di 6.000 euro; viceversa, se l’impresa (che chiaramente deve rispettare tutti gli ulteriori requisiti previsti per l’esonero, che in questa sede non si richiamano ulteriormente essendo stati oggetto di approfondimento in precedenza), era già attiva nel 2020, ma il coadiuvante è stato iscritto nel 2021, l’esonero spetterà con riferimento al solo titolare, e quindi per un ammontare massimo di 3.000 euro.

Chi ha diritto a richiedere domanda di esonero contributivo

Fissato il perimetro della norma, il “vademecum” va ora a meglio chiarire le modalità, specificando che la domanda di esonero deve essere presentata esclusivamente dal titolare della posizione previdenziale, poiché è solo in capo a tale soggetto che insiste l’obbligo di versamento dei contributi propri e degli eventuali collaboratori.

Nel caso proposto, quindi, sarà solo il titolare a presentare domanda, dopo di che, in automatico, l’INPS rileverà la presenza dei collaboratori e ne terrà conto nella determinazione dell’esonero (che comunque potrà essere utilizzato solo dal titolare).

In sintesi, i coadiuvanti e collaboratori non devono presentare distinta domanda di esonero contributivo.
Definito il quadro d’insieme, vi è tuttavia da rilevare che questa impostazione potrebbe generare qualche “stortura”; tendenzialmente, siamo portati a pensare che la contribuzione sia comunque riferibile distintamente a ciascuno dei soggetti iscritti, tant’è che se torniamo con la memoria all’indennità Covid-19 dei 600 euro, certamente ricorderemo che titolari e coadiuvanti dovevano presentare domanda separatamente, ed i requisiti di accesso a quel beneficio dovevano essere verificati distintamente in capo a ciascuno di essi.

In questo caso, invece, l’approccio è diverso, poiché si parte dal presupposto che l’esonero spetti, e quindi le dovute condizioni debbano essere rispettate, dal soggetto tenuto al versamento, ovvero il titolare della posizione, posto che non necessariamente questi esercita poi la rivalsa sul collaboratore.

Come si diceva, questa impostazione, che pure trova fondamento nel meccanismo di riscossione dei contributi, potrebbe risultare distorsiva nel caso in cui il titolare si trovi nella condizione di non poter accedere alla misura agevolativa.

A tal proposito, si ricorda che tra le condizioni che occorre rispettare troviamo il fatto di non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e non essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Con riguardo a tali requisiti la circolare 124/2021 precisa che gli stessi sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).

Ne consegue che, se per esempio un’impresa commerciale è composta da titolare e coadiuvante, ed il titolare è pensionato per l’intero anno 2021, tale soggetto non potrà presentare domanda di esonero contributivo, e di conseguenza il beneficio verrà meno sia per il titolare stesso che per il coadiuvante.

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