Emergenza coronavirus: Misure urgenti per il settore Giustizia
Il Governo, per contenere gli effetti negativi del virus, salvo alcune eccezioni tassativamente indicate del legislatore, ha emanato alcune ordinanze straordinarie per la Magistratura:
- da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute;
- sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati e, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie e alla Magistratura militare.
Invece dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 «negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Il periodo di sospensione delle udienze, ferma restando la trattazione degli affari esclusi dal “blocco”, ha lo scopo di consentire ai dirigenti degli Uffici giudiziari di avere tempo sufficiente per realizzare misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.
Il legislatore ha poi introdotto misure specifiche:
- in materia di prescrizione e decadenza;
- in materia di decorso dei termini nei procedimenti penali;
- in materia di partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, e di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati.
Quanto alla partecipazione alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, si farà ricorso a videoconferenze o collegamenti da remoto, mentre i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’Amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente.
Misure specifiche sono stare prese anche per il settore della giustizia contabile e amministrativa. Per quest’ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall’8 marzo 2020 e fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione feriale).
Resta ferma l’applicazione delle previsioni di cui al Decreto-Legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
