Ecobonus del 110% e Bonus facciate novità

Ecobonus 110 anche per la seconda casa e per gli alberghi e proroga fino al 2022 del bonus 110% nel decreto rilancio

La maxi-detrazione del 110 per cento sarà prevista sulle c.d. “seconde case”, cioè sulle residenze non utilizzate come dimora abituale e detenute presso località turistico-balneari o di montagna.

Le seconde case escluse e quelle ammesse 

Il legislatore ha letteralmente inteso di non escludere tutte le “seconde case”, ma solo quelle aventi determinate caratteristiche. Dovrebbe trattarsi, in linea teorica, di immobili di maggior pregio se non altro perché possono essere utilizzati senza dividere con altri soggetti gli spazi comuni (utilizzo esclusivo del giardino, un unico ingresso, etc.), in poche parole sono escluse le seconde case di lusso.

Il comma 9 della disposizione in commento prevede che la maxi-detrazione si applica agli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10. Tale ultima disposizione prevede che la novità non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Preliminarmente deve essere osservato che il legislatore non ha posto alcuna limitazione per gli interventi effettuati dai condomìni. Pertanto, se la “seconda casa” ubicata in una località di mare o in montagna si trova in un condominio, il rifacimento, ad esempio, del cappotto termico del condominio, darà diritto a fruire della detrazione del 110 per cento. Se successivamente a questo intervento il proprietario della singola unità immobiliare a disposizione, effettuasse il cambio delle tipologie di infisso, in modo da ottenere un risparmio energetico, si verificherà il c.d. effetto traino. Anche in questo caso sarà possibile fruire, per la sostituzione delle finestre, della detrazione rinforzata del 110 per cento. È irrilevante che l’intervento sia effettuato su una “seconda casa”.

È necessario ancora osservare che gli immobili a disposizione esclusi dal beneficio sono solo gli edifici unifamiliari. Presumibilmente la scelta è dovuta alla circostanza che il legislatore ha considerato tale tipologia di immobili di maggior pregio, rispetto alle seconde case poste all’interno di un condominio.
La previsione esplicita della limitazione ai soli edifici unifamiliari vuole significare che per le altre tipologie di immobili come, ad esempio, le residenze bifamiliari o le trifamiliari, anche se utilizzate come abitazioni secondarie, dovrebbe essere possibile fruire della maxi-detrazione. Probabilmente, la scelta del legislatore risiede nel fatto che questa tipologia di immobili è di minor pregio rispetto agli edifici unifamiliari.

Il problema, come detto, dovrebbe essere completamente superato laddove fossero accolti gli emendamenti presentati durante l’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio. Il beneficio dovrebbe essere esteso a tutte le seconde case, con l’esclusione degli immobili di lusso aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli). Probabilmente il beneficio sarà esteso anche agli alberghi. Ciò anche in considerazione della rilevante crisi che ha investito l’intero settore turistico.

L’estensione potrebbe riguardare anche il profilo soggettivo. Potrebbero essere ammessi al beneficio anche gli enti non commerciali la cui esclusione non è spiegabile anche perché i criteri di tassazione sono praticamente equivalenti a quelli previsti per le persone fisiche.
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Il bonus facciate 

L’articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo bonus che prevede la detraibilità dall’imposta lorda del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del DM n.1444/1968. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e non sono previsti limiti massimi di spesa, a differenza delle agevolazioni già presenti in materia.

Per le modalità applicative dell’agevolazione, il comma 223 rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Interventi influenti dal punto di vista termico 

Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:

  • i requisiti indicati nel decreto del MISE del 26 giugno 2015, che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio.

Come precisato nella Circolare n. 2/E/2020, per tali interventi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”.

Interventi su balconi, ornamenti e fregi 

La Circolare n.2/2020 ha chiarito che la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi. Sono, inoltre, ammessi all’agevolazione i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori, come perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, come le spese per l’installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori.

Modalità di pagamento delle spese 

Il pagamento delle spese va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto, attualmente nella misura dell’8%. Per consentire l’applicazione della predetta ritenuta possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini del c.d. ecobonus di cui all’articolo 14 del DL n. 63/2013 o della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR.

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