Cos’è la Digital Tax?
Sommario
Che cos’è la Digital Tax
E’ una tassa che colpisce tutti i servizi digitali offerti in rete dai grandi colossi come Google, Amazon e Facebook. L’obiettivo è quello di garantire equità fiscale e concorrenza leale.
Requisiti oggettivi
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 37, legge n. 145/2019, sono considerati servizi digitali, da assoggettare a tassazione:
- la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
- la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
Requisiti soggettivi
L’imposta sui servizi digitali si applica ai soggetti passivi che nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo:
- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.
Requisiti territoriali
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in tale periodo.
Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:
a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere a un’interfaccia digitale;
b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:
1. il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta;
2. il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;
c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.
Novità: requisiti territoriali
Con l’inserimento dei nuovi commi 40-bis e 40-ter dell’art. 1, legge n. 145/2018 viene esplicitato che:
a) il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.
Inoltre, quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.
Precisazioni:
I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo IVA, che realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.
Inoltre, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi relativi all’imposta digitale.
Come viene applicata la Digital Tax?
L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare. Il suo versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro il 31 marzo dello stesso anno.
I soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta sui servizi digitali devono tenere un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili.
Il gruppo euromedian.com è sempre pronto a fornirvi utili suggerimenti e aggiornamenti in tempo reale, perché lavoriamo accanto al contribuente sempre disponibili a chiarire ogni Vostro dubbio.
Siamo felici di aiutarvi.
Per ulteriori info è possibile contattarci al seguente link:
contattaci per info ed assistenza o scopri da te il nostro software di fatturazione elettronica scaricandolo gratuitamente da scopri il software gestionale.