Cos’è la Digital Tax?

 

Che cos’è la Digital Tax

E’ una tassa che colpisce  tutti i servizi digitali offerti in rete dai grandi colossi come Google, Amazon e Facebook. L’obiettivo è quello di garantire equità fiscale e concorrenza leale.

Requisiti oggettivi

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 37, legge n. 145/2019, sono considerati servizi digitali, da assoggettare a tassazione:

  • la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;

Requisiti soggettivi

L’imposta sui servizi digitali si applica ai soggetti passivi che nel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato, singolarmente o a livello di gruppo:

  •  un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.

Requisiti territoriali

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in tale periodo.

Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se:

a) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere a un’interfaccia digitale;

b) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se:

1. il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d’imposta per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d’imposta;

2. il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l’utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d’imposta che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato;

c) nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall’utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un’interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d’imposta o di un periodo d’imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d’imposta.

Novità: requisiti territoriali

Con l’inserimento dei nuovi commi 40-bis e 40-ter dell’art. 1, legge n. 145/2018 viene esplicitato che:

a) il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all’indirizzo di protocollo internet (lP) del dispositivo stesso o ad altro sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Inoltre, quando un servizio imponibile di cui al comma 37 è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Precisazioni:

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e di un numero identificativo IVA, che realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta sono tenuti a richiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai fini dell’imposta sui servizi digitali.

Inoltre, i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l’evasione e la frode fiscale, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi relativi all’imposta digitale.

Come viene applicata la Digital Tax?

L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare. Il suo versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi tassabili. I soggetti passivi  sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili prestati entro il 31 marzo dello stesso anno.

I soggetti passivi tenuti al versamento dell’imposta sui servizi digitali devono tenere un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili.

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