Decreto cura Italia: sospensione fatture e corrispettivi elettronici è possibile?

Quesito 1.7 della Circolare AdE nr. 8/E avente ad oggetto “Emissione della fattura elettronica in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura”, fornisce chiarimenti interpretativi al decreto Cura italia

Le questioni basilari in ordine alla sospensione degli adempimenti riguardano:

  • Emissione della fattura (elettronica o analogica)
  • Trasmissione telematica dei corrispettivi RT
  • Trasmissione telematica dei corrispettivi in “fase transitoria”, ovvero laddove si utilizzino ancora scontrini e ricevute fiscali per poi trasmettere i dati telematicamente entro il mese successivo.

Emissione della fattura 

Il quesito posto all’AdE verte sul dubbio se l’emissione delle fatture rientri o meno tra gli adempimenti tributari sospesi, o se quanto meno se sia invocabile l’esimente connessi all’evento di forza maggiore che impedisca di ottemperare (articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Sul punto l’Agenzia, dopo aver richiamato le disposizioni generali * in ordine ai tempi previsti per l’emissione delle fatture dettato dall’articolo 21 del D.P.R. 633/72 , precisa che:

  • a) i soggetti non obbligati alla e-fattura (es. forfettari) possono ottemperare in via analogica, quindi per esempio su carta o in pdf, ed inviare la fattura così prodotta al cliente, ad esempio ricorrendo alla posta elettronica.
  • b) i soggetti obbligati alla e-fattura possono usare i software dell’Agenzia delle Entrate, con ciò lasciando intendere che il mancato accesso, per esempio, ai propri gestionali non costituisce giustificazione alla mancata emissione della e-fattura, emissione che, ricordiamo, corrisponde con la trasmissione del file al SdI.

In maniera inequivocabile e definitiva l’Agenzia afferma: “essendo il predetto documento [fattura] destinato alla controparte contrattuale , [la fattura stessa] è funzionale all’esercizio esercizio di alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (si pensi alla detrazione dell’IVA o alla deducibilità dei costi da parte del cessionario/committente). Alla luce di quanto sopra, dunque, l’emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi”.

Un’importante apertura, seppure di portata limitata, è invece quella discende dall’interpretazione data dall’Agenzia all’esimente connessa alle cause di forza maggiore in questo specifico quadro; richiamate numerose pronunce della Cassazione, l’Agenzia si rifà alla circolare ministeriale n. 180 del 10 luglio 1998, nella quale si precisa che «Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un’interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l’esecuzione dell’adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto».

Posto quindi che l’emissione delle fatture (analogiche ed elettroniche) non è sospesa, resta comunque la via d’uscita della causa di forza maggiore ma, attenzione, come precisa la Circolare l’effettiva applicabilità di tale esimente dovrà essere verificata da parte dell’Ufficio competente, che dovrà verificare il ricorrere degli elementi valutandoli in base al caso concreto.

Non si tratta quindi affatto di un’esimente “automatica”, bensì di una scialuppa di salvataggio per coloro che non hanno emesso fattura nei tempi previsti in quando assolutamente impossibilitati (ad esempio, a causa della totale assenza di connessione internet).

Corrispettivi da RT

Quanto agli aspetti connessi alla trasmissione telematica di corrispettivi, laddove venga utilizzato il Registratore Telematico, come ben sappiamo e ribadito in Circolare, la trasmissione dei dati costituisce un tutt’uno con la memorizzazione dei dati stessi. Di conseguenza, la trasmissione non è sospesa.

Tuttavia, troviamo un’importate apertura: “In un’ottica di massimo favor per i contribuenti, si ritiene che facciano comunque eccezione (e ricadano, quindi, nella sospensione) le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo)”.

Corrispettivi in fase transitoria 

Se l’emissione di fattura non è sospesa, e nemmeno la trasmissione dei dati da parte del RT, discorso diverso vale per la procedura transitoria ex D.L. 34/2019.

Sul punto, anche in questo caso,la trasmissione dati è sospesa.

Recita infatti testualmente la circolare “Ricade, evidentemente, nella sospensione anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi prevista dal comma 6-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, attualmente in vigore per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400 mila euro che non utilizzano ancora un registratore telematico ovvero la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali. Similarmente, possono ricadere nella sospensione i termini di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici”.

* Ad ultimo, è stato il Decreto Crescita a cambiare le regole sull’emissione delle fatture elettroniche, portando da 10 a 12 giorni il termine massimo per l’invio.

 

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