Dal 1° agosto pausa estiva per pagamenti e scadenze fiscali
Dal 1° agosto al 4 settembre il Fisco concede una tregua estiva ai contribuenti. Le richieste del Fisco beneficiano infatti della pausa estiva.
Il Fisco va in vacanza fino al 4 settembre, anche per i versamenti delle somme dovute dai contribuenti a seguito di avviso bonario, conseguente ai controlli automatici o formali degli uffici.
Le ferie più importanti riguardano gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto, la sospensione dal 1° agosto al 31 agosto dei termini processuali, le richieste del Fisco, che beneficiano di una tregua dal 1° agosto al 4 settembre.
Sommario
La proroga per i modelli F24
Con la proroga di Ferragosto, gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni. Per i versamenti da fare con il modello F24 si intendono i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
Termini processuali sospesi dal 1° al 31 agosto
I termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto. La decorrenza del termine per il compimento di una determinata attività processuale si interrompe durante il periodo di sospensione e riprende a decorrere da questa; il tempo trascorso prima della sospensione si somma con quello che ricomincia a trascorrere dopo. Si può fare l’esempio di una controversia che non era ammessa alla chiusura delle liti pendenti, il cui termine è scaduto il 31 maggio 2019, con appello da presentare a seguito di sentenza depositata il 26 febbraio 2019 (senza notifica diretta). I sei mesi, che scadrebbero il 26 agosto, si “spostano”, grazie ai 31 giorni della sospensione, al 26 settembre 2019.
Al riguardo, si ricorda che i termini di impugnazione per le liti che potevano essere definite, sono “sospesi” per 9 mesi, dal 24 ottobre 2018 al 31 luglio 2019. La sospensione riguarda i termini di impugnazione della sentenza (per l’appello, la revocazione ordinaria o il ricorso per Cassazione) e di riassunzione della lite. La sospensione riguarda anche le impugnazioni incidentali, quindi, ad esempio, il termine di 60 giorni per l’appello incidentale decorrente dalla ricezione dell’appello principale (articolo 6, comma 11, decreto – legge 23 ottobre 2018, n. 119). Per operare la sospensione dei 9 mesi, è necessario che il termine scada nel periodo tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019. Ad esempio, in caso di impugnazione di una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale, depositata il 25 giugno 2018, non notificata, in scadenza ordinaria il 25 gennaio 2019, la notifica del ricorso in Cassazione, a meno che la lite non sia stata definita, potrà essere effettuata entro il 25 ottobre 2019. In questo caso, non si deve considerare il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La durata della sospensione resta pari a 9 mesi, anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (circolare 6/E del primo aprile 2019).
Pausa dal 1° agosto al 4 settembre per le richieste del Fisco
Dal 1° agosto al 4 settembre il Fisco concede una tregua estiva ai contribuenti. Le ferie riguarderanno anche i pagamenti delle somme dovute a seguito di avviso bonario, conseguente ai controlli automatici o formali del Fisco, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’Iva. Sono altresì sospesi i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. La pausa dal 1° agosto al 4 settembre riguarda inoltre le richieste e gli inviti che possono fare gli uffici ai contribuenti. In particolare, gli uffici possono:
- invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
- invitare i contribuenti a esibire o presentare atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti;
- chiedere l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle norme tributarie, se si tratta di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali hanno intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati.
Pagamenti spostati al 30 settembre per i soggetti Isa e collegati
La pausa estiva è più lunga per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei Redditi 2019, per l’anno 2018, “spostati” dal 30 giugno al 30 settembre, per i contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti “collegati”, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. Il differimento riguarderà, in particolare, le persone fisiche ed i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569,00 euro). La proroga riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap, nonché il versamento del saldo Iva per l’anno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato ed il 17 domenica). Per l’Agenzia delle Entrate, il differimento al 30 settembre 2019, disposto per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono approvati gli Isa, «si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente: esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa; dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione» (risoluzione 64/E del 28 giugno 2019). Di conseguenza, la proroga al 30 settembre 2019 riguarda anche chi per il periodo d’imposta 2018 applica il regime forfettario o quello dei minimi, o ancora dichiara altre cause di esclusione dagli Isa o determina il reddito con altri criteri forfettari, come, ad esempio, alcune attività agricole come gli agriturismi.
